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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/10/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 498/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 498 /2023 promossa da:
(C.F ), persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Bartolo n. 10, indirizzo telematico Pec Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F , in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta D.G.R. n. 971/2023 dall' Avv.to Tiziana Caselli, con domicilio digitale: PEC
fax 075/5043625 e domicilio eletto presso la sede Email_2
dell'Avvocatura Regionale in Perugia, Corso Vannucci n. 30
APPELLATO
E contro
P.I. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Palestro n. 81, Pec t;
Email_3 pagina 1 di 9 APPELLATO- CONTUMACE
avente ad
OGGETTO
Altri contratti atipici – Impugnazione sentenza 1060/2023 Tribunale di Perugia sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza n. 1060/2023, emessa in data 26.6.2023 dal Controparte_1
Tribunale di Perugia, che ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dall' con domanda CP_1
di
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di revoca emesso con DD
n. 8104/2014, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi per le ragioni suesposte in narrativa, e per
l'effetto riconoscere all la piena legittimità degli aiuti richiesti e Controparte_1
quantificati con rendicontazione finale n. 2013/2158/SIAR;
2) condannare parti resistenti in solido al pagamento del saldo degli aiuti riconosciuti con graduatoria approvata con DD n. 11334/2010 ed indicati nella domanda di pagamento 2013/2158/SIAR, ovvero nella diversa e minore somma che dovesse emergere in corso di causa”.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione mentre è CP_2 CP_3
rimasta contumace.
Il Giudice di primo grado così ha ricostruito in fatto il giudizio:
La ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avverso il Controparte_1
provvedimento emesso con D.D. n. 8104/2014 di revoca degli aiuti riconosciuti con graduatoria approvata con D.D. n. 11334 del 23/12/2010, a seguito del Bando di evidenza pubblica per
l'ammodernamento delle aziende agricole di cui alla Determinazione n. 4219 del 20/5/2008, nell'ambito dell'art. 26, reg. CE 1698/2005.
La domanda di pagamento della ricorrente aveva ad oggetto un programma di investimenti per la realizzazione di una serra con annesso laboratorio per prodotti agricoli, la realizzazione di un magazzino per prodotti agricoli, la realizzazione di una rimessa attrezzi, investimenti mobiliari e spese tecniche
pagina 2 di 9 (immobiliari e mobiliari), il tutto per una spesa complessiva di € 822.062,40, di cui € 403.051,18 di contributo.
La domanda è stata inizialmente approvata a preventivo dalla . CP_2
Successivamente al rendiconto definitivo e della domanda di pagamento (n. 2013/2158/SIAR), i funzionari della e della hanno effettuato un sopralluogo per verificare la Parte_1 CP_2
congruità e conformità degli investimenti rispetto a quanto approvato. All'esito i funzionari hanno ritenuto ammissibile al contributo richiesto il solo importo di soli € 39.900,00, con conseguente sanzione della esclusione totale della richiesta. Pur a seguito delle osservazioni della azienda, la ha CP_2
confermato la revoca degli aiuti accordati, con recupero delle somma già erogate e con la maggiorazione del 10%.
La ricorrente ritiene il provvedimento illegittimo e infondato, in quanto la DGR 1161/2013 richiede che le opere realizzate siano funzionali agli obiettivi fondamentali dell'operazione e – sostiene – nel caso di specie le strutture ammodernate sono utilizzabili agli scopi di coltivazione e lavorazione di piante officinali e che al momento del controllo l'avvio dell'azienda non si era concluso. Inoltre, deduce che le strutture sono conformate in modo da rispettare le norme edilizie e urbanistiche previste per la zona di
che imporrebbero, tra l'altro, le coperture in coppi (non consentendo le coperture in vetro). CP_1
Chiede, pertanto, il riconoscimento della legittimità degli aiuti richiesti e la condanna della CP_2
e di alla corresponsione di tutto l'importo inizialmente approvato.
[...] CP_3
La si è costituita ribadendo la legittimità dei propri atti e chiedendo il rigetto delle CP_2
domande avverse.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_3
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha ritenuto funzionali le strutture realizzate al conseguimento degli obiettivi sottesi al contributo;
sostiene che la non ha contestato la funzionalità delle opere, ma solo i materiali CP_2
utilizzati, l'impiantistica e gli accessi e che il CTU ha posto l'attenzione esclusivamente sul fatto che la struttura fosse allestita con finiture di pregio e dotata di caratteristiche non conformi in termini di spesa;
rileva, al riguardo, come le caratteristiche strutturali -condizionate dai vincoli urbanistici del territorio- non possono inficiare la funzionalità dell'opera.
Evidenzia come l'attività dell' puntava all'estrazione di olii essenziali ricavati da piante CP_1
officinali (ad esempio lavanda, rose, foglie di olivo, varie specie di rosmarino, malva, isoppo ecc..) già prodotte in campo aperto, come emergeva dalla documentazione fotografica in atti, più che pagina 3 di 9 all'incremento della produzione di fiori e che quindi la serra-laboratorio serviva essenzialmente per riparare le piante nel periodo invernale e per la lavorazione e trasformazione del prodotto, come indicato nel business plan allegato alla domanda.
