TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA - Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n.
77 del 2024 promosso su istanza depositata in data 28.10.2024
DA
(CF residente in Parte_1 C.F._1
MA (LC) Via G Bovara n.1 assisti e difesa dall'Avv. Lorenza Della Bella
e dal Dott Stefano della Bella
- letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
- esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Rag. ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un Persona_1
giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
- sentito il Giudice relatore
- rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che la ricorrente è residente in
MA (LC);
- rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo
IV del CCII;
- rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
- rilevato che, dalla Relazione del Gestore e dalle dichiarazioni della debitrice, l'incasso della somma di euro 140.000,00 per la cessione della propria ditta individuale BADLO 1865 di , Parte_1
sono state utilizzate per pagare alcuni debiti, non compitamente individuati,
e per far fronte alle necessità familiari nell'attesa di reperire un'attività lavorativa;
- rilevato che l'impresa individuale Controparte_1
veniva ceduta nel 2023 e che da quella data, la stessa, svolge
[...]
attività lavorativa quale dipendente a tempo indeterminato presso la società
“Clinica San Martino srl”;
- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del debitore, in quanto dalla documentazione in atti risulta un passivo di euro
205.005,77, di cui circa euro 81.012,49 di natura privilegiata, a fronte di un attivo prontamente liquidabile costituito dal reddito mensile proveniente dallo stipendio di cui il debitore ne offre la somma di euro 100,00;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 268 e 269 CCII;
- ritenuto di nominare un Liquidatore diverso dal gestore che ha redatto la relazione, anche al fine di meglio individuare le modalità di impiego della somma incassata dalla debitrice per la cessione dell'azienda ed al fine di approfondire le esigenze di mantenimento della stessa per la quantificazione della parte di reddito da devolvere alla procedura;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(CF residente in [...] Parte_1 C.F._1
Via G Bovara n.1
- NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il gestore della crisi dott. con studio in Lecco, Persona_2
via Aspromonte n. 13;
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201
CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti, eccettuato l'autoveicolo di cui di seguito;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott Dario Colasanti Dott Marco Tremolada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA - Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Marco Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n.
77 del 2024 promosso su istanza depositata in data 28.10.2024
DA
(CF residente in Parte_1 C.F._1
MA (LC) Via G Bovara n.1 assisti e difesa dall'Avv. Lorenza Della Bella
e dal Dott Stefano della Bella
- letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
- esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Rag. ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un Persona_1
giudizio complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
- sentito il Giudice relatore
- rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che la ricorrente è residente in
MA (LC);
- rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo
IV del CCII;
- rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
- rilevato che, dalla Relazione del Gestore e dalle dichiarazioni della debitrice, l'incasso della somma di euro 140.000,00 per la cessione della propria ditta individuale BADLO 1865 di , Parte_1
sono state utilizzate per pagare alcuni debiti, non compitamente individuati,
e per far fronte alle necessità familiari nell'attesa di reperire un'attività lavorativa;
- rilevato che l'impresa individuale Controparte_1
veniva ceduta nel 2023 e che da quella data, la stessa, svolge
[...]
attività lavorativa quale dipendente a tempo indeterminato presso la società
“Clinica San Martino srl”;
- ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del debitore, in quanto dalla documentazione in atti risulta un passivo di euro
205.005,77, di cui circa euro 81.012,49 di natura privilegiata, a fronte di un attivo prontamente liquidabile costituito dal reddito mensile proveniente dallo stipendio di cui il debitore ne offre la somma di euro 100,00;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 268 e 269 CCII;
- ritenuto di nominare un Liquidatore diverso dal gestore che ha redatto la relazione, anche al fine di meglio individuare le modalità di impiego della somma incassata dalla debitrice per la cessione dell'azienda ed al fine di approfondire le esigenze di mantenimento della stessa per la quantificazione della parte di reddito da devolvere alla procedura;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di
[...]
(CF residente in [...] Parte_1 C.F._1
Via G Bovara n.1
- NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il gestore della crisi dott. con studio in Lecco, Persona_2
via Aspromonte n. 13;
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino a 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201
CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti, eccettuato l'autoveicolo di cui di seguito;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott Dario Colasanti Dott Marco Tremolada