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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 817/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 817 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Riccardo Coppo, in San Donà di Piave (Ve), Piazza IV Novembre n. 4/1 (P.E.C.
, che la rappresenta e difende come da procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo.
e
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06.02.1983 e residente a [...]1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Galparoli, in Colle (Pd), Via Rettilineo n. 2/bis (P.E.C.
che lo rappresenta e difende come da procura allegata Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 22-24.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 22-24.04.2025, che di seguito si riproducono: pronunciare “la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 06.04.2013 e registrato allo stato civile del Comune di Jesolo al n. 4 P. 2 Serie A anno 2013, con conseguente ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza sul predetto atto alle seguenti conclusioni: 1.
Stabilirsi che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e che gli stessi non hanno nulla a pretendere reciprocamente a tale titolo;
2. I figli e vengono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori. I minori continueranno a risiedere con la madre ed il signor li terrà con sé un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18 del venerdì alle ore 21 Parte_2
della domenica sera nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e dalle ore 20 del venerdì alle ore 21 della domenica sera nei restanti mesi di ogni anno (ottobre-maggio compresi). Sarà dovere del sig. , in occasione dei periodi di permanenza dei bambini presso di sé andare a Parte_2
prendere i figli presso l'abitazione della madre e riportarli a casa di quest'ultima la domenica sera.
Ogni onere economico conseguente sarà a carico del sig. . Ciascun genitore terrà con sé i Parte_2
figli minori per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori all'inizio delle vacanze estive dei figli e tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori. Allo stesso modo, i genitori potranno trascorrere con i minori 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze invernali degli stessi, sempre previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori nonché lavorative dei genitori. I minori, inoltre, trascorreranno il giorno di Natale e quello di Santo Stefano alternativamente con ciascun genitore, così come il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverse esigenze lavorative dei genitori stessi. Ad anni alterni ciascun genitore trascorrerà con i figli le giornate del 31 dicembre e di Capodanno.
3. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Pt_1
contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Euro 500,00, somma da aggiornarsi annualmente in base all'indice ISTAT, entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese. 4.
Ciascun genitore contribuirà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia che le parti dichiarano di conoscere e accettare. Entrambi i genitori concordano che chi sosterrà le spese straordinarie nell'interesse della prole dovrà presentare il rendiconto mensile delle stesse entro il giorno 15 del mese successivo, in modo tale da consentire il rimborso da parte dell'altro genitore entro la fine dello stesso mese. Quanto alle spese straordinarie per le quali risulti necessario, in forza del protocollo di cui sopra, il preventivo consenso di entrambi i genitori, la richiesta di manifestazione del consenso alla spesa da parte di ciascuno dei genitori potrà essere effettuata inviando all'altro genitore email o messaggio sms-whatsapp. In caso di mancato riscontro entro 7 giorni dall'invio della richiesta di spesa, quest'ultima si intenderà definitivamente approvata da entrambi i genitori.
5. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma Parte_2 Pt_1
pari ad Euro 1.842,72, dovuta quale contributo al mantenimento per i figli e rimborso spese straordinarie sostenute da quest'ultima come meglio descritto in narrativa, a mezzo n. 9 (nove) rate mensili tutte di importo pari ad Euro 204,75, con pagamento della prima rata dal mese di febbraio 2025, contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento.
6. I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio e si scambiano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei passaporti o di altro documento di identificazione valido ai fini dell'espatrio anche in relazione ai figli minori.
7. Spese legali compensate”.
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 06.04.2013 contratto matrimonio concordatario in Jesolo, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 01.06.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 3334/2021) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 15.06.2021. Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 22-24.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 01.06.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 3334/2021) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 15.06.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.04.2013 da Pt_1
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Jesolo al n.
[...] Parte_2
4, parte II, serie A, dell'anno 2013.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 817 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025 da:
(c.f. ), nata il [...] a [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Riccardo Coppo, in San Donà di Piave (Ve), Piazza IV Novembre n. 4/1 (P.E.C.