Inoltre evidenzia come sin dalla loro realizzazione le opere erano funzionali ed in linea con gli obiettivi di cui alla domanda ma che all'atto del sopralluogo degli organi Regionali l'attività fosse ancora in fase di start-up, che nei mesi di maggio e giugno era stata avviata la coltivazione e produzione delle piante in campo aperto e che il lavoro in serra sarebbe cominciato nei mesi di settembre e ottobre;
si duole della omessa valutazione della documentazione attestante l'avvio dell'attività, nonché della omessa valorizzazione della presenza di una piantagione di lavanda a pieno campo per una superficie di ca ha 1,60.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'utilizzo della CTU contenente valutazioni discrezionali più che giudizi di natura tecnica, in contrasto con la destinazione d'uso dei beni e con le stringenti prescrizioni imposte dal , evidenziando che il progetto prevedeva la Controparte_4
realizzazione non di una semplice serra, bensì di una “serra – laboratorio”, necessariamente dotata di maggiori comfort e funzionale al miglioramento delle condizioni di lavoro al suo interno;
si duole che il
Tribunale non abbia rilevato che sin dalla formulazione della domanda, ammessa dalla , erano CP_2
descritti i materiali da utilizzare e le opere da realizzare, che non vi era preclusione normativa all'utilizzo di materiali di pregio, che comunque essi non inficiavano la funzionalità dell'opera, che irrilevante era il contesto paesaggistico e operativo in cui erano stati realizzati i manufatti, che la non aveva provato che le opere erano destinate ad uso diverso da quello agricolo;
censura la CP_2
ritenuta precarietà dell'impianto di irrigazione.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Il Giudice di prime cure ha chiarito, nella parte iniziale della motivazione, che “è fisiologico che un progetto inizialmente approvato, al controllo successivo possa risultare non completato, incongruo rispetto all'ipotizzato ovvero inidoneo allo scopo. E' evidente, peraltro, che trattandosi di contributi pubblici di origine comunitaria, la verifica dell'effettività è in generale prevalente sulla mera formalità dei controlli, anche se successivi ad atti di contrario segno. D'altronde l'art. 26 del Reg. CE 1698/2005 prevede, per i contributi all'ammodernamento delle aziende agricole, che il sostegno de quo è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola, riferendosi, quindi, ad una verifica concreta”.
pagina 4 di 9 Tale argomentazione non è specificamente contestata, anche perché risponde a principi di diritto interno e ed euro-unitario secondo cui nella pratica di contributo è nella fase del collaudo, e non prima, che vengono appurate tutte le condizioni che al momento di presentazione della domanda vengono solo unilateralmente dichiarate dal richiedente (sulla base di quanto dichiarato dall'azienda nella domanda iniziale e nelle successive varianti, le strutture oggetto del programma di investimento ad avviso del CTU avrebbero potuto possedere i requisiti di ammissibilità al bando).
Sicché i motivi di impugnazione che si fondano sulla mancata contestazione iniziale della funzionalità delle opere appaiono manifestamente infondati, posto che è evidente che solo all'esito del sopralluogo al termine dell'operazione può essere accertato se ed in che misure le opere realizzate siano funzionali, o conseguano obiettivi fondamentali dell'operazione, anche alla luce della chiara ed espressa indicazione fornita al riguardo, da parte della , nella comunicazione di ammissione CP_2
agli aiuti (doc.all.4-6-8 fascicolo primo grado) inviata al beneficiario: CP_2
“Atteso che l'ammissibilità della domanda e la graduatoria sono state determinate sulla base delle dichiarazioni riportate in domanda, la si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, CP_2
nel caso in cui emergano discordanze tra quanto accertato e quanto contenuto nella domanda medesima, procedere, ai sensi della Deliberazione n. 144 del 9 febbraio 2009 e s.m.i., alla esclusione della domanda di aiuto o alla riduzione degli importi accordati a seconda della natura dell'infrazione accertata.”
E' dunque evidente che l'avvenuta ammissione al contributo non vale ad escludere l'espressione, in fase di verifica, di un giudizio di inadeguatezza/inidoneità delle opere svolte al conseguimento degli obiettivi prefigurati in domanda.
Nel merito, si osserva come la CTU contiene dati obiettivi e riferimenti temporali precisi, corredati di foto, che confermano -in modo tecnico, e non con valutazioni arbitrarie – l'esito del sopralluogo degli organi istituzionalmente competenti alla verifica dell'esito della realizzazione delle opere.
Premesso che, certamente, l'uso di materiali di pregio non è vietato, che sicuramente vi sono prescrizioni urbanistiche da rispettare, che la destinazione urbanistica di un bene non può essere derogata, si rileva come tali circostanze siano inconferenti rispetto alle valutazioni espresse, prima dal
CTU, poi fatte proprie dal Giudice.
