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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/11/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3336 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA RO CE
Benedetta Fattori CE rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 06/10/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e cf: ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRARI MATTEO ed elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
con i seguenti figli:
• nata il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 06/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di recepire le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate, come di seguito riportate:
“1)i genitori eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore Persona_2
2)la casa familiare di proprietà esclusiva del sig. sita in EG NE Parte_2
(CR), Via Europa n. 8 è assegnata al sig. Parte_2
3) la sig.ra d'accordo con il sig. ha trasferito la propria residenza, presso Parte_1 Pt_2
immobile dei di lei genitori in EG NE (CR), Via Marconi n. 31; 3) il sig. ha il diritto/dovere di vedere e tenere con se' con se la figlia minore, Parte_2
compatibilmente con i propri impegni di lavoro e le necessità della figlia stessa, a fine settimana alternati, il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e dal venerdì alle ore 20 alla domenica alle ore 20 quando la minore potrà permanere presso il padre anche la notte. Per quanto riguarda le visite infrasettimanali, in ragione delle occupazioni dei genitori e della disponibilità dei nonni, materni e paterni all'accudimento della bimba in funzione vicaria rispetto ai genitori il sig. Pt_2
potrà concordare con la sig.ra almeno una visita infrasettimanale, compatibilmente con le Parte_1
necessità della minore, da intendersi per visita infrasettimanale la permanenza di presso il Per_1
padre dal ritiro a scuola sino alla cena compresa. Per quanto concerne le festività natalizie la piccola starà con ciascuno dei genitori ad anni alterni il periodo il periodo dal 23 dicembre al 31 Per_1
dicembre o quello dal 1 gennaio al 6 gennaio garantendo tuttavia di poter trascorrere alternativamente il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro.
Per le vacanze Pasquali il periodo sarà suddiviso paritariamente tra i genitori ad anni alterni in modo tale che l'un periodo comprenda la Pasqua e l'altro la Pasquetta.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Parte_2
almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 gennaio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. Pt_2
Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne Parte_1
notizia al Sig. con congruo preavviso. Pt_2
Entrambi i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio e fornire i recapiti dove poterlo utilmente contattare durante l'assenza da casa;
4) il sig. è obbligato a versare in favore della Sig.ra in via anticipata Parte_2 Parte_1
rispetto al mese di riferimento entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese (da intendersi come valuta per la beneficiaria) l'importo di €. 450,00= (QUATTROCENTOCINQUANTA/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia con decorrenza ottobre 2025 e Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI;
5) Il sig. al deposito del presente ricorso, verserà alla sig.ra €4.500,00 Parte_2 Parte_1
(quattromilacinquecento/00) a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla medesima per l'acquisto di mobili ed arredamento vario della già casa coniugale;
6) Le parti concordano che verranno rimborsate nella misura del 50% al genitore che le avrà anticipate, le spese extra, necessitate o preventivamente concordate ed in ogni caso documentate, con espresso riferimento al Protocollo tra il Tribunale di Cremona e il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Cremona A.I.A.F. Lombardia – Sezione di Cremona del 3/12/2015 che contempla espressamente quanto segue: l'un genitore è obbligato a corrispondere la quota del cinquanta per cento delle spese stesse al genitore che le ha anticipate - entro quindici giorni dalla richiesta documentata - a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta.
Le spese ordinarie e quindi incluse nel contributo al mantenimento disposto (tra le quali l'esborso per la mensa) non necessitano di previo consenso tra i genitori;
del pari, alcune voci di spese straordinarie non necessitano del consenso tra i genitori ed altre invece lo impongono.
Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
Il consenso, ove accordato, non può essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi.
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale, farmaci particolari omeopatici;
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE: senza preventivo accordo con i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE E CON GRAVE HANDICAP
Senza preventivo accordo tra i genitori: spese per il tempo prolungato, pre scuola nonché di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambe i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
7) l'assegno unico familiare è riconosciuto per l'intero a favore della sig.ra con Parte_1
rinuncia espressa del sig. alla propria quota;
Parte_2
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio ed all'iscrizione del figlio minore;
“
Le parti chiedevano altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e depositavano la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti confermavano le condizioni concordate.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse della figlia minore. Ritiene, altresì, il Collegio che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo l'ascolto della minore (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
L'accordo appare parimenti adeguato alle condizioni personali ed economiche dei genitori, come rappresentate in atti e concordemente valutate dalle parti stesse.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche con riferimento alle ulteriori pattuizioni negoziali, che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine ai rapporti originati dalla costituzione del nucleo familiare e potrà di conseguenza il Tribunale dare atto degli impegni assunti dalle parti come sopra trascritti.
Reputa altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte
2) NULLA sulle spese
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il CE est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
SA RO CE
Benedetta Fattori CE rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. , iscritta a ruolo in data 06/10/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e cf: ) nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FERRARI MATTEO ed elettivamente domiciliati presso il difensore, giusta procura in atti;
con i seguenti figli:
• nata il [...] Per_1
*
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 06/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente di recepire le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale concordate, come di seguito riportate:
“1)i genitori eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale relativamente alla figlia minore Persona_2
2)la casa familiare di proprietà esclusiva del sig. sita in EG NE Parte_2
(CR), Via Europa n. 8 è assegnata al sig. Parte_2
3) la sig.ra d'accordo con il sig. ha trasferito la propria residenza, presso Parte_1 Pt_2
immobile dei di lei genitori in EG NE (CR), Via Marconi n. 31; 3) il sig. ha il diritto/dovere di vedere e tenere con se' con se la figlia minore, Parte_2
compatibilmente con i propri impegni di lavoro e le necessità della figlia stessa, a fine settimana alternati, il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e dal venerdì alle ore 20 alla domenica alle ore 20 quando la minore potrà permanere presso il padre anche la notte. Per quanto riguarda le visite infrasettimanali, in ragione delle occupazioni dei genitori e della disponibilità dei nonni, materni e paterni all'accudimento della bimba in funzione vicaria rispetto ai genitori il sig. Pt_2
potrà concordare con la sig.ra almeno una visita infrasettimanale, compatibilmente con le Parte_1
necessità della minore, da intendersi per visita infrasettimanale la permanenza di presso il Per_1
padre dal ritiro a scuola sino alla cena compresa. Per quanto concerne le festività natalizie la piccola starà con ciascuno dei genitori ad anni alterni il periodo il periodo dal 23 dicembre al 31 Per_1
dicembre o quello dal 1 gennaio al 6 gennaio garantendo tuttavia di poter trascorrere alternativamente il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro.
Per le vacanze Pasquali il periodo sarà suddiviso paritariamente tra i genitori ad anni alterni in modo tale che l'un periodo comprenda la Pasqua e l'altro la Pasquetta.
In ordine alle vacanze estive, il Sig. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Parte_2
almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 gennaio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del Sig. Pt_2
Qualora la Sig.ra decida di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia dovrà darne Parte_1
notizia al Sig. con congruo preavviso. Pt_2
Entrambi i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio e fornire i recapiti dove poterlo utilmente contattare durante l'assenza da casa;
4) il sig. è obbligato a versare in favore della Sig.ra in via anticipata Parte_2 Parte_1
rispetto al mese di riferimento entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese (da intendersi come valuta per la beneficiaria) l'importo di €. 450,00= (QUATTROCENTOCINQUANTA/00) a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia con decorrenza ottobre 2025 e Per_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT/FOI;
5) Il sig. al deposito del presente ricorso, verserà alla sig.ra €4.500,00 Parte_2 Parte_1
(quattromilacinquecento/00) a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla medesima per l'acquisto di mobili ed arredamento vario della già casa coniugale;
6) Le parti concordano che verranno rimborsate nella misura del 50% al genitore che le avrà anticipate, le spese extra, necessitate o preventivamente concordate ed in ogni caso documentate, con espresso riferimento al Protocollo tra il Tribunale di Cremona e il Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Cremona A.I.A.F. Lombardia – Sezione di Cremona del 3/12/2015 che contempla espressamente quanto segue: l'un genitore è obbligato a corrispondere la quota del cinquanta per cento delle spese stesse al genitore che le ha anticipate - entro quindici giorni dalla richiesta documentata - a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta.
Le spese ordinarie e quindi incluse nel contributo al mantenimento disposto (tra le quali l'esborso per la mensa) non necessitano di previo consenso tra i genitori;
del pari, alcune voci di spese straordinarie non necessitano del consenso tra i genitori ed altre invece lo impongono.
Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il consenso alla spesa straordinaria, ove è previsto, non venga espresso entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, lo stesso si darà per manifestato.
Il consenso, ove accordato, non può essere revocato se non per gravissimi e comprovati motivi.
SPESE RELATIVE ALLA SALUTE (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale, farmaci particolari omeopatici;
SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE: senza preventivo accordo con i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE E CON GRAVE HANDICAP
Senza preventivo accordo tra i genitori: spese per il tempo prolungato, pre scuola nonché di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambe i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
SPESE PER IL DIVERTIMENTO con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
7) l'assegno unico familiare è riconosciuto per l'intero a favore della sig.ra con Parte_1
rinuncia espressa del sig. alla propria quota;
Parte_2
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio ed all'iscrizione del figlio minore;
“
Le parti chiedevano altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e depositavano la documentazione attestante le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti confermavano le condizioni concordate.
Veniva data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative ed essendo le pattuizioni rispondenti all'interesse della figlia minore. Ritiene, altresì, il Collegio che, anche tenuto conto dell'età della prole, il contenuto degli accordi raggiunti rende manifestamente superfluo l'ascolto della minore (art. 473 bis.4, ult. co., c.p.c.).
L'accordo appare parimenti adeguato alle condizioni personali ed economiche dei genitori, come rappresentate in atti e concordemente valutate dalle parti stesse.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche con riferimento alle ulteriori pattuizioni negoziali, che danno atto di un integrale accordo tra le parti in ordine ai rapporti originati dalla costituzione del nucleo familiare e potrà di conseguenza il Tribunale dare atto degli impegni assunti dalle parti come sopra trascritti.
Reputa altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 Parte_2
1) OMOLOGA le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto e in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte
2) NULLA sulle spese
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il CE est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato