Sentenza 20 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/12/2018, n. 33051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33051 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2018 |
Testo completo
guente PU SENTENZA sul ricorso n. 15972 - 2016 R.G. proposto da: D'AZ EL - c.f. [...]- rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato Antonello D'Aloisio ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio, n. 43, presso lo studio dell'avvocato Sandra D'Amico. RICORRENTE
contro
LE AT - c.f. [...]- rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Doriana De Simone ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio dell'avvocato Simone Ciccotti. CONTRORICORRENTE avverso l'ordinanza del 15.12.2015 del tribunale di Chieti, udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 4 luglio 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Sergio Del Core, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, udito l'avvocato Augusto Di Boscio, per delega dell'avvocato Antonello D'Aloisio, per il ricorrente, udito l'avvocato Simone Ciccotti, per delega dell'avvocato Doriana De Simone, per il controricorrente,
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 28 della legge n. 794/1942 e 14 del dec. Igs. n. 150/2011 al tribunale di Chieti depositato in data 13.11.2014 l'avvocato LI D'ZI esponeva che aveva promosso azione risarcitoria innanzi alla sezione distaccata di Ortona del tribunale di Chieti su incarico e per conto di NA LE. Chiedeva che costui fosse condannato a pagargli le proprie spettanze, rimaste insolute. Si costituiva NA LE. Eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del tribunale di Chieti, siccome competente il tribunale di Bologna, quale foro del consumatore, ai sensi dell'art. 33, 2° co., lett. u), del dec. Igs. n. 206/2005. Nel merito instava per il rigetto dell'avversa domanda ed, in via riconvenzionale, per la condanna del ricorrente a risarcire i danni cagionatigli. Con ordinanza del 15.12.2015 il tribunale di Chieti, in composizione monocratica, dichiarava la propria incompetenza per territorio, in quanto competente ratione loci, in via esclusiva, il tribunale di Bologna quale foro del consumatore. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso LI D'ZI; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. NA LE ha depositato controricorso;
ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese, in subordine, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese. Con ordinanza interlocutoria in data 16.6/13.7.2017 si è disposta la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte. Ambedue le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 794/1942, come modificato dall'art. 14 del dec. Igs. n. 150/2011, nonché degli artt. 50 bis, 50 quater, 161, 1° co., e 737 e ss. cod. proc. civ.. Deduce che l'ordinanza impugnata è stata assunta dal tribunale di Chieti in composizione monocratica anziché in composizione collegiale;
che l'ordinanza impugnata è dunque senz'altro nulla, trattandosi di questione attinente alla costituzione del giudice. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. Il procedimento ex artt. 28 della legge n. 794 del 13.6.1942, 14 del dec. Igs. 1.9.2011, n. 150, e 702 bis e ss. cod. proc. civ. - procedimento operante, all'esito della pronuncia n. 4485 del 23.2.2018 delle Sezioni Unite di questa Corte, pur allorquando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all' "an debeatur" - si connota senza dubbio - e tra l'altro - per la devoluzione della potestas decidendi all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, ufficio giudiziario che, qualora si identifichi con il tribunale, vi attende con provvedimento avente forma di ordinanza inappellabile, in composizione collegiale. In questi termini il tribunale di Chieti del tutto irritualmente, quantunque ai soli fini della declaratoria della propria incompetenza ratione loci, ha pronunciato in composizione monocratica anziché, siccome avrebbe dovuto, in composizione collegiale (il ricorrente ha condivisibilmente rimarcato che "la violazione contestata non risiede nella declaratoria sulla competenza territoriale, bensì sulla composizione dell'organo che ha pronunciato l'ordinanza (ossia il Giudice Monocratico, invece del Tribunale in composizione Collegiale) : così memoria depositata il 26.6.2018, pag. 4). Al contempo l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater cod. proc. civ. al successivo art. 161, 1° co., cod. proc. civ., un'autonoma causa di nullità della decisione - e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita) - con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione (cfr. Cass. 18.6.2014, n. 13907; Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28040; Cass. (ord.) 20.6.2018, n. 16186. Si veda inoltre, con riferimento all'assetto normativo vigente in epoca antecedente all'entrata in vigore del dec. Igs. n. 150/2011, Cass. 11.3.2004, n. 4967, secondo cui il procedimento per la liquidazione di onorari di avvocato ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 della legge 13.6.1942, n. 794, si svolge in camera di consiglio e deve essere trattato dal tribunale in composizione collegiale, atteso che l'art. 50 bis, 2° co., cod. proc. civ. prevede, per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., una riserva di collegialità, dalla quale restano esclusi soltanto quelli, tra i procedimenti camerali, per i quali sia altrimenti disposto;
in forza dell'art. 50 qua ter cod. proc. civ. l'inosservanza della regola sulla composizione collegiale del tribunale è causa di nullità del provvedimento adottato, soggetta al principio generale della conversione in motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.). Correttamente, infine, è stato esperito quale mezzo di impugnazione - a fronte dell'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il procedimento ex artt. 28 della legge n. 794 del 13.6.1942, 14 del dec. Igs. 1.9.2011, n. 150, e 702 bis e ss. cod. proc. civ. - il ricorso per cassazione e non già il ricorso per regolamento di competenza (condivisibilmente il ricorrente ha addotto che "nel presente caso s'è ritenuto (...) di potere/dovere presentare ricorso ordinario, non essendo contestata la decisione sulla competenza territoriale (...), bensì è stata dedotta e censurata la violazione relativa alla composizione dell'organo che ha emesso il provvedimento (di incompetenza)": così memoria depositata il 26.6.2018, pag. 8). In accoglimento del ricorso l'ordinanza del 15.12.2015 del tribunale di Chieti va cassata con rinvio allo stesso tribunale in composizione collegiale. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. In dipendenza dell'accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente, LI D'ZI, sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'ordinanza del 15.12.2015 del tribunale di Chieti;
rinvia al tribunale di Chieti in composizione collegiale anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2018.