Il Bando di riferimento prevedeva, quale requisito di ammissibilità degli aiuti, il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola secondo un piano di miglioramento aziendale da presentare all'atto della domanda di ammissione, connesso alla realizzazione del programma di investimenti per il pagina 5 di 9 quale si chiede l'aiuto: il risultato finale, da verificare, non era dunque la mera realizzazione delle opere
(dato peraltro pacifico, di cui dà atto anche la CTU: l'azienda ha eseguito tutti gli interventi di tipo immobiliare e mobiliare previsti nel programma di investimenti), quanto l'aver reso le strutture funzionanti e funzionali a tali obiettivi. Il beneficiario era tenuto a “completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando di aver conseguito gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto” - all'atto della domanda di pagamento - come stabilito dalla DGR n. 1246/2013, in quanto ai sensi dell'art.
3.3.1. D.G.R. 392/2008 (con s.m.i.), sono ammissibili a contributo gli investimenti che al termine dell'operazione siano stati accertati come funzionali ovvero che il programma abbia conseguito gli obiettivi fondamentali dell'operazione alla base della quale è stato accordato all'azienda il contributo richiesto.
E' questo l'oggetto della valutazione in questa sede, per cui non appare rilevante in sé che le caratteristiche costruttive ed i materiali utilizzati sono quelli previsti dalla normativa urbanistica e ambientale, né che non vi siano prescrizioni/divieti circa l'utilizzo di materiali di pregio: ciò che rileva, invece, è che la tipologia edilizia, le caratteristiche di finitura e costruttive, le dotazioni delle strutture non erano e non sono consone e congruenti con le finalità di produzione agricola degli edifici medesimi e che, come si dirà infra, ad avviso del CTU – in base a motivato e condivisibile ragionamento
- la struttura in questione non può essere considerata una serra di produzione, come presentata e autorizzata dalla nell'ambito del Piano Aziendale, ma eventualmente solo una serra di CP_2
ricovero invernale di piante sensibili al freddo o un magazzino agricolo.
Il Consulente tecnico ha rilevato e confermato che alla data dei due sopralluoghi degli organi di controllo (in data 11.2.2014 e 26.6.2014, dopo le osservazioni in risposta fornite dall' ) non era CP_1
stata ancora avviata la produzione agricola di base per le quali dette strutture dovevano essere destinate e funzionali: non sono risultate presenti in azienda le previste coltivazioni connesse, né è stata avviata la produzione di olii essenziali e prodotti da cosmesi da piante officiali.
E' lo stesso CTP dell' a confermare a pagina 10 delle osservazioni alla bozza di CTU che CP_1
l'azienda ha impiantato le prime piante di lavanda solamente nell'estate dell'anno 2014, quando la
Regione dell' aveva già effettuato i propri sopralluoghi di controllo finali (si tratta della CP_2
piantagione di lavanda a pieno campo per una superficie di ca ha 1,60 che l'appellante lamenta non sia stata presa in considerazione né dal CTU, né dal Giudice: ma è sufficiente leggere la risposta del
CTU alle osservazioni dei ctp per comprendere come il CTU non abbia tenuto conto di tale dato pagina 6 di 9 oggettivo in quanto ritenuto irrilevante, perché pacificamente successivo alla data in cui l'impianto doveva essere già realizzato e funzionale).
Si rammenta che la data rilevante ai fini della verifica di raggiungimento degli obiettivi era quello dalla domanda di pagamento del 2.9.2013, che i sopralluoghi sono stati effettuati diversi omesi dopo la presentazione di tale domanda, e che la situazione rilevata e descritta dagli organi di controllo
è pressoché la medesima rinvenuta, a distanza di anni, dallo stesso CTU che attesta che nemmeno alla data del proprio sopralluogo è rilevabile una piena operatività della serra al cui interno si trovavano una prevalente presenza di macchinari agricoli piuttosto che di piante orticole e floricole in produzione.
Né è condivisibile l'argomento, spese dall'appellante, che all'atto della verifica di sopralluogo la società si trovasse ancora in fase di start up : il CTU ha evidenziato che l'azienda ha presentato la prima domanda in data 27.01.2010 e la Regione dell'Umbria ha reso pubblico l'avvenuto finanziamento dell'azienda richiedente con D.D. n. 11334 del 23.12.2010, quindi rispetto al sopralluogo della CP_2
l'azienda aveva avuto a sua disposizione oltre 3 anni per acquisire esperienza e mettere a frutto l'investimento. Inoltre, il mancato avvio di produzione, se poteva essere giustificato alla data di febbraio 2014, stante la stagione invernale, non era certo giustificabile alla data del secondo sopralluogo risalente al mese di giugno dello stesso anno.
