Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 5802 ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale – appalto;
e vertente
T R A
, con sede in Torre Parte_1
Annunziata (NA) alla , Codice Parte_1
Fiscale e P. IVA , in persona dell'amministratore P.IVA_1 pro tempore dottor rappresentato e difeso Parte_2 dall'avvocato Amedeo Acri, codice fiscale C.F._1
e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 233, come da procura alle liti conferita ex articolo 83 C.p.c. -ricorrente-
E
con sede in Trecase (NA) alla Via Cifelli n. Controparte_1
14, P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore geometra nato a [...] Controparte_2
Annunziata (NA) il 28/09/1962 e residente in [...], indirizzo pec: Email_1 estratto dal registro nazionale delle imprese INIPEC,
-resistente contumace-
e
1
Settembre n. 118, codice fiscale e partita IVA: , P.IVA_3 indirizzo pec: estratto dal registro Email_2 nazionale delle imprese INIPEC -resistente contumace-
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Ciò premesso, ed in rito, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 -
Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98;
1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III,
03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez.
II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I,
2 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n.
4912).
Inoltre va dichiarata la contumacia della e Controparte_1 della che, sebbene Controparte_3 regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
Nel merito, le domande formulate sono fondate e, pertanto meritano accoglimento: deve infatti preliminarmente evidenziato che "..in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o (TRIBUNALE ORDINARIO DI
NAPOLI NORD II Sezione Civile Rgn°5416 /2023) il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
3 adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento. Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova. ..." (cfr. Tribunale di Napoli Nord, Sentenza n.
1225/2025 del 01-04-2025).
A ciò deve aggiungersi che con la conclusione del contratto d'appalto, difatti, l'appaltatore assume su di sé l'obbligazione di far conseguire al committente il risultato concordato svolgendo l'opera commissionata con diligenza e nel rispetto delle regole dell'arte. Se l'appaltatore non porta a compimento l'opera commissionata, il committente può anche chiedere “il completamento dell'opera ex art. 1453 c.c., comma 1, oppure può domandare la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1662 c.c.” (Cass. civ. n. 6931 del 22.03.2007); e ai sensi dell'art. 1453 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non
4 può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”.
Se il contratto è a prestazioni corrispettive, ciascuna di esse trova giustificazione nell'altra, per cui il venir meno di una legittima la controparte a chiedere la risoluzione, sempre che questa non preferisca insistere per l'adempimento. In tale ultimo caso, a fronte del persistere dell'inadempimento, la parte può ancora agire per la risoluzione, altrimenti sarebbe penalizzata proprio dal suo tentativo di mantenere in vita il contratto;
verificandosi l'inadempimento assoluto imputabile al debitore, si viene ad avere una modifica oggettiva dell'obbligazione non adempiuta all'oggetto originario si sostituisce un altro oggetto
(l'equivalente in denaro, a cui si aggiunge l'ammontare dei danni). L'art. 1453 c.c. stabilisce che il risarcimento del danno ha da avere la medesima portata tanto nel caso in cui l'attore domandi l'adempimento, quanto nel caso in cui esso domandi la risoluzione del contratto. La prestazione dei danni deve essere tale da porre l'attore nella stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'inadempimento non si fosse verificato. I danni da risarcire sono, pertanto, diretti a realizzare l'interesse dell'attore all'adempimento, e cioè essi dovranno comprendere tutti i danni positivi, nei quali è da fare rientrare anche l'eventuale differenza tra il maggior valore della prestazione che si doveva ricevere e il valore della prestazione che si doveva dare. Circa il momento rispetto al quale l'ammontare del danno va determinato, è da osservare che nessuna limitazione sussiste nel nostro ordinamento giuridico riguardo alle circostanze di tempo del verificarsi del danno, di modo che tutto ciò che è posteriore al verificarsi del fatto dannoso va preso in considerazione al fine di determinare l'ammontare del danno risarcibile.
5 Relativamente alla obbligazione del fideiussore, deve evidenziarsi che benchè quest'ultimo abbia opposto alla richiesta di pagamento il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del debitore principale, l'opponibilità di detta eccezione è subordinata alla ricorrenza di due presupposti: a) che il fideiussore indichi i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione;
b) anticipi le spese necessarie per detta esecuzione.
In ogni caso va sottolineato che “…ricade sull'impresa il rischio imprenditoriale derivante dalla mancata esecuzione del contratto d'appalto legato ai bonus previsti dal Governo nella fase
Pandemica (ex multis Tribunale di Modena, sentenza n.del 09 dicembre 2024 e Tribunale di Torino, sentenza n. 3756 del 2 ottobre 2023).
Peraltro il ricorrente ha provato documentalmente, la procedura afferente l'accesso alla fruizione del credito relativo all'opzione ex art. 119 e 121 del D.L. 34/2020, nonché la relativa fideiussione.
Per tali motivi va dichiarato l'inadempimento della CP_1 nei confronti del
[...] Parte_1
, rispetto alle obbligazioni sancite con contratto
[...]
d'appalto di opere edili, stipulato tra le parti in data 28/12/2021 con conseguente condanna della stessa al pagamento dell'intero importo pagato, pari ad € 30.224,42 nonché dell'importo maturato sul cassetto fiscale, pari ad € 272.019,78, per un totale di € per € 302.244,20 oltre interessi legali e di mora dall'incasso delle somme e fino al soddisfo.
Dichiara inoltre l'esistenza, validità ed efficacia del contratto di fideiussione stipulato tra le parti con la Controparte_3
e, per l'effetto, all'esito dell'accoglimento della
[...] domanda proposta, condanna quest'ultima, in solido, al pagamento in favore del condominio, delle somme dovute dalla
6 anche previo beneficio di escussione del Controparte_1 debitore principale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1944
Codice Civile, purchè il fideiussore indichi i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione ed anticipi le spese, come per legge.
Le competenze seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione
Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- dichiara la contumacia della e della Controparte_1 [...]
; Controparte_3
-dichiara l'inadempimento della nei confronti Controparte_1 del , rispetto alle Parte_1 obbligazioni sancite con contratto d'appalto di opere edili, stipulato tra le parti in data 28/12/2021 e, per l'effetto condanna la stessa al pagamento dell'intero importo pagato, pari ad € 30.224,42 nonché dell'importo maturato sul cassetto fiscale, pari ad € 272.019,78, per un totale di € per €
302.244,20 oltre interessi legali e di mora dall'incasso delle somme e fino al soddisfo;
-dichiara l'esistenza, validità ed efficacia del contratto di fideiussione stipulato tra le parti con la Controparte_3
e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in solido, al
[...] pagamento in favore del condominio, delle somme dovute dalla anche previo beneficio di escussione del Controparte_1 debitore principale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1944
Codice Civile, purchè il fideiussore indichi i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione ed anticipi le spese, come per legge;
7 -condanna le convenute, in solido tra loro, ed in favore del attore al pagamento delle competenze per € Parte_1
22.457,00 ed € 1.214,00 spese processuali, oltre rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, IVA e CpA.
Torre Annunziata, 12 giugno 2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011
n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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