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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Quarta, Parte_1 ricorrente;
e convenuto contumace;
CP_1 oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 8.1.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 4.848,74, chiestale in restituzione dall' con nota del 21.6.2023 (recante la seguente motivazione: CP_1
“nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15.09.2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l' è tenuto a CP_2 procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 ai sensi dell'art.35, co. 10/bis D.L. 217/2008 conv. in L. n. 14/2009”) in relazione alla pensione cat. INVCIV 410007072636, eccependo il difetto di motivazione e l'irripetibilità dell'indebito. L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Con sentenza n. 18046/10, Cass. Civile, sez. Unite, ha puntualizzato che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbi a ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Cassazione civile sez. lav. 05 gennaio 2011 n. 198, ha, però, inoltre, precisato che
“in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_2
1 convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse CP_1 di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”. Orbene, dalla documentazione versata in atti, risulta che l'istituto convenuto abbia chiesto la restituzione delle somme in questione sulla base della più che generica motivazione virgolettata in premessa, che non individua in alcun modo le ragioni poste a fondamento della stessa. In altri termini, sulla base della documentazione in questione (peraltro, in alcun modo integrata nel corso del giudizio dall' significativamente rimasto contumace), CP_1 non vi è modo di comprendere le ragioni delle richieste di ripetizione di indebito di cui si discute, con la conseguente preclusione dei compiti di verifica attribuiti al giudice e la altrettanto conseguente compromissione delle esigenze di garanzia del destinatario della relativa pretesa. Ad ogni buon conto, al di là del riferimento normativo, apparentemente con conferente, presente nella nota di indebito richiamata in premessa, si potrebbe ipotizzare che la richiesta restitutoria azionata dall si correli alla mancata trasmissione da parte CP_1 della della dichiarazione dei redditi dell'anno 2018, assertivamente sollecitata Pt_1 dall'istituto previdenziale e rilevante nel caso di specie, venendo in rilievo una prestazione collegata al reddito. In relazione a quanto sopra specificato, giova, dunque, richiamare il quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all'istituto previdenziale, qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale alla amministrazione finanziaria (Mod.730 o Unico) (v. art. 13, co. 6, lett. c, D.L n. 78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la possibilità di CP_1 conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali. Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede, poi, testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non
2 comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Tanto premesso in termini generali, occorre, in senso favorevole all'accoglimento del ricorso, rilevare come nel caso di specie l' del tutto significativamente rimasto CP_1 contumace, non abbia documentato di aver validamente informato la in ordine Pt_1 agli obblighi di comunicazione a suo carico (non essendovi in particolare prova della notifica del modello RED, contenente l'indicazione in ordine alle modalità e ai tempi stabiliti dall' per la comunicazione dei redditi dell'anno 2018 di cui si discute), né, CP_1 in particolare, di aver validamente comunicato alla medesima la sospensione Pt_1 della prestazione collegata al reddito per cui è causa, sì da consentire alla stessa di provvedere alla suddetta comunicazione nel successivo termine di 60 giorni previsto dalla disposizione dappresso virgolettata. Conseguentemente, è da ritenere indimostrato che l' potesse, nel caso, CP_1 procedere legittimamente alla revoca in via definitiva della prestazione e al recupero delle somme erogate nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, con l'ulteriore corollario che non possono, per ciò solo, che venire meno i presupposti per qualificare come indebita l'erogazione delle prestazioni oggetto della pretesa restitutoria azionata. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea merita, dunque, accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 8.1.2024 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla la somma di euro Pt_1
4.848,74, chiesta in restituzione dall' con nota del 21.6.2023; condanna l' al CP_1 CP_1 pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 9 luglio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Quarta, Parte_1 ricorrente;
e convenuto contumace;
CP_1 oggetto: ripetizione di indebito Fatto e diritto Con atto depositato in data 8.1.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha domandato al giudice del lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 4.848,74, chiestale in restituzione dall' con nota del 21.6.2023 (recante la seguente motivazione: CP_1