E, osserva ancora il CTU, nella domanda di contributo viene previsto l'inserimento in azienda di ha 2 di piante aromatiche, medicinali e da condimento (lavanda) ed ha. 0,15 di fiori in serra, ma entrambi tali attività, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi, non erano state messe in atto alla data del controllo finale: la lavanda infatti è stata posata in opera solo nell'agosto del 2014
(peraltro, gran parte delle coltivazioni proposte venivano svolte a pieno campo e non all'interno della struttura da realizzare) e la serra non è mai entrata in produzione per le caratteristiche strutturali della stessa che non consentono produzioni agricole, ma solo ricovero di piante in inverno e/o di mezzi agricoli. A latere, in merito all'impianto irriguo, è certo che alla data del primo sopralluogo dei funzionari regionali esso non era presente (fotografie in atti allegate al primo sopralluogo della
Regione dell' del 11.02.2014), dunque (anche) tale carenza era stata correttamente rilevata. CP_2
E' quindi innegabile che al 2.9.2013 (di presentazione della domanda di pagamento a saldo) la struttura non era ancora stata messa in produzione e non era ultimato il piano aziendale, mancavano l'avviamento delle coltivazioni agricole previste e le connesse trasformazioni di prodotti, dunque non vi era la piena operatività delle strutture funzionale all'ottenimento dell'obiettivo di cui alla misura:
pagina 7 di 9 requisito fondamentale per il pagamento – e per il mantenimento dell'ammissione alla misura – era il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola in termini di incremento di reddito operativo secondo il piano aziendale depositato, che prevedeva un incremento di reddito pari ad €
10.046,40 per i fiori in serra, € 8.826,00 per le piante officiali e di € 20.000,00 per la produzione di olii essenziali e prodotti da cosmesi. Tale risultato era impossibile da realizzare proprio perché alla data dei sopralluoghi non erano state avviate le attività che dovevano generare tali incrementi/redditi.
E ciò deriva anche dalla constatazione, effettuata dal CTU, che le caratteristiche costruttive, il tono delle finiture esterne ed interne di tutte le strutture oggetto di finanziamento, sicuramente di pregio, sono più consone ad un utilizzo di tipo turistico ricettivo/residenziale che agricolo, basti solo pensare che la serra era dotata di copertura non trasparente, che non consente produzioni di tipo floristico o orticole e tanto meno di piante officiali e dunque non può essere una serra di produzione, ma solamente una serra fredda di ricovero piante in vaso nel periodo invernale. Per conseguenza, vengono meno i presupposti produttivi previsti nel piano aziendale e, circostanza comunque da evidenziare, l'entità della spesa per la quale si è richiesto il contributo è assolutamente non congrua rispetto alla effettiva o potenziale destinazione d'uso.
In conclusione, dalla data di ammissione al finanziamento DD n. 11334 del 23.12.2010 alla data di presentazione della domanda di pagamento (3.09.2013) e a quella del sopralluogo della CP_2
del 11.02.2014 (primo sopralluogo) erano trascorsi quasi/oltre tre anni;
tuttavia, gli CP_2
investimenti realizzati non erano funzionali , né il programma aveva conseguito gli obiettivi fondamentali della operazione alla base della quale era stato accordato il contributo: mancava infatti l'impianto irriguo (presente solo al secondo sopralluogo del 25.06.2014, comunque inadatto allo scopo secondo il giudizio del consulente), non erano avviate le coltivazioni sia in campo aperto 2 ha. che in serra 0,15 ha., non erano attuate le trasformazioni di prodotti, la serra realizzata non aveva ingresso luce dall'alto, non risultava conseguito l'obiettivo del miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola in termini di incremento di reddito operativo come indicato in progetto. Rispetto
a tali carenze non costituisce idonea giustificazione la natura di serra didattica con angolo lettura, perché vi sono requisiti fondamentali per poter ritenere un'opera funzionale ad una serra, prima ancora che allo svolgimento di attività didattiche, né appare rilevante la documentazione che ad avviso dell'appellante attesterebbe l'avvio dell'attività (contratti di fornitura, campioni dei prodotti di olio essenziale, campionario e brochure illustrative) in quanto senz'altro indicative di una futura progettualità anche contrattuale, ma non idonei a superare le gravi carenze sopra riscontrate rispetto pagina 8 di 9 ai requisiti del programma e agli oneri di adempimento di cui all'impegno specifico di Misura 1.
“Adempimento 1.1.”Completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando di aver conseguito gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto”, come stabilito dalla DGR 1246/2013. .
Atteso l'esito del giudizio l'appellante è tenuto al pagamento delle spese in favore della CP_2
[...]
Nulla sulle spese quanto all' , contumace. CP_3
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite del presente grado di CP_2
giudizio, che si liquidano in euro 14.239,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge;
-spese irripetibili nei confronti di CP_3
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 20/10/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 498 /2023 promossa da:
(C.F ), persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Bartolo n. 10, indirizzo telematico Pec Email_1
APPELLANTE
contro
(C.F , in persona della Presidente p.t. della Giunta Regionale, CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa giusta D.G.R. n. 971/2023 dall' Avv.to Tiziana Caselli, con domicilio digitale: PEC
fax 075/5043625 e domicilio eletto presso la sede Email_2
dell'Avvocatura Regionale in Perugia, Corso Vannucci n. 30
APPELLATO
E contro
P.I. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Palestro n. 81, Pec t;
Email_3 pagina 1 di 9 APPELLATO- CONTUMACE
avente ad
OGGETTO
Altri contratti atipici – Impugnazione sentenza 1060/2023 Tribunale di Perugia sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza n. 1060/2023, emessa in data 26.6.2023 dal Controparte_1
Tribunale di Perugia, che ha rigettato il ricorso ex art. 702 bis cpc proposto dall' con domanda CP_1
di
“1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'infondatezza del provvedimento di revoca emesso con DD
n. 8104/2014, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi per le ragioni suesposte in narrativa, e per
l'effetto riconoscere all la piena legittimità degli aiuti richiesti e Controparte_1
quantificati con rendicontazione finale n. 2013/2158/SIAR;
2) condannare parti resistenti in solido al pagamento del saldo degli aiuti riconosciuti con graduatoria approvata con DD n. 11334/2010 ed indicati nella domanda di pagamento 2013/2158/SIAR, ovvero nella diversa e minore somma che dovesse emergere in corso di causa”.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione mentre è CP_2 CP_3
rimasta contumace.
Il Giudice di primo grado così ha ricostruito in fatto il giudizio:
La ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avverso il Controparte_1
provvedimento emesso con D.D. n. 8104/2014 di revoca degli aiuti riconosciuti con graduatoria approvata con D.D. n. 11334 del 23/12/2010, a seguito del Bando di evidenza pubblica per
l'ammodernamento delle aziende agricole di cui alla Determinazione n. 4219 del 20/5/2008, nell'ambito dell'art. 26, reg. CE 1698/2005.
La domanda di pagamento della ricorrente aveva ad oggetto un programma di investimenti per la realizzazione di una serra con annesso laboratorio per prodotti agricoli, la realizzazione di un magazzino per prodotti agricoli, la realizzazione di una rimessa attrezzi, investimenti mobiliari e spese tecniche
pagina 2 di 9 (immobiliari e mobiliari), il tutto per una spesa complessiva di € 822.062,40, di cui € 403.051,18 di contributo.
La domanda è stata inizialmente approvata a preventivo dalla . CP_2
Successivamente al rendiconto definitivo e della domanda di pagamento (n. 2013/2158/SIAR), i funzionari della e della hanno effettuato un sopralluogo per verificare la Parte_1 CP_2
congruità e conformità degli investimenti rispetto a quanto approvato. All'esito i funzionari hanno ritenuto ammissibile al contributo richiesto il solo importo di soli € 39.900,00, con conseguente sanzione della esclusione totale della richiesta. Pur a seguito delle osservazioni della azienda, la ha CP_2
confermato la revoca degli aiuti accordati, con recupero delle somma già erogate e con la maggiorazione del 10%.
La ricorrente ritiene il provvedimento illegittimo e infondato, in quanto la DGR 1161/2013 richiede che le opere realizzate siano funzionali agli obiettivi fondamentali dell'operazione e – sostiene – nel caso di specie le strutture ammodernate sono utilizzabili agli scopi di coltivazione e lavorazione di piante officinali e che al momento del controllo l'avvio dell'azienda non si era concluso. Inoltre, deduce che le strutture sono conformate in modo da rispettare le norme edilizie e urbanistiche previste per la zona di
che imporrebbero, tra l'altro, le coperture in coppi (non consentendo le coperture in vetro). CP_1
Chiede, pertanto, il riconoscimento della legittimità degli aiuti richiesti e la condanna della CP_2
e di alla corresponsione di tutto l'importo inizialmente approvato.
[...] CP_3
La si è costituita ribadendo la legittimità dei propri atti e chiedendo il rigetto delle CP_2
domande avverse.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. CP_3
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui non ha ritenuto funzionali le strutture realizzate al conseguimento degli obiettivi sottesi al contributo;
sostiene che la non ha contestato la funzionalità delle opere, ma solo i materiali CP_2
utilizzati, l'impiantistica e gli accessi e che il CTU ha posto l'attenzione esclusivamente sul fatto che la struttura fosse allestita con finiture di pregio e dotata di caratteristiche non conformi in termini di spesa;
rileva, al riguardo, come le caratteristiche strutturali -condizionate dai vincoli urbanistici del territorio- non possono inficiare la funzionalità dell'opera.
Evidenzia come l'attività dell' puntava all'estrazione di olii essenziali ricavati da piante CP_1
officinali (ad esempio lavanda, rose, foglie di olivo, varie specie di rosmarino, malva, isoppo ecc..) già prodotte in campo aperto, come emergeva dalla documentazione fotografica in atti, più che pagina 3 di 9 all'incremento della produzione di fiori e che quindi la serra-laboratorio serviva essenzialmente per riparare le piante nel periodo invernale e per la lavorazione e trasformazione del prodotto, come indicato nel business plan allegato alla domanda.
Inoltre evidenzia come sin dalla loro realizzazione le opere erano funzionali ed in linea con gli obiettivi di cui alla domanda ma che all'atto del sopralluogo degli organi Regionali l'attività fosse ancora in fase di start-up, che nei mesi di maggio e giugno era stata avviata la coltivazione e produzione delle piante in campo aperto e che il lavoro in serra sarebbe cominciato nei mesi di settembre e ottobre;
si duole della omessa valutazione della documentazione attestante l'avvio dell'attività, nonché della omessa valorizzazione della presenza di una piantagione di lavanda a pieno campo per una superficie di ca ha 1,60.
Con il secondo motivo l'appellante censura l'utilizzo della CTU contenente valutazioni discrezionali più che giudizi di natura tecnica, in contrasto con la destinazione d'uso dei beni e con le stringenti prescrizioni imposte dal , evidenziando che il progetto prevedeva la Controparte_4
realizzazione non di una semplice serra, bensì di una “serra – laboratorio”, necessariamente dotata di maggiori comfort e funzionale al miglioramento delle condizioni di lavoro al suo interno;
si duole che il
Tribunale non abbia rilevato che sin dalla formulazione della domanda, ammessa dalla , erano CP_2
descritti i materiali da utilizzare e le opere da realizzare, che non vi era preclusione normativa all'utilizzo di materiali di pregio, che comunque essi non inficiavano la funzionalità dell'opera, che irrilevante era il contesto paesaggistico e operativo in cui erano stati realizzati i manufatti, che la non aveva provato che le opere erano destinate ad uso diverso da quello agricolo;
censura la CP_2
ritenuta precarietà dell'impianto di irrigazione.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Il Giudice di prime cure ha chiarito, nella parte iniziale della motivazione, che “è fisiologico che un progetto inizialmente approvato, al controllo successivo possa risultare non completato, incongruo rispetto all'ipotizzato ovvero inidoneo allo scopo. E' evidente, peraltro, che trattandosi di contributi pubblici di origine comunitaria, la verifica dell'effettività è in generale prevalente sulla mera formalità dei controlli, anche se successivi ad atti di contrario segno. D'altronde l'art. 26 del Reg. CE 1698/2005 prevede, per i contributi all'ammodernamento delle aziende agricole, che il sostegno de quo è concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/o immateriali che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola, riferendosi, quindi, ad una verifica concreta”.
pagina 4 di 9 Tale argomentazione non è specificamente contestata, anche perché risponde a principi di diritto interno e ed euro-unitario secondo cui nella pratica di contributo è nella fase del collaudo, e non prima, che vengono appurate tutte le condizioni che al momento di presentazione della domanda vengono solo unilateralmente dichiarate dal richiedente (sulla base di quanto dichiarato dall'azienda nella domanda iniziale e nelle successive varianti, le strutture oggetto del programma di investimento ad avviso del CTU avrebbero potuto possedere i requisiti di ammissibilità al bando).
Sicché i motivi di impugnazione che si fondano sulla mancata contestazione iniziale della funzionalità delle opere appaiono manifestamente infondati, posto che è evidente che solo all'esito del sopralluogo al termine dell'operazione può essere accertato se ed in che misure le opere realizzate siano funzionali, o conseguano obiettivi fondamentali dell'operazione, anche alla luce della chiara ed espressa indicazione fornita al riguardo, da parte della , nella comunicazione di ammissione CP_2
agli aiuti (doc.all.4-6-8 fascicolo primo grado) inviata al beneficiario: CP_2
“Atteso che l'ammissibilità della domanda e la graduatoria sono state determinate sulla base delle dichiarazioni riportate in domanda, la si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, CP_2
nel caso in cui emergano discordanze tra quanto accertato e quanto contenuto nella domanda medesima, procedere, ai sensi della Deliberazione n. 144 del 9 febbraio 2009 e s.m.i., alla esclusione della domanda di aiuto o alla riduzione degli importi accordati a seconda della natura dell'infrazione accertata.”
E' dunque evidente che l'avvenuta ammissione al contributo non vale ad escludere l'espressione, in fase di verifica, di un giudizio di inadeguatezza/inidoneità delle opere svolte al conseguimento degli obiettivi prefigurati in domanda.
Nel merito, si osserva come la CTU contiene dati obiettivi e riferimenti temporali precisi, corredati di foto, che confermano -in modo tecnico, e non con valutazioni arbitrarie – l'esito del sopralluogo degli organi istituzionalmente competenti alla verifica dell'esito della realizzazione delle opere.
Premesso che, certamente, l'uso di materiali di pregio non è vietato, che sicuramente vi sono prescrizioni urbanistiche da rispettare, che la destinazione urbanistica di un bene non può essere derogata, si rileva come tali circostanze siano inconferenti rispetto alle valutazioni espresse, prima dal
CTU, poi fatte proprie dal Giudice.
Il Bando di riferimento prevedeva, quale requisito di ammissibilità degli aiuti, il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola secondo un piano di miglioramento aziendale da presentare all'atto della domanda di ammissione, connesso alla realizzazione del programma di investimenti per il pagina 5 di 9 quale si chiede l'aiuto: il risultato finale, da verificare, non era dunque la mera realizzazione delle opere
(dato peraltro pacifico, di cui dà atto anche la CTU: l'azienda ha eseguito tutti gli interventi di tipo immobiliare e mobiliare previsti nel programma di investimenti), quanto l'aver reso le strutture funzionanti e funzionali a tali obiettivi. Il beneficiario era tenuto a “completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando di aver conseguito gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto” - all'atto della domanda di pagamento - come stabilito dalla DGR n. 1246/2013, in quanto ai sensi dell'art.
3.3.1. D.G.R. 392/2008 (con s.m.i.), sono ammissibili a contributo gli investimenti che al termine dell'operazione siano stati accertati come funzionali ovvero che il programma abbia conseguito gli obiettivi fondamentali dell'operazione alla base della quale è stato accordato all'azienda il contributo richiesto.
E' questo l'oggetto della valutazione in questa sede, per cui non appare rilevante in sé che le caratteristiche costruttive ed i materiali utilizzati sono quelli previsti dalla normativa urbanistica e ambientale, né che non vi siano prescrizioni/divieti circa l'utilizzo di materiali di pregio: ciò che rileva, invece, è che la tipologia edilizia, le caratteristiche di finitura e costruttive, le dotazioni delle strutture non erano e non sono consone e congruenti con le finalità di produzione agricola degli edifici medesimi e che, come si dirà infra, ad avviso del CTU – in base a motivato e condivisibile ragionamento
- la struttura in questione non può essere considerata una serra di produzione, come presentata e autorizzata dalla nell'ambito del Piano Aziendale, ma eventualmente solo una serra di CP_2
ricovero invernale di piante sensibili al freddo o un magazzino agricolo.
Il Consulente tecnico ha rilevato e confermato che alla data dei due sopralluoghi degli organi di controllo (in data 11.2.2014 e 26.6.2014, dopo le osservazioni in risposta fornite dall' ) non era CP_1
stata ancora avviata la produzione agricola di base per le quali dette strutture dovevano essere destinate e funzionali: non sono risultate presenti in azienda le previste coltivazioni connesse, né è stata avviata la produzione di olii essenziali e prodotti da cosmesi da piante officiali.
E' lo stesso CTP dell' a confermare a pagina 10 delle osservazioni alla bozza di CTU che CP_1
l'azienda ha impiantato le prime piante di lavanda solamente nell'estate dell'anno 2014, quando la
Regione dell' aveva già effettuato i propri sopralluoghi di controllo finali (si tratta della CP_2
piantagione di lavanda a pieno campo per una superficie di ca ha 1,60 che l'appellante lamenta non sia stata presa in considerazione né dal CTU, né dal Giudice: ma è sufficiente leggere la risposta del
CTU alle osservazioni dei ctp per comprendere come il CTU non abbia tenuto conto di tale dato pagina 6 di 9 oggettivo in quanto ritenuto irrilevante, perché pacificamente successivo alla data in cui l'impianto doveva essere già realizzato e funzionale).
Si rammenta che la data rilevante ai fini della verifica di raggiungimento degli obiettivi era quello dalla domanda di pagamento del 2.9.2013, che i sopralluoghi sono stati effettuati diversi omesi dopo la presentazione di tale domanda, e che la situazione rilevata e descritta dagli organi di controllo
è pressoché la medesima rinvenuta, a distanza di anni, dallo stesso CTU che attesta che nemmeno alla data del proprio sopralluogo è rilevabile una piena operatività della serra al cui interno si trovavano una prevalente presenza di macchinari agricoli piuttosto che di piante orticole e floricole in produzione.
Né è condivisibile l'argomento, spese dall'appellante, che all'atto della verifica di sopralluogo la società si trovasse ancora in fase di start up : il CTU ha evidenziato che l'azienda ha presentato la prima domanda in data 27.01.2010 e la Regione dell'Umbria ha reso pubblico l'avvenuto finanziamento dell'azienda richiedente con D.D. n. 11334 del 23.12.2010, quindi rispetto al sopralluogo della CP_2
l'azienda aveva avuto a sua disposizione oltre 3 anni per acquisire esperienza e mettere a frutto l'investimento. Inoltre, il mancato avvio di produzione, se poteva essere giustificato alla data di febbraio 2014, stante la stagione invernale, non era certo giustificabile alla data del secondo sopralluogo risalente al mese di giugno dello stesso anno.
E, osserva ancora il CTU, nella domanda di contributo viene previsto l'inserimento in azienda di ha 2 di piante aromatiche, medicinali e da condimento (lavanda) ed ha. 0,15 di fiori in serra, ma entrambi tali attività, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi, non erano state messe in atto alla data del controllo finale: la lavanda infatti è stata posata in opera solo nell'agosto del 2014
(peraltro, gran parte delle coltivazioni proposte venivano svolte a pieno campo e non all'interno della struttura da realizzare) e la serra non è mai entrata in produzione per le caratteristiche strutturali della stessa che non consentono produzioni agricole, ma solo ricovero di piante in inverno e/o di mezzi agricoli. A latere, in merito all'impianto irriguo, è certo che alla data del primo sopralluogo dei funzionari regionali esso non era presente (fotografie in atti allegate al primo sopralluogo della
Regione dell' del 11.02.2014), dunque (anche) tale carenza era stata correttamente rilevata. CP_2
E' quindi innegabile che al 2.9.2013 (di presentazione della domanda di pagamento a saldo) la struttura non era ancora stata messa in produzione e non era ultimato il piano aziendale, mancavano l'avviamento delle coltivazioni agricole previste e le connesse trasformazioni di prodotti, dunque non vi era la piena operatività delle strutture funzionale all'ottenimento dell'obiettivo di cui alla misura:
pagina 7 di 9 requisito fondamentale per il pagamento – e per il mantenimento dell'ammissione alla misura – era il miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola in termini di incremento di reddito operativo secondo il piano aziendale depositato, che prevedeva un incremento di reddito pari ad €
10.046,40 per i fiori in serra, € 8.826,00 per le piante officiali e di € 20.000,00 per la produzione di olii essenziali e prodotti da cosmesi. Tale risultato era impossibile da realizzare proprio perché alla data dei sopralluoghi non erano state avviate le attività che dovevano generare tali incrementi/redditi.
E ciò deriva anche dalla constatazione, effettuata dal CTU, che le caratteristiche costruttive, il tono delle finiture esterne ed interne di tutte le strutture oggetto di finanziamento, sicuramente di pregio, sono più consone ad un utilizzo di tipo turistico ricettivo/residenziale che agricolo, basti solo pensare che la serra era dotata di copertura non trasparente, che non consente produzioni di tipo floristico o orticole e tanto meno di piante officiali e dunque non può essere una serra di produzione, ma solamente una serra fredda di ricovero piante in vaso nel periodo invernale. Per conseguenza, vengono meno i presupposti produttivi previsti nel piano aziendale e, circostanza comunque da evidenziare, l'entità della spesa per la quale si è richiesto il contributo è assolutamente non congrua rispetto alla effettiva o potenziale destinazione d'uso.
In conclusione, dalla data di ammissione al finanziamento DD n. 11334 del 23.12.2010 alla data di presentazione della domanda di pagamento (3.09.2013) e a quella del sopralluogo della CP_2
del 11.02.2014 (primo sopralluogo) erano trascorsi quasi/oltre tre anni;
tuttavia, gli CP_2
investimenti realizzati non erano funzionali , né il programma aveva conseguito gli obiettivi fondamentali della operazione alla base della quale era stato accordato il contributo: mancava infatti l'impianto irriguo (presente solo al secondo sopralluogo del 25.06.2014, comunque inadatto allo scopo secondo il giudizio del consulente), non erano avviate le coltivazioni sia in campo aperto 2 ha. che in serra 0,15 ha., non erano attuate le trasformazioni di prodotti, la serra realizzata non aveva ingresso luce dall'alto, non risultava conseguito l'obiettivo del miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola in termini di incremento di reddito operativo come indicato in progetto. Rispetto
a tali carenze non costituisce idonea giustificazione la natura di serra didattica con angolo lettura, perché vi sono requisiti fondamentali per poter ritenere un'opera funzionale ad una serra, prima ancora che allo svolgimento di attività didattiche, né appare rilevante la documentazione che ad avviso dell'appellante attesterebbe l'avvio dell'attività (contratti di fornitura, campioni dei prodotti di olio essenziale, campionario e brochure illustrative) in quanto senz'altro indicative di una futura progettualità anche contrattuale, ma non idonei a superare le gravi carenze sopra riscontrate rispetto pagina 8 di 9 ai requisiti del programma e agli oneri di adempimento di cui all'impegno specifico di Misura 1.
“Adempimento 1.1.”Completare il piano di miglioramento aziendale dimostrando di aver conseguito gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto”, come stabilito dalla DGR 1246/2013. .
Atteso l'esito del giudizio l'appellante è tenuto al pagamento delle spese in favore della CP_2
[...]
Nulla sulle spese quanto all' , contumace. CP_3
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello
-condanna l'appellante al rimborso in favore di delle spese di lite del presente grado di CP_2
giudizio, che si liquidano in euro 14.239,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie
(15%), Cap e Iva come per legge;
-spese irripetibili nei confronti di CP_3
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 20/10/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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