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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 05/02/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIPIONI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SCIPIONI ANTONELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14/16 64100 TERAMO presso il difensore avv.
MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Indennita di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc ritualmente depositato, il ricorrente proponeva istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
1 Il procedimento di accertamento tecnico preventivo al n. iscritto a1 n. 667/2022 del Registro
Generale concludeva con esito non positivo per il ricorrente in quanto nella perizia definitiva depositata in data 30.03.2023 il ctu dott. non ha riconosciuto lo stato invalidante Persona_1
del deducente non riconoscendo quindi il diritto alla prestazione richiesta dell'indennità di accompagnamento, attribuendo soltanto lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% a partire dalla data della domanda amministrativa.
Dissentiva il ricorrente dalle conclusioni raggiunte dal CTU e proponeva ricorso ai sensi del 6° comma art. cit. chiedendo che fosse accertato giudizialmente il grado effettivo di detta invalidità con impossibilità di attendere autonomamente alle ordinarie incombenze della vita quotidiana con conseguente condanna dell' al riconoscimento agli effetti di legge di tale stato. CP_1
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e comunque il CP_1
rigetto del ricorso con la conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito in sede di accertamento tecnico preventivo non potendosi rinvenire alcun vizio od omissione dell'ausiliario nominato nella precedente fase e per i motivi tutti riportati nella memoria di costituzione.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla odierna udienza.
All'esito dell'accertamento peritale, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. con argomentazioni Persona_2
immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non poter censurare, ha riconosciuto che è soggetto in situazione di inabilità totale Parte_1
impossibilitato al compimento degli atti quotidiani della vita con bisogno di assistenza continua. In particolare il consulente ha accertato che parte ricorrente è affetta da “è affetta da: “ESITI DI
SOSTITUZIONE VALVOLARE AORTICA, CARDIOPATIA IPERTENSIVA, ARTRODESI
TRANSCALCANEARE DX POLIARTROSI CON COMPROMISSIONE, DELLA
DEAMBULAZIONE, DISTURBO NEUROCOGNITIVO MAGGIORE GRAVE. − DISTURBO
DEPRESSIVO MAGGIORE CRONICO GRAVE, SINDROME ANSIOSA, BPCO, IPERTROFIA
PROSTATICA, DECLINO COGNITIVO (DETERIORAMENTO GRAVE”.
Precisava che: “L'evoluzione clinica di tali disturbi, sempre più intensi e stabilizzati, ha reso indispensabile un continuo controllo da parte dei familiari per supportare le deficienze prestazionali e relazionali del congiunto, ed aveva già determinato un quadro di rilevante compromissione delle condizioni psicofisiche e delle capacità di partecipazione alla vita di relazione dell'interessato.
Dunque, certamente compatibile con la totale invalidità riconosciuta (100%) ma anche con l'imprescindibile necessità dell'accompagnamento; tale condizione, pertanto, può ascriversi all'epoca domanda amministrativa”.
2 Concludeva affermando nella sua relazione che: “Il Sig. in conseguenza delle Parte_1
imitazioni da cui è affetto, a parere dello scrivente, presenta la condizione di INVALIDO
UTRA65ENNNE CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI ED I
OMPITI PROPRI DELLA SUA ETA' GRAVE 100% CON NECESSITA' DI ASSISTENZA
CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA
VITA art.1 L. 21/11/1988 n.508) La decorrenza dalla data della domanda amministrativa.. (Cfr.
CTU in atti).
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data 1.11.2024, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa il grado di invalidità con riferimento alle affezioni descritte e la decorrenza della stessa;
le relative conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamento peritale e sulla documentazione sanitaria fornita.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento alla ricorrente il beneficio richiesto con tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa quale diretta conseguenza di esso senza la necessità di una precipua condanna stante l'oggetto del presente giudizio vertente sull'accertamento del richiesto requisito sanitario.
Le spese di lite, atteso l'esito della decorrenza del riconosciuto requisito sanitario sin dalla domanda amministrativa seguono la soccombenza sia nella fase di ATP che nella presente e liquidate in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , disattesa ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 21.11.1998 n.
508 con decorrenza dal giorno 8.01.2022;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese di giudizio in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario che liquida nella complessiva somma di € 1.650,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
3 - condanna la parte resistente al pagamento delle spese di CTU così come liquidate con separato decreto.
Teramo, 5.02.2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 05/02/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIPIONI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SCIPIONI ANTONELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI SILVANA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato in CORSO SAN GIORGIO 14/16 64100 TERAMO presso il difensore avv.
MARIOTTI SILVANA
RESISTENTE
OGGETTO: Indennita di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc ritualmente depositato, il ricorrente proponeva istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
1 Il procedimento di accertamento tecnico preventivo al n. iscritto a1 n. 667/2022 del Registro
Generale concludeva con esito non positivo per il ricorrente in quanto nella perizia definitiva depositata in data 30.03.2023 il ctu dott. non ha riconosciuto lo stato invalidante Persona_1
del deducente non riconoscendo quindi il diritto alla prestazione richiesta dell'indennità di accompagnamento, attribuendo soltanto lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% a partire dalla data della domanda amministrativa.
Dissentiva il ricorrente dalle conclusioni raggiunte dal CTU e proponeva ricorso ai sensi del 6° comma art. cit. chiedendo che fosse accertato giudizialmente il grado effettivo di detta invalidità con impossibilità di attendere autonomamente alle ordinarie incombenze della vita quotidiana con conseguente condanna dell' al riconoscimento agli effetti di legge di tale stato. CP_1
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e comunque il CP_1
rigetto del ricorso con la conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito in sede di accertamento tecnico preventivo non potendosi rinvenire alcun vizio od omissione dell'ausiliario nominato nella precedente fase e per i motivi tutti riportati nella memoria di costituzione.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla odierna udienza.
All'esito dell'accertamento peritale, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. con argomentazioni Persona_2
immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non poter censurare, ha riconosciuto che è soggetto in situazione di inabilità totale Parte_1
impossibilitato al compimento degli atti quotidiani della vita con bisogno di assistenza continua. In particolare il consulente ha accertato che parte ricorrente è affetta da “è affetta da: “ESITI DI
SOSTITUZIONE VALVOLARE AORTICA, CARDIOPATIA IPERTENSIVA, ARTRODESI
TRANSCALCANEARE DX POLIARTROSI CON COMPROMISSIONE, DELLA
DEAMBULAZIONE, DISTURBO NEUROCOGNITIVO MAGGIORE GRAVE. − DISTURBO
DEPRESSIVO MAGGIORE CRONICO GRAVE, SINDROME ANSIOSA, BPCO, IPERTROFIA
PROSTATICA, DECLINO COGNITIVO (DETERIORAMENTO GRAVE”.
Precisava che: “L'evoluzione clinica di tali disturbi, sempre più intensi e stabilizzati, ha reso indispensabile un continuo controllo da parte dei familiari per supportare le deficienze prestazionali e relazionali del congiunto, ed aveva già determinato un quadro di rilevante compromissione delle condizioni psicofisiche e delle capacità di partecipazione alla vita di relazione dell'interessato.
Dunque, certamente compatibile con la totale invalidità riconosciuta (100%) ma anche con l'imprescindibile necessità dell'accompagnamento; tale condizione, pertanto, può ascriversi all'epoca domanda amministrativa”.
2 Concludeva affermando nella sua relazione che: “Il Sig. in conseguenza delle Parte_1
imitazioni da cui è affetto, a parere dello scrivente, presenta la condizione di INVALIDO
UTRA65ENNNE CON DIFFICOLTA' PERSISTENTI A SVOLGERE LE FUNZIONI ED I
OMPITI PROPRI DELLA SUA ETA' GRAVE 100% CON NECESSITA' DI ASSISTENZA
CONTINUA NON ESSENDO IN GRADO DI COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA
VITA art.1 L. 21/11/1988 n.508) La decorrenza dalla data della domanda amministrativa.. (Cfr.
CTU in atti).
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data 1.11.2024, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa il grado di invalidità con riferimento alle affezioni descritte e la decorrenza della stessa;
le relative conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamento peritale e sulla documentazione sanitaria fornita.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento alla ricorrente il beneficio richiesto con tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa quale diretta conseguenza di esso senza la necessità di una precipua condanna stante l'oggetto del presente giudizio vertente sull'accertamento del richiesto requisito sanitario.
Le spese di lite, atteso l'esito della decorrenza del riconosciuto requisito sanitario sin dalla domanda amministrativa seguono la soccombenza sia nella fase di ATP che nella presente e liquidate in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , disattesa ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 21.11.1998 n.
508 con decorrenza dal giorno 8.01.2022;
- condanna la parte resistente alla refusione delle spese di giudizio in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario che liquida nella complessiva somma di € 1.650,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
3 - condanna la parte resistente al pagamento delle spese di CTU così come liquidate con separato decreto.
Teramo, 5.02.2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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