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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/04/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2779 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SPADA CLAUDIO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GIUNTA DARIO CARLO CP_1 P.IVA_1
ROBERTO resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La narrazione dei fatti rilevanti può essere ripresa dalla memoria di costituzione del Ministero:
Pagina 1 di 3 “L'odierna ricorrente ha presentato domanda di inserimento/conferma/aggiornamento della propria posizione all'interno delle graduatorie di III fascia del personale A.T.A. della provincia di
Ragusa, valide per il triennio 2024/2027, per i profili di Assistente amministrativo, Collaboratore scolastico e Operatore scolastico.
In data 20.08.2024, l' di Ragusa provvedeva alla Controparte_2
pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, delle graduatorie provvisorie di III fascia del personale A.T.A.
La ricorrente, visionando i propri punteggi, rilevava la mancata attribuzione del punteggio relativo al servizio prestato presso le scuole statali negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, pari a mesi 15 e giorni 18.
Preso atto di tale circostanza, inviava reclamo all' Controparte_2
elencando i seguenti servizi che non sarebbero stati valutati dalla menzionata Istituzione scolastica:
- 2021/2022: dal 19/10/2021 al 06/11/2021; dal 08/11/2021 al
27/05/2022; dal 31/05/2022 al 01/06/2022;
- 2022/2023: dal 29/03/2023 al 31/03/2023; dal 02/05/2023 al
02/05/2023; dal 08/05/2023 al 09/05/2023; dal 18/05/2023 al
19/05/2023;
- 2023/2024: dal 27/09/2023 al 29/09/2023; dal 02/10/2023 al
06/10/2023 dal 09/10/2023 al 18/10/2023; dal 19/10/2023 al 15/04/2024; dal 03/05/2024 al 15/06/2024”.
Non avendo ricevuto risposta al reclamo presentato all'Amministrazione, ha proposto ricorso al Tribunale chiedendo di ordinare al di CP_3
considerare tutti i predetti periodi di servizio.
Il ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_3
È pacifico e comunque emerge dal relativo documento, che la ricorrente ha inserito, nella domanda di aggiornamento delle graduatorie, il solo
Pagina 2 di 3 servizio svolto dal 18.5.2023 al 19.5.2023; essa nemmeno deduce che il avrebbe dovuto d'ufficio valutare anche gli altri servizi CP_3
prestati; e comunque tale ipotesi va esclusa, fondandosi la partecipazione alle graduatorie su apposita domanda in cui vanno indicate tutte le circostanze che l'aspirante intende far valutare ai fini del punteggio.
Anzi, è la stessa ricorrente, con le note di trattazione scritta, ad ammettere che “l'Amministrazione non deve inserire autonomamente i servizi svolti”; mentre è irrilevante la possibilità di proporre reclamo, perché questo serve a far valere eventuali errori compiuti dall'Amministrazione nella redazione della graduatoria (che non sussistono quando non siano valutati servizi non indicati in domanda) e non ad integrare la domanda.
Assolutamente generica e come tale irrilevante la circostanza, peraltro dedotta solo con le note di trattazione scritta, per cui il mancato inserimento dei servizi non valutati sarebbe dipeso da “un problema di intermittenza dell'Enel”, rispetto a cui va comunque evidenziato che anche se così fosse la ricorrente ben avrebbe potuto correggere la domanda dopo aver verificato la bozza predisposta dal sistema come descritto dal Ministero in comparsa e non contestato dalla ricorrente.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese, liquidate ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. ed in base al valore indeterminabile della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al le spese di lite, liquidate in € 3.000 oltre accessori di legge. CP_3
15/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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