TRIB
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/04/2024, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1524 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1 dall'avv. Tiziana Pallottini
per il convenuto Controparte_1 dall'avv. DI CONCETTO MARINA
precisata l'ammissibilità delle deduzioni e conclusioni formulate dalla parte ricorrente in sede di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. essendo l'udienza fissata per la discussione del procedimento con conseguente pieno diritto della parte ricorrente di “discutere” seppur nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la propria tesi;
ritenuto, infatti, che la sostituzione dell'udienza con le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. non potrebbe tradursi in una compressione del diritto di difesa della parte;
il giudice all'esito della camera di consiglio da lettura e deposita mediante “consolle del magistrato” la seguente sentenza.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 7 N. R.G. 1524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1524/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. PALLOTTINI Parte_1 C.F._1
TIZIANA giusta procura in atti;
ricorrente contro
( in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI CONCETTO MARINA giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato proponeva rituale opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 30398 del 05.05.2022 emessa dal Dirigente Settore Affari Generali del
Comune di e notificata al ricorrente in data 10.05.2022 chiedendone Controparte_1
l'annullamento ex artt. 22 l. 689/1981 e 6 ss. d.lgs. 150/2011.
Con l'ordinanza impugnata l'odierno ricorrente era sanzionato - in qualità di Direttore dei Lavori del
Permesso di Costruire n. 61 dell'8.2.1991 avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della Lottizzazione di - per la violazione dell'art. 124 d.lgs 152/06 Org_1 nonché dell'art. 41 “Reti Fognarie” della Sez. III sez. D del Piano di Tutela della Acque redatto dalla
Regione Marche e adottato con delibera n. 1531 del 18.2.2007 e dell'art. 35 dell'allegato G del
“Regolamento Servizio Idrico Integrato” della Convenzione tra Marche e per Pt_2 CP_2
l'affidamento in gestione 2008-2032 di detto Servizio.
Il procedimento poi sfociato nell'ordinanza impugnata, avviato in data 27.4.2017, era avviato a seguito di una segnalazione di un forte odore di fognatura nei pressi della foce del Torrente Acqua Chiara di pagina 2 di 7 e gli accertamenti erano condotti dalla di Controparte_1 Organizzazione_2 CP_1
, unitamente a un agente del Comando di Polizia locale del Comune di
[...] Controparte_1
, nonché dal personale del gestore del servizio idrico integrato e del laboratorio
[...] CP_2 [...]
di LI CE (convenzionato con il ). A seguito degli Org_3 Controparte_1
accertamenti effettuati emergeva, infatti, che il pozzetto di consegna situato in via dei Lauri all'altezza del civico 11, nei pressi della cabina del gas metano era intasato da liquami di chiara origine domestica,
i quali, tramite due condotte, venivano recapitati in uscita sia nella pubblica fognatura, sia nella condotta riservata alle acque bianche, la quale, a sua volta, recapitava i predetti liquami nel fosso
Acqua Chiara. In quell'occasione si accertava, infatti, che nel citato pozzetto giungevano in entrata due condotte, una per le acque bianche e una per le acque nere e che il pozzetto non era stato realizzato in modo tale da evitare la commistione tra acque bianche e acque nere che, quindi, mescolandosi all'interno del pozzetto, venivano poi indistintamente recapitate sia nella condotta di uscita delle acque nere, sia nella condotta di uscita delle acque bianche. Pertanto, poiché tale pozzetto era stato realizzato in occasione dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione convenzionata e poichè tali lavori si erano svolti sotto la Direzione dei Lavori dell'Ing. Org_1
gli accenti accertatori in data 19.05.2017 redigevano il verbale di accertamento n. Parte_1
256/2017, con il quale contestavano all'Ing. , in qualità di Direttore del Lavori di cui al Parte_1
Permesso di Costruire n. 61 dell'08.02.1991, le violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
A fondamento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione il pur non contestando i fatti Pt_1
materiali posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione, affermava la propria estraneità all'accaduto posto che le opere oggetto di lottizzazione, comprese le opere fognarie per cui è causa erano state realizzate prima degli anni 1993-1994 – come attestato dalla dichiarazione di agibilità dei primi fabbricati al cui servizio erano state predisposte – e che le stesse, fino alla segnalazione del 2017, erano state perfettamente funzionanti e funzionali in quanto realizzate a regola d'arte oltre che nel pieno rispetto della normativa vigente.
Affermava, infatti, che “quando si realizzò la doppia conduttura separata, delle acque chiare e nere, il tubo che recapitava queste ultime era passante nel pozzetto e recapitava i liquidami direttamente nella fognatura già esistente e in uso da epoca antecedente il 1991” con la conseguenza che, al momento della realizzazione delle opere “[…]il tubo delle acque nere non sversava alcunchè nel pozzetto – che fin dall'origine doveva ricevere esclusivamente acque chiare da recapitare nel Fosso Acqua Chiara – lo attraversata per raggiungere la vicina fogna pubblica” nel pieno rispetto della normativa allora vigente (così si legge a pag. 2 e 3 del ricorso). Sosteneva infatti che evidentemente, successivamente pagina 3 di 7 alla realizzazione delle opere, la tubatura passante nel pozzetto e convogliante le acque nere nella fogna pubblica era stata manomessa e tagliata provocando così lo sversamento di tali acque al quale il direttore dei lavori, odierno ricorrente, doveva ritenersi del tutto estraneo.
Concludeva, dunque, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Si costituiva nel presente procedimento il affermando l'assoluta Controparte_1
correttezza degli accertamenti condotti dagli organi preposti dai quali è emerso che il ricorrente, nella spiegata qualità ha di fatto aperto uno scarico di acque reflue domestiche recapitanti nel torrente Acqua
Chiara in difetto di autorizzazione con conseguente violazione delle norme contestate di cui artt. 124 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., 41 “Reti fognarie” della sez. III “Fognature ed impianti trattamento”, sez. D del Piano Tutela delle acque adottato dalla Regione Marche con delibera di Giunta Regionale n.
1531 del 18.12.2007, 35 dell'allegato g) “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, 133 co 2 del d.lgs. 152/2006.
A confutazione della tesi del ricorrente affermava che, in realtà, benchè il permesso di costruire relativo alle opere fognarie per cui è causa risalisse al 1991, il completamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui al Piano di lottizzazione risaliva a poco tempo prima della data Org_4 dell'accertamento avvenuto in data 27.04.2017, non avendo inviato l'ing. il certificato di Pt_1
ultimazione delle opere completo delle planimetrie delle tubazioni relative all'impianto fognario, circostanza che aveva impedito il collaudo poi effettivamente effettuato solo nel 2016.
Pertanto, sussistendo tutti i presupposti dell'illecito in questione, concludeva per la conferma dell'ordinanza.
Il procedimento – originariamente iscritto sul ruolo di lavoro – era trasmesso al ruolo degli affari generali civili ed assegnato al sottoscritto giudice che, ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie, lo chiamava all'odierna udienza – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – per la discussione. Pertanto, all'esito della lettura delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti anche ai fini della discussione, era depositata la presente sentenza.
L'opposizione non può essere accolta.
La sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata è stata irrogata nei confronti dell'ing.
in qualità di Direttore dei Lavori del Permesso di Costruire n. 61 dell'8.2.1991 avente ad Pt_1 oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della Lottizzazione di “I , per la Org_1 violazione dell'art. 124 d.lgs 152/06 nonché dell'art. 41 “Reti Fognarie” della Sez. III sez. D del Piano di Tutela della Acque redatto dalla Regione Marche e adottato con delibera n. 1531 del 18.2.2007 e
Parte dell'art. 35 dell'allegato G del “Regolamento Servizio Idrico Integrato” della Convenzione tra n.
5 Marche e per l'affidamento in gestione 2008-2032 di detto Servizio. CP_2
pagina 4 di 7 Va innanzitutto precisato che, almeno fino alla data del febbraio 2016, non risulta che l'odierno ricorrente, in qualità di Direttore dei Lavori che ci occupano, abbia mai depositato in Comune il certificato di ultimazione dei lavori attestante il completamento di tutte le opere di urbanizzazione realizzate in conformità alle leggi vigenti, nonché al progetto approvato con le relative prescrizioni e varianti, completo di relazioni, certificazioni e disegni tecnici dello stato di fatto (tra cui quelli della rete fognante).
Risulta dalla documentazione in atti, infatti, che a fronte della richiesta avanzata al nel CP_1
febbraio del 2012, da parte delle ditte esecutrici, di nomina di un collaudatore delle opere di urbanizzazione (cfr. doc. 12 fascicolo il precisava, in risposta, che la nomina del CP_1 CP_1 collaudatore era subordinata all'emissione e comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, ossia da parte dell'odierno ricorrente, del certificato di ultimazione dei lavori attestante il completamento di tutte le opere di urbanizzazione realizzate in conformità alle leggi vigenti, nonché al progetto approvato con le relative prescrizioni e varianti, completo di relazioni, certificazioni e disegni tecnici dello stato di fatto (tra cui quelli della rete fognante) (cfr. doc. 13 . CP_1
Ed infatti, con nota del inviata al direttore dei lavori Ing. (nota prot. 8079 del CP_1 Pt_1
16.02.2012) quest'ultimo era invitato ad inviare il certificato di ultimazione dei lavori, completo della planimetria stato di fatto delle linee fognanti (con individuazione dei pozzetti, sez. tubi, fosse ecc con relazione tecnica attestante la conformità di calcolo delle portate e certificazione tubi, pozzetti, chiusini ecc. con eventuale prova di tenuta), della planimetria della fognatura acque nere con individuazione CP_ pozzetti, sez. tubi, allacci ecc. controfirmata per accettazione dall'ente utilizzatore ( ) unitamente al verbale di prova delle tubazioni e fognature (cfr. doc. 14 . CP_1
Risulta altresì dalla documentazione in atti che il collaudo delle opere di urbanizzazione, tra cui la rete fognante, veniva effettuato dal collaudatore Arch. in data 27.04.2016 collaudo che, Persona_1
alla data degli accertamenti effettuati di cui all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata, non risultava ancora approvato (all. 15 . CP_1
Non risulta che il Direttore dei Lavori, ing. abbia mai inviato al Comune il certificato di Pt_1
ultimazione dei lavori, essendovi traccia dello stesso solamente nell'incartamento relativo al collaudo che, come anticipato, avveniva il 27.4 del 2016 con la conseguenza che solo tale ultima data può essere considerata, ai fini del presente procedimento, quale “data certa” dell'ultimazione dei lavori attestata dall'odierno opponente.
A fronte di ciò, dunque, risulta documentalmente smentito l'assunto di parte ricorrente e relativo all'ultimazione delle opere negli anni '90.
pagina 5 di 7 Sotto altro profilo, poi, risulta dalla documentazione in atti – circostanza in alcun modo smentita dal ricorrente – che ancora oggi le opere di urbanizzazione, tra cui la condotta fognaria delle acque bianche, non sono state cedute al con formale atto di trasferimento della proprietà, come CP_1 invece è richiesto dall'art. 2 della convenzione, né la rete fognaria delle acque nere realizzate è stata presa in consegna dal gestore . CP_2
Ciò chiarito, gli accertamenti compiuti dagli organi preposti hanno portato ad appurare che nel pozzetto di consegna situato in via dei Lauri all'altezza del civico 11 vi era una commistione tra le acque bianche e le acque nere provenienti da separate condotte di entrata che si interrompevano all'entrata nel pozzetto senza alcuna separazione stagna, per poi uscire, così mescolate, nello scarico delle acque bianche recapitante nel Torrente Acqua Chiara.
Innanzitutto, a monte, vi è da dire che non risulta che tale commistione di acque chiare e acque scure fosse stata autorizzata in seno alle concessioni n. 334 del 1990 e n. 61 del 1991 (doc. 9 e 10 CP_1
con la conseguenza che il direttore dei Lavori non avrebbe potuto, arbitrariamente, far “passare” nel pozzetto delle acque chiare anche le acque scure.
Alla luce di ciò, anche l'esistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, nelle forme della colpa, può dirsi esistente nel caso di specie.
Ed invero ed a tutto voler concedere, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la netta separazione delle tubature relative alle acque chiare rispetto a quelle delle acque nere, nel pozzetto destinato alle acque chiare, anche tenuto conto dell'estrema genericità della prova testi richiesta che, pertanto, non è stata ammessa. Sul punto, infatti, non è fuor d'opera ribadire – a fronte della reiterazione delle richiesta di modifica dell'ordinanza istruttoria – come il capitolo di prova con il quale il ricorrente intendeva dimostrare che “nel pozzetto di ispezione delle acque chiare sito in via dei Lauri all'altezza del civico
11 sversava il tubo di dette acque e che lo stesso era attraversato dal tubo delle acque nere che le recapitava nella fogna pubblica” non avrebbe potuto essere ammesso in considerazione dell'assenza di ogni specificazione temporale della circostanza e dunque della genericità della stessa. Sotto altro profilo, poi, il passaggio del tubo delle acque nere nel predetto pozzetto è proprio l'oggetto della contestazione di cui all'ordinanza ingiunzione che ci occupa posto che, evidentemente, lo stesso non è stato effettuato in maniera tale da evitare la commistione delle acque e il relativo sversamento delle acque nere nel Torrente Acqua Chiara.
E la circostanza, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, non risulta nemmeno smentita dal collaudo pure effettuato nel 2016 posto che il collaudatore effettuava ovviamente un'ispezione a campione dei pozzetti della rete fognante e, come dallo stesso collaudatore affermato negli scritti pagina 6 di 7 difensivi presentati avverso un distinto verbale elevato nei suoi confronti con riferimento al medesimo pozzetto, lo stesso non aveva visionato il pozzetto per cui è causa (doc. 19 . CP_1
E ciò risulta dallo stesso verbale di collaudo ove si legge “per quanto non è stato ispezionato e non più ispezionabile, il Direttore dei lavori delle OO.UU., l'Ing. ha dichiarato la perfetta Parte_1 rispondenza tra quanto realizzato e quanto riportato nelle norme contrattuali” (doc. 15 Comune).
Alla luce di quanto sopra, non essendo emerso alcun elemento idoneo ad interrompere il nesso causale tra la posizione assunta dal direttore dei lavori e l'illecito contestato e poiché, come pure specificato nel permesso di costruire n. 61 del 1991, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, le modalità dell'esecuzione dell'opera, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici per garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, la sanzione allo stesso applicata risulta legittima.
In conclusione, l'opposizione andrà respinta.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno regolate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI CE, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1524 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3390,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
LI CE, 12 aprile 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1 dall'avv. Tiziana Pallottini
per il convenuto Controparte_1 dall'avv. DI CONCETTO MARINA
precisata l'ammissibilità delle deduzioni e conclusioni formulate dalla parte ricorrente in sede di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. essendo l'udienza fissata per la discussione del procedimento con conseguente pieno diritto della parte ricorrente di “discutere” seppur nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la propria tesi;
ritenuto, infatti, che la sostituzione dell'udienza con le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. non potrebbe tradursi in una compressione del diritto di difesa della parte;
il giudice all'esito della camera di consiglio da lettura e deposita mediante “consolle del magistrato” la seguente sentenza.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 7 N. R.G. 1524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1524/2022 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. PALLOTTINI Parte_1 C.F._1
TIZIANA giusta procura in atti;
ricorrente contro
( in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. DI CONCETTO MARINA giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato proponeva rituale opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 30398 del 05.05.2022 emessa dal Dirigente Settore Affari Generali del
Comune di e notificata al ricorrente in data 10.05.2022 chiedendone Controparte_1
l'annullamento ex artt. 22 l. 689/1981 e 6 ss. d.lgs. 150/2011.
Con l'ordinanza impugnata l'odierno ricorrente era sanzionato - in qualità di Direttore dei Lavori del
Permesso di Costruire n. 61 dell'8.2.1991 avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della Lottizzazione di - per la violazione dell'art. 124 d.lgs 152/06 Org_1 nonché dell'art. 41 “Reti Fognarie” della Sez. III sez. D del Piano di Tutela della Acque redatto dalla
Regione Marche e adottato con delibera n. 1531 del 18.2.2007 e dell'art. 35 dell'allegato G del
“Regolamento Servizio Idrico Integrato” della Convenzione tra Marche e per Pt_2 CP_2
l'affidamento in gestione 2008-2032 di detto Servizio.
Il procedimento poi sfociato nell'ordinanza impugnata, avviato in data 27.4.2017, era avviato a seguito di una segnalazione di un forte odore di fognatura nei pressi della foce del Torrente Acqua Chiara di pagina 2 di 7 e gli accertamenti erano condotti dalla di Controparte_1 Organizzazione_2 CP_1
, unitamente a un agente del Comando di Polizia locale del Comune di
[...] Controparte_1
, nonché dal personale del gestore del servizio idrico integrato e del laboratorio
[...] CP_2 [...]
di LI CE (convenzionato con il ). A seguito degli Org_3 Controparte_1
accertamenti effettuati emergeva, infatti, che il pozzetto di consegna situato in via dei Lauri all'altezza del civico 11, nei pressi della cabina del gas metano era intasato da liquami di chiara origine domestica,
i quali, tramite due condotte, venivano recapitati in uscita sia nella pubblica fognatura, sia nella condotta riservata alle acque bianche, la quale, a sua volta, recapitava i predetti liquami nel fosso
Acqua Chiara. In quell'occasione si accertava, infatti, che nel citato pozzetto giungevano in entrata due condotte, una per le acque bianche e una per le acque nere e che il pozzetto non era stato realizzato in modo tale da evitare la commistione tra acque bianche e acque nere che, quindi, mescolandosi all'interno del pozzetto, venivano poi indistintamente recapitate sia nella condotta di uscita delle acque nere, sia nella condotta di uscita delle acque bianche. Pertanto, poiché tale pozzetto era stato realizzato in occasione dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria della lottizzazione convenzionata e poichè tali lavori si erano svolti sotto la Direzione dei Lavori dell'Ing. Org_1
gli accenti accertatori in data 19.05.2017 redigevano il verbale di accertamento n. Parte_1
256/2017, con il quale contestavano all'Ing. , in qualità di Direttore del Lavori di cui al Parte_1
Permesso di Costruire n. 61 dell'08.02.1991, le violazioni di cui all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
A fondamento dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione il pur non contestando i fatti Pt_1
materiali posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione, affermava la propria estraneità all'accaduto posto che le opere oggetto di lottizzazione, comprese le opere fognarie per cui è causa erano state realizzate prima degli anni 1993-1994 – come attestato dalla dichiarazione di agibilità dei primi fabbricati al cui servizio erano state predisposte – e che le stesse, fino alla segnalazione del 2017, erano state perfettamente funzionanti e funzionali in quanto realizzate a regola d'arte oltre che nel pieno rispetto della normativa vigente.
Affermava, infatti, che “quando si realizzò la doppia conduttura separata, delle acque chiare e nere, il tubo che recapitava queste ultime era passante nel pozzetto e recapitava i liquidami direttamente nella fognatura già esistente e in uso da epoca antecedente il 1991” con la conseguenza che, al momento della realizzazione delle opere “[…]il tubo delle acque nere non sversava alcunchè nel pozzetto – che fin dall'origine doveva ricevere esclusivamente acque chiare da recapitare nel Fosso Acqua Chiara – lo attraversata per raggiungere la vicina fogna pubblica” nel pieno rispetto della normativa allora vigente (così si legge a pag. 2 e 3 del ricorso). Sosteneva infatti che evidentemente, successivamente pagina 3 di 7 alla realizzazione delle opere, la tubatura passante nel pozzetto e convogliante le acque nere nella fogna pubblica era stata manomessa e tagliata provocando così lo sversamento di tali acque al quale il direttore dei lavori, odierno ricorrente, doveva ritenersi del tutto estraneo.
Concludeva, dunque, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Si costituiva nel presente procedimento il affermando l'assoluta Controparte_1
correttezza degli accertamenti condotti dagli organi preposti dai quali è emerso che il ricorrente, nella spiegata qualità ha di fatto aperto uno scarico di acque reflue domestiche recapitanti nel torrente Acqua
Chiara in difetto di autorizzazione con conseguente violazione delle norme contestate di cui artt. 124 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., 41 “Reti fognarie” della sez. III “Fognature ed impianti trattamento”, sez. D del Piano Tutela delle acque adottato dalla Regione Marche con delibera di Giunta Regionale n.
1531 del 18.12.2007, 35 dell'allegato g) “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, 133 co 2 del d.lgs. 152/2006.
A confutazione della tesi del ricorrente affermava che, in realtà, benchè il permesso di costruire relativo alle opere fognarie per cui è causa risalisse al 1991, il completamento delle opere di urbanizzazione primaria di cui al Piano di lottizzazione risaliva a poco tempo prima della data Org_4 dell'accertamento avvenuto in data 27.04.2017, non avendo inviato l'ing. il certificato di Pt_1
ultimazione delle opere completo delle planimetrie delle tubazioni relative all'impianto fognario, circostanza che aveva impedito il collaudo poi effettivamente effettuato solo nel 2016.
Pertanto, sussistendo tutti i presupposti dell'illecito in questione, concludeva per la conferma dell'ordinanza.
Il procedimento – originariamente iscritto sul ruolo di lavoro – era trasmesso al ruolo degli affari generali civili ed assegnato al sottoscritto giudice che, ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie, lo chiamava all'odierna udienza – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – per la discussione. Pertanto, all'esito della lettura delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti anche ai fini della discussione, era depositata la presente sentenza.
L'opposizione non può essere accolta.
La sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata è stata irrogata nei confronti dell'ing.
in qualità di Direttore dei Lavori del Permesso di Costruire n. 61 dell'8.2.1991 avente ad Pt_1 oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della Lottizzazione di “I , per la Org_1 violazione dell'art. 124 d.lgs 152/06 nonché dell'art. 41 “Reti Fognarie” della Sez. III sez. D del Piano di Tutela della Acque redatto dalla Regione Marche e adottato con delibera n. 1531 del 18.2.2007 e
Parte dell'art. 35 dell'allegato G del “Regolamento Servizio Idrico Integrato” della Convenzione tra n.
5 Marche e per l'affidamento in gestione 2008-2032 di detto Servizio. CP_2
pagina 4 di 7 Va innanzitutto precisato che, almeno fino alla data del febbraio 2016, non risulta che l'odierno ricorrente, in qualità di Direttore dei Lavori che ci occupano, abbia mai depositato in Comune il certificato di ultimazione dei lavori attestante il completamento di tutte le opere di urbanizzazione realizzate in conformità alle leggi vigenti, nonché al progetto approvato con le relative prescrizioni e varianti, completo di relazioni, certificazioni e disegni tecnici dello stato di fatto (tra cui quelli della rete fognante).
Risulta dalla documentazione in atti, infatti, che a fronte della richiesta avanzata al nel CP_1
febbraio del 2012, da parte delle ditte esecutrici, di nomina di un collaudatore delle opere di urbanizzazione (cfr. doc. 12 fascicolo il precisava, in risposta, che la nomina del CP_1 CP_1 collaudatore era subordinata all'emissione e comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, ossia da parte dell'odierno ricorrente, del certificato di ultimazione dei lavori attestante il completamento di tutte le opere di urbanizzazione realizzate in conformità alle leggi vigenti, nonché al progetto approvato con le relative prescrizioni e varianti, completo di relazioni, certificazioni e disegni tecnici dello stato di fatto (tra cui quelli della rete fognante) (cfr. doc. 13 . CP_1
Ed infatti, con nota del inviata al direttore dei lavori Ing. (nota prot. 8079 del CP_1 Pt_1
16.02.2012) quest'ultimo era invitato ad inviare il certificato di ultimazione dei lavori, completo della planimetria stato di fatto delle linee fognanti (con individuazione dei pozzetti, sez. tubi, fosse ecc con relazione tecnica attestante la conformità di calcolo delle portate e certificazione tubi, pozzetti, chiusini ecc. con eventuale prova di tenuta), della planimetria della fognatura acque nere con individuazione CP_ pozzetti, sez. tubi, allacci ecc. controfirmata per accettazione dall'ente utilizzatore ( ) unitamente al verbale di prova delle tubazioni e fognature (cfr. doc. 14 . CP_1
Risulta altresì dalla documentazione in atti che il collaudo delle opere di urbanizzazione, tra cui la rete fognante, veniva effettuato dal collaudatore Arch. in data 27.04.2016 collaudo che, Persona_1
alla data degli accertamenti effettuati di cui all'ordinanza ingiunzione oggi impugnata, non risultava ancora approvato (all. 15 . CP_1
Non risulta che il Direttore dei Lavori, ing. abbia mai inviato al Comune il certificato di Pt_1
ultimazione dei lavori, essendovi traccia dello stesso solamente nell'incartamento relativo al collaudo che, come anticipato, avveniva il 27.4 del 2016 con la conseguenza che solo tale ultima data può essere considerata, ai fini del presente procedimento, quale “data certa” dell'ultimazione dei lavori attestata dall'odierno opponente.
A fronte di ciò, dunque, risulta documentalmente smentito l'assunto di parte ricorrente e relativo all'ultimazione delle opere negli anni '90.
pagina 5 di 7 Sotto altro profilo, poi, risulta dalla documentazione in atti – circostanza in alcun modo smentita dal ricorrente – che ancora oggi le opere di urbanizzazione, tra cui la condotta fognaria delle acque bianche, non sono state cedute al con formale atto di trasferimento della proprietà, come CP_1 invece è richiesto dall'art. 2 della convenzione, né la rete fognaria delle acque nere realizzate è stata presa in consegna dal gestore . CP_2
Ciò chiarito, gli accertamenti compiuti dagli organi preposti hanno portato ad appurare che nel pozzetto di consegna situato in via dei Lauri all'altezza del civico 11 vi era una commistione tra le acque bianche e le acque nere provenienti da separate condotte di entrata che si interrompevano all'entrata nel pozzetto senza alcuna separazione stagna, per poi uscire, così mescolate, nello scarico delle acque bianche recapitante nel Torrente Acqua Chiara.
Innanzitutto, a monte, vi è da dire che non risulta che tale commistione di acque chiare e acque scure fosse stata autorizzata in seno alle concessioni n. 334 del 1990 e n. 61 del 1991 (doc. 9 e 10 CP_1
con la conseguenza che il direttore dei Lavori non avrebbe potuto, arbitrariamente, far “passare” nel pozzetto delle acque chiare anche le acque scure.
Alla luce di ciò, anche l'esistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, nelle forme della colpa, può dirsi esistente nel caso di specie.
Ed invero ed a tutto voler concedere, il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la netta separazione delle tubature relative alle acque chiare rispetto a quelle delle acque nere, nel pozzetto destinato alle acque chiare, anche tenuto conto dell'estrema genericità della prova testi richiesta che, pertanto, non è stata ammessa. Sul punto, infatti, non è fuor d'opera ribadire – a fronte della reiterazione delle richiesta di modifica dell'ordinanza istruttoria – come il capitolo di prova con il quale il ricorrente intendeva dimostrare che “nel pozzetto di ispezione delle acque chiare sito in via dei Lauri all'altezza del civico
11 sversava il tubo di dette acque e che lo stesso era attraversato dal tubo delle acque nere che le recapitava nella fogna pubblica” non avrebbe potuto essere ammesso in considerazione dell'assenza di ogni specificazione temporale della circostanza e dunque della genericità della stessa. Sotto altro profilo, poi, il passaggio del tubo delle acque nere nel predetto pozzetto è proprio l'oggetto della contestazione di cui all'ordinanza ingiunzione che ci occupa posto che, evidentemente, lo stesso non è stato effettuato in maniera tale da evitare la commistione delle acque e il relativo sversamento delle acque nere nel Torrente Acqua Chiara.
E la circostanza, diversamente da quanto ritenuto dall'opponente, non risulta nemmeno smentita dal collaudo pure effettuato nel 2016 posto che il collaudatore effettuava ovviamente un'ispezione a campione dei pozzetti della rete fognante e, come dallo stesso collaudatore affermato negli scritti pagina 6 di 7 difensivi presentati avverso un distinto verbale elevato nei suoi confronti con riferimento al medesimo pozzetto, lo stesso non aveva visionato il pozzetto per cui è causa (doc. 19 . CP_1
E ciò risulta dallo stesso verbale di collaudo ove si legge “per quanto non è stato ispezionato e non più ispezionabile, il Direttore dei lavori delle OO.UU., l'Ing. ha dichiarato la perfetta Parte_1 rispondenza tra quanto realizzato e quanto riportato nelle norme contrattuali” (doc. 15 Comune).
Alla luce di quanto sopra, non essendo emerso alcun elemento idoneo ad interrompere il nesso causale tra la posizione assunta dal direttore dei lavori e l'illecito contestato e poiché, come pure specificato nel permesso di costruire n. 61 del 1991, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, le modalità dell'esecuzione dell'opera, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici per garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, la sanzione allo stesso applicata risulta legittima.
In conclusione, l'opposizione andrà respinta.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno regolate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di LI CE, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1524 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione impugnata;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 3390,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
LI CE, 12 aprile 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 7 di 7