“nonostante i solleciti e l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15.09.2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l' è tenuto a CP_2 procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito dell'anno 2018 ai sensi dell'art.35, co. 10/bis D.L. 217/2008 conv. in L. n. 14/2009”) in relazione alla pensione cat. INVCIV 410007072636, eccependo il difetto di motivazione e l'irripetibilità dell'indebito. L' pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché ne è stata CP_1 dichiarata la contumacia. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Con sentenza n. 18046/10, Cass. Civile, sez. Unite, ha puntualizzato che “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbi a ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”. Cassazione civile sez. lav. 05 gennaio 2011 n. 198, ha, però, inoltre, precisato che
“in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_2
1 convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse CP_1 di un trattamento attribuito sine titulo ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”. Orbene, dalla documentazione versata in atti, risulta che l'istituto convenuto abbia chiesto la restituzione delle somme in questione sulla base della più che generica motivazione virgolettata in premessa, che non individua in alcun modo le ragioni poste a fondamento della stessa. In altri termini, sulla base della documentazione in questione (peraltro, in alcun modo integrata nel corso del giudizio dall' significativamente rimasto contumace), CP_1 non vi è modo di comprendere le ragioni delle richieste di ripetizione di indebito di cui si discute, con la conseguente preclusione dei compiti di verifica attribuiti al giudice e la altrettanto conseguente compromissione delle esigenze di garanzia del destinatario della relativa pretesa. Ad ogni buon conto, al di là del riferimento normativo, apparentemente con conferente, presente nella nota di indebito richiamata in premessa, si potrebbe ipotizzare che la richiesta restitutoria azionata dall si correli alla mancata trasmissione da parte CP_1 della della dichiarazione dei redditi dell'anno 2018, assertivamente sollecitata Pt_1 dall'istituto previdenziale e rilevante nel caso di specie, venendo in rilievo una prestazione collegata al reddito. In relazione a quanto sopra specificato, giova, dunque, richiamare il quadro normativo di riferimento che, a partire dal 2010, prevede un sistema che esonera i titolari di prestazioni collegate al reddito dall'obbligo di inviare il modello Red all'istituto previdenziale, qualora siano tenuti a comunicare la situazione reddituale alla amministrazione finanziaria (Mod.730 o Unico) (v. art. 13, co. 6, lett. c, D.L n. 78/2010 conv. in L.n.122/2010); in tal caso, infatti, per effetto della comunicabilità delle banche dati nella disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, l' ha sempre la possibilità di CP_1 conoscere i dati reddituali dichiarati dai contribuenti ai fini fiscali. Più nel dettaglio, l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 2010, prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Lo stesso articolo al comma 10 bis prevede, poi, testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non
2 comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Tanto premesso in termini generali, occorre, in senso favorevole all'accoglimento del ricorso, rilevare come nel caso di specie l' del tutto significativamente rimasto CP_1 contumace, non abbia documentato di aver validamente informato la in ordine Pt_1 agli obblighi di comunicazione a suo carico (non essendovi in particolare prova della notifica del modello RED, contenente l'indicazione in ordine alle modalità e ai tempi stabiliti dall' per la comunicazione dei redditi dell'anno 2018 di cui si discute), né, CP_1 in particolare, di aver validamente comunicato alla medesima la sospensione Pt_1 della prestazione collegata al reddito per cui è causa, sì da consentire alla stessa di provvedere alla suddetta comunicazione nel successivo termine di 60 giorni previsto dalla disposizione dappresso virgolettata. Conseguentemente, è da ritenere indimostrato che l' potesse, nel caso, CP_1 procedere legittimamente alla revoca in via definitiva della prestazione e al recupero delle somme erogate nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, con l'ulteriore corollario che non possono, per ciò solo, che venire meno i presupposti per qualificare come indebita l'erogazione delle prestazioni oggetto della pretesa restitutoria azionata. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea merita, dunque, accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto con atto depositato in data 8.1.2024 da nei confronti dell' così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea e, per l'effetto, dichiara non dovuta dalla la somma di euro Pt_1
4.848,74, chiesta in restituzione dall' con nota del 21.6.2023; condanna l' al CP_1 CP_1 pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 9 luglio 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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