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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/04/2024, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N. 23411/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 undecies ss c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150/11 nel procedimento n. 23411/2023, avente ad oggetto “liquidazione compensi professionali di avvocato” vertente A Avv.FIORIDO LUCA (C.F. in qualità di difensore di se medesimo C.F._1
RICORRENTE E Controparte_1
RESISTENTE contumace letti gli atti;
OSSERVA Con ricorso, ritualmente depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato LUCA FIORIDO chiedeva liquidarsi in suo f so professionale, la somma di € 6.750,00 oltre accessori per aver assistito nel procedimento penale celebratosi innanzi al Controparte_1
Tribunale di Pordenone, ne mputata in concorso con altri per il reato di cui all'art. 110 c.p., co. 216, co. 1 n. 2, 219 co. 1, 223 co. 2 n. 2 237 R.D. 267/1942 commesso in Polcenigo (PN) in data 11.07.2015. La resistente, pur ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso introduttivo (notificato a mani di soggetto abilitato alla ricezione con successivo invio di CAN), non si è costituita, onde deve dichiararsene la contumacia. Non vi è dubbio che l'avv.FIORIDO abbia svolto l'attività professionale di cui in ricorso, attestata dalla documentazione prodotta nell'odierno giudizio. A fronte della produzione documentale, di indubbia valenza in quanto integrata, tra l'altro, da verbali di udienza e provvedimenti giurisdizionali, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata in alcun modo assolta. Il ricorso deve quindi essere accolto, e deve conseguentemente essere liquidato in compenso dovuto per l'attività professionale svolta in favore di
[...]
, come precisata in ricorso. CP_1 ha chiesto liquidarsi i valori medi ma, stante l'attività concretamente svolta, appare maggiormente equo riconoscere i valori minimi, per complessivi € 3.600,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e spese forfettarie nella misura di legge. Entro tali limiti la domanda proposta va quindi accolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo.
P.Q.M.
condanna a pagare, in favore del ricorrente avv. , quale Controparte_1 CP_2 corrispetti ale oggetto del ricorso, la complessiv 00,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), ed oltre interessi legali dall disfo;
condanna al pagamento, in favore del ricorrente avv.FIORIDO LUCA, Controparte_1 delle spes € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.FIORIDO LUCA, per dichiarato anticipo. Così deciso in Napoli il 18 aprile 2024. Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 undecies ss c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150/11 nel procedimento n. 23411/2023, avente ad oggetto “liquidazione compensi professionali di avvocato” vertente A Avv.FIORIDO LUCA (C.F. in qualità di difensore di se medesimo C.F._1
RICORRENTE E Controparte_1
RESISTENTE contumace letti gli atti;
OSSERVA Con ricorso, ritualmente depositato e notificato alla parte resistente, l'avvocato LUCA FIORIDO chiedeva liquidarsi in suo f so professionale, la somma di € 6.750,00 oltre accessori per aver assistito nel procedimento penale celebratosi innanzi al Controparte_1
Tribunale di Pordenone, ne mputata in concorso con altri per il reato di cui all'art. 110 c.p., co. 216, co. 1 n. 2, 219 co. 1, 223 co. 2 n. 2 237 R.D. 267/1942 commesso in Polcenigo (PN) in data 11.07.2015. La resistente, pur ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso introduttivo (notificato a mani di soggetto abilitato alla ricezione con successivo invio di CAN), non si è costituita, onde deve dichiararsene la contumacia. Non vi è dubbio che l'avv.FIORIDO abbia svolto l'attività professionale di cui in ricorso, attestata dalla documentazione prodotta nell'odierno giudizio. A fronte della produzione documentale, di indubbia valenza in quanto integrata, tra l'altro, da verbali di udienza e provvedimenti giurisdizionali, parte resistente (rimasta contumace) non ha ritenuto di dover sollevare eccezioni di sorta, né risulta l'obbligazione di pagamento del compenso sia stata in alcun modo assolta. Il ricorso deve quindi essere accolto, e deve conseguentemente essere liquidato in compenso dovuto per l'attività professionale svolta in favore di
[...]
, come precisata in ricorso. CP_1 ha chiesto liquidarsi i valori medi ma, stante l'attività concretamente svolta, appare maggiormente equo riconoscere i valori minimi, per complessivi € 3.600,00 oltre IVA, se dovuta, CPA e spese forfettarie nella misura di legge. Entro tali limiti la domanda proposta va quindi accolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 147/22, come da dispositivo.
P.Q.M.
condanna a pagare, in favore del ricorrente avv. , quale Controparte_1 CP_2 corrispetti ale oggetto del ricorso, la complessiv 00,00, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), ed oltre interessi legali dall disfo;
condanna al pagamento, in favore del ricorrente avv.FIORIDO LUCA, Controparte_1 delle spes € 852,00 per compensi, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.FIORIDO LUCA, per dichiarato anticipo. Così deciso in Napoli il 18 aprile 2024. Il G.U. dr.Vincenzo Pappalardo