Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1393
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso

    Il ricorso è inammissibile perché il contribuente non ha impugnato gli inviti al pagamento del contributo unificato e i successivi atti di irrogazione della sanzione, i quali sono ormai definitivi e non più contestabili. L'invito al pagamento del contributo unificato non versato è l'unico atto liquidatorio previsto dalla legge, con cui viene comunicata una pretesa tributaria definita, la cui impugnazione è necessaria pena la cristallizzazione dell'obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1393
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1393
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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