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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 179/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 179/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO Parte_1
GARRUTO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 4.6.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 5.817,04, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di in
[...] Parte_1 forza di un contratto di finanziamento e di un'apertura di linea di credito utilizzabile con carta, rimasti inadempiuti.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
2100/2019 del 21.10.2019), debitore ingiunto, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'omessa produzione della serie integrale degli estratti conto e l'omessa comunicazione periodica ante causam degli stessi;
2) l'inesistenza o nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo non avendo l'opposta provveduto a depositare la dichiarazione attestante, ai sensi dell'art. 50 TUB, che pagina 1 di 4 l'estratto conto è conforme alle scritture contabili della società medesima;
3) l'illegittima applicazione di interessi usurari;
4) il difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto in capo all'opposta, essendo il credito coperto da garanzia assicurativa. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite. Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 20.10.2020) e vanamente formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 12.12.2023), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 4.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e deve essere pertanto rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del proprio credito avendo prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento e il contratto di apertura di linea di credito utilizzabile con carta, contenenti le specifiche condizioni economiche pattuite. È inoltre rimasto del tutto incontestato l'allegato inadempimento. A fronte della prova del credito fornita dall'opposta, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa;
onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto rigettata la doglianza di parte opponente fondata sull'assunto della omessa produzione della serie integrale degli e/c e della loro omessa periodica comunicazione ante causam. Al riguardo, va osservato che l'onere di produrre gli estratti conto integrali del rapporto sussiste per la nel caso di contratti di conto corrente – stante CP_2 l'esistenza dei reciproci rapporti dare/avere – per la ricostruzione del rapporto, ma nel caso di finanziamento e di concessione di una linea di credito a mezzo dell'utilizzo di una carta di credito (in cui l' apertura di credito viene effettuata mediante l'utilizzo di una carta di credito con previsione della restituzione della disponibilità concessa pagina 2 di 4 mediante pagamenti rateali), come nel caso de quo, valgono gli ordinari oneri probatori. Ciò comporta che il creditore è tenuto a provare la consegna della somma (nella specie incontestata), la natura e il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (ex plurimis Cass. n. 30944/2018), mentre al debitore spetta la prova dell'avvenuto pagamento o di altro fatto estintivo del credito. Prova che, nella specie, non è stata fornita.
Sicché, avuto riguardo alla tipologia di contratti sottesi alla pretesa creditoria azionata, del tutto inconferente è il motivo di opposizione sollevato.
Ad abundantiam, va poi osservato che la prova del credito non può ritenersi superata per effetto del mancato invio periodico degli estratti conto, atteso che l'art. 119 co. 3 TUB evidenzia come l'effetto di un'eventuale mancata comunicazione degli estratti- conto periodici impedisce che venga a maturarsi a carico del correntista la decadenza per mancata contestazione degli estratti-conto stessi nel termine di 60 gg dalla intervenuta comunicazione, che verrebbe a determinarsi comunque con esclusivo riferimento ad errori di calcolo o scritturazione. È pertanto da considerarsi errata la conclusione di parte opponente allorché pretende di far discendere dalla circostanza della mancata comunicazione degli estratti conto la conseguenza della mancata prova del credito. Parimenti infondata è poi l'eccepita “nullità, inesistenza o inefficacia” del decreto ingiuntivo per non aver l'opposta depositato la dichiarazione attestