CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1393/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VISONA' STEFANO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18267/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231367539000 CONTRIBUTO UNIF 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 755/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 10 dicembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione alla cartella di pagamento in rubrica, notificatagli il 26.9.2024, per il pagamento della somma complessiva pari ad
€ 9.136,37, di cui € 4.588,26 per la corresponsione del contributo unificato (€ 1.500) relativo al giudizio di appello n. 1318/2023 RGA comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifiche e € 4.542,23 per la corresponsione del contributo unificato (€ 1.500) relativo al giudizio di appello n. 5459/2024 RGA comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifiche. Deduce che al momento dell'iscrizione dei giudizi di appello non aveva la disponibilità economica per adempiere l'obbligo di pagamento dei contributi unificati, pari ad
€ 1.500,00 cadauno, e che, pertanto, è stato costretto a scegliere se pagare i contributi unificati per tutelare un legittimo diritto o provvedere ai bisogni primari suoi e della di lui famiglia;
-che i ricorsi in appello sono risultati finalmente fondati.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo.
Costituendosi in giudizio la CGT di 2° grado ha dedotto:
-che il ricorrente non ha impugnato gli inviti al pagamento n. Z1820230002588482, prot. n. RU 4181 del
28.3.2023 e n. Z1820230003056634, prot. n. RU 166200 del 1.12.2023, e i successivi provvedimenti di irrogazione sanzioni prot. n. RU 77073 del 07/07/2023, n. 656/2023 e prot. n. RU 47100 del 5.3.2024 n.
206/2024, che, quindi sono ormai divenuti definitivi e non più contestabili, consolidando così definitivamente ed irrimediabilmente la loro efficacia e, con questa, la pretesa tributaria opposta;
- che tutte le ulteriori doglianze di ricorso sono infondate.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione ha dedotto di avere ritualmente notificato la cartella opposta e di non essere legittimata ad interloquire in ordine alla ritualità ed alla fondatezza degli atti precedenti.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la CGT, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
L'art. 14, comma 1, del T.U. Spese di giustizia dispone che «la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo ..è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato».
La parte che agisce in giudizio, dunque, è tenuta a versare il contributo unificato indipendentemente dal suo esito, salvo il diritto, nel caso di vittoria, di ripeterne l'ammontare dal soccombente.
E' pacifico che il ricorrente non ha versato l'importo del contributo unificato dovuto ai sensi dell'artt. 14, comma 1, per i giudizi da lui promossi ed iscritti ai nn. 1318/2023 e 5459/2024 RGA della CTR Lazio.
Ed è altresì pacifico che il ricorrente non ha impugnato gli inviti al pagamento notificatigli il 28 marzo e l'1 dicembre 2023 né i successivi atti di irrogazione della sanzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248
d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento (Cass. Ord. n. 40233 del 2021).
Ne consegue che il presente ricorso, con il quale vengono proposte eccezioni che concernono il merito della pretesa tributaria e non la forma della cartella, è perciò inammissibile, oltre che infondato.
Segue il rigetto del ricorso.
Spese di lite secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile e rigetta il ricorso;
- spese di lite a carico del ricorrente liquidate in € 800,00 a favore del MEF;
ed € 300,00, oltre accessori, a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VISONA' STEFANO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18267/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Del Lazio
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.lazio@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231367539000 CONTRIBUTO UNIF 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 755/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dopo la notifica il 10 dicembre 2024 Ricorrente_1 promuove opposizione alla cartella di pagamento in rubrica, notificatagli il 26.9.2024, per il pagamento della somma complessiva pari ad
€ 9.136,37, di cui € 4.588,26 per la corresponsione del contributo unificato (€ 1.500) relativo al giudizio di appello n. 1318/2023 RGA comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifiche e € 4.542,23 per la corresponsione del contributo unificato (€ 1.500) relativo al giudizio di appello n. 5459/2024 RGA comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifiche. Deduce che al momento dell'iscrizione dei giudizi di appello non aveva la disponibilità economica per adempiere l'obbligo di pagamento dei contributi unificati, pari ad
€ 1.500,00 cadauno, e che, pertanto, è stato costretto a scegliere se pagare i contributi unificati per tutelare un legittimo diritto o provvedere ai bisogni primari suoi e della di lui famiglia;
-che i ricorsi in appello sono risultati finalmente fondati.
Conclude, in via preliminare, per la sospensione dell'esecutività dell'atto opposto, e, nel merito, per sentirlo dichiarare illegittimo.
Costituendosi in giudizio la CGT di 2° grado ha dedotto:
-che il ricorrente non ha impugnato gli inviti al pagamento n. Z1820230002588482, prot. n. RU 4181 del
28.3.2023 e n. Z1820230003056634, prot. n. RU 166200 del 1.12.2023, e i successivi provvedimenti di irrogazione sanzioni prot. n. RU 77073 del 07/07/2023, n. 656/2023 e prot. n. RU 47100 del 5.3.2024 n.
206/2024, che, quindi sono ormai divenuti definitivi e non più contestabili, consolidando così definitivamente ed irrimediabilmente la loro efficacia e, con questa, la pretesa tributaria opposta;
- che tutte le ulteriori doglianze di ricorso sono infondate.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
Costituendosi in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione ha dedotto di avere ritualmente notificato la cartella opposta e di non essere legittimata ad interloquire in ordine alla ritualità ed alla fondatezza degli atti precedenti.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la CGT, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
L'art. 14, comma 1, del T.U. Spese di giustizia dispone che «la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo ..è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato».
La parte che agisce in giudizio, dunque, è tenuta a versare il contributo unificato indipendentemente dal suo esito, salvo il diritto, nel caso di vittoria, di ripeterne l'ammontare dal soccombente.
E' pacifico che il ricorrente non ha versato l'importo del contributo unificato dovuto ai sensi dell'artt. 14, comma 1, per i giudizi da lui promossi ed iscritti ai nn. 1318/2023 e 5459/2024 RGA della CTR Lazio.
Ed è altresì pacifico che il ricorrente non ha impugnato gli inviti al pagamento notificatigli il 28 marzo e l'1 dicembre 2023 né i successivi atti di irrogazione della sanzione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248
d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento (Cass. Ord. n. 40233 del 2021).
Ne consegue che il presente ricorso, con il quale vengono proposte eccezioni che concernono il merito della pretesa tributaria e non la forma della cartella, è perciò inammissibile, oltre che infondato.
Segue il rigetto del ricorso.
Spese di lite secondo soccombenza nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile e rigetta il ricorso;
- spese di lite a carico del ricorrente liquidate in € 800,00 a favore del MEF;
ed € 300,00, oltre accessori, a favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, con distrazione a favore del difensore antistatario.