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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 3.10.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14598 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
dom/ta elett/te in Napoli, alla Via dei Mille n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Maurizio Molfini (C.F. ) ed CodiceFiscale_2
Elisabetta Ripollino (C.F. ) giusta mandato in CodiceFiscale_3
calce all'atto di citazione.
sentenza proc. n. 14598/24 r.g. pag. 1 ATTORE
E
P.I. . Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
in data 6/7/2021 sottoscriveva, con la società Controparte_1
contratto d'appalto per la ristrutturazione del proprio
[...]
appartamento sito in Napoli, alla Piazzetta Sedil Capuano n. 240;
in virtù del predetto contratto di appalto le parti avevano previsto che i lavori iniziassero il 6/9/2021 e che gli stessi sarebbero stati consegnati entro 200 gg. lavorativi dalla predetta data di inizio;
il corrispettivo dell'appalto fu pattuito in € 69.086 al netto dello sconto in fattura ex art. 121 d.l. 34/20;
con una serie di bonifici l'istante ha versato all'appaltatore la somma globale di € 66.519;
ha, altresì, versato € 2.986 ai tecnici;
alla data prevista, però, i lavori non erano terminati ed il cantiere risultava abbandonato;
chiedeva, pertanto, l'effettuazione di un atp;
sentenza proc. n. 14598/24 r.g. pag. 2 nella relazione depositata in data 17.8.23 il ctu arch. ha Per_1
accertato che i lavori mai eseguiti ammontavano ad € 42.125;
ha, altresì, accertato che il valore locatizio dell'immobile è di € 1.100 mensili;
chiedeva quindi condannarsi la convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento dei danni causati per il mancato godimento dell'immobile, con vittoria di spese anche per la fase cautelare.
Il convenuto non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Tanto premesso si osserva che quanto dedotto dall'istante risulta documentalmente provato e, comunque, non contestato da controparte,
che non ha ritenuto nemmeno di costituirsi in giudizio nella fase di merito ma ha partecipato al procedimento di atp.
La convenuta, pertanto, dovrà restituire le somme percepite per i lavori non effettuati ovvero € 42.125.
Dovrà, poi, risarcire i danni causati dall'inutile occupazione dell'immobile e dal conseguente mancato utilizzo del medesimo.
Tali danni sono pari al valore locatizio dell'immobile moltiplicato per il numero di mesi in cui lo stesso è stato inutilmente occupato dall'appaltatore ovvero, tenuto conto della durata prevista dei lavori e di quelli effettivamente svolti, ovvero quattro mesi aumentabili ad otto mesi tenuto conto del tempo necessario per affidare i lavori ad altra ditta per un totale di € 8.800.
sentenza proc. n. 14598/24 r.g. pag. 3 Ulteriori perdite di tempo, infatti, non sono imputabili alla ditta inadempiente.
In conclusione la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 50.925 oltre interessi al tasso legale dalla domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza anche per la fase cautelare e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
con atto di citazione notificato il 27.6.24, così provvede:
[...]
1. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 50.925 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 6.164 per onorario ed euro 1.045 per spese oltre s.g., IVA e CPA e spese di ctu come liquidate.
Così deciso in Napoli il 31.3.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 14598/24 r.g. pag. 4