, che la rappresenta e difende come da procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo.
e
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
06.02.1983 e residente a [...]1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Galparoli, in Colle (Pd), Via Rettilineo n. 2/bis (P.E.C.
che lo rappresenta e difende come da procura allegata Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 22-24.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 22-24.04.2025, che di seguito si riproducono: pronunciare “la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 06.04.2013 e registrato allo stato civile del Comune di Jesolo al n. 4 P. 2 Serie A anno 2013, con conseguente ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza sul predetto atto alle seguenti conclusioni: 1.
Stabilirsi che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale e che gli stessi non hanno nulla a pretendere reciprocamente a tale titolo;
2. I figli e vengono affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori. I minori continueranno a risiedere con la madre ed il signor li terrà con sé un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18 del venerdì alle ore 21 Parte_2
della domenica sera nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e dalle ore 20 del venerdì alle ore 21 della domenica sera nei restanti mesi di ogni anno (ottobre-maggio compresi). Sarà dovere del sig. , in occasione dei periodi di permanenza dei bambini presso di sé andare a Parte_2
prendere i figli presso l'abitazione della madre e riportarli a casa di quest'ultima la domenica sera.
Ogni onere economico conseguente sarà a carico del sig. . Ciascun genitore terrà con sé i Parte_2
figli minori per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, previo accordo tra i genitori all'inizio delle vacanze estive dei figli e tenendo conto degli impegni lavorativi dei genitori. Allo stesso modo, i genitori potranno trascorrere con i minori 7 (sette) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze invernali degli stessi, sempre previo accordo tra i coniugi e compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori nonché lavorative dei genitori. I minori, inoltre, trascorreranno il giorno di Natale e quello di Santo Stefano alternativamente con ciascun genitore, così come il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverse esigenze lavorative dei genitori stessi. Ad anni alterni ciascun genitore trascorrerà con i figli le giornate del 31 dicembre e di Capodanno.
3. Il sig. provvederà a versare alla sig.ra , a titolo di Parte_2 Pt_1
contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di Euro 500,00, somma da aggiornarsi annualmente in base all'indice ISTAT, entro il giorno 25 (venticinque) di ogni mese. 4.
Ciascun genitore contribuirà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia che le parti dichiarano di conoscere e accettare. Entrambi i genitori concordano che chi sosterrà le spese straordinarie nell'interesse della prole dovrà presentare il rendiconto mensile delle stesse entro il giorno 15 del mese successivo, in modo tale da consentire il rimborso da parte dell'altro genitore entro la fine dello stesso mese. Quanto alle spese straordinarie per le quali risulti necessario, in forza del protocollo di cui sopra, il preventivo consenso di entrambi i genitori, la richiesta di manifestazione del consenso alla spesa da parte di ciascuno dei genitori potrà essere effettuata inviando all'altro genitore email o messaggio sms-whatsapp. In caso di mancato riscontro entro 7 giorni dall'invio della richiesta di spesa, quest'ultima si intenderà definitivamente approvata da entrambi i genitori.
5. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma Parte_2 Pt_1
pari ad Euro 1.842,72, dovuta quale contributo al mantenimento per i figli e rimborso spese straordinarie sostenute da quest'ultima come meglio descritto in narrativa, a mezzo n. 9 (nove) rate mensili tutte di importo pari ad Euro 204,75, con pagamento della prima rata dal mese di febbraio 2025, contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento.
6. I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi immediatamente eventuali cambi di residenza o domicilio e si scambiano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio dei passaporti o di altro documento di identificazione valido ai fini dell'espatrio anche in relazione ai figli minori.
7. Spese legali compensate”.
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti ”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 06.04.2013 contratto matrimonio concordatario in Jesolo, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 01.06.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 3334/2021) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 15.06.2021. Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 22-24.04.2025 in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 01.06.2021, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale (R.G. 3334/2021) omologata con decreto del Tribunale di Venezia depositato in data 15.06.2021.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale dei figli, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.04.2013 da Pt_1
e , trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Jesolo al n.
[...] Parte_2
4, parte II, serie A, dell'anno 2013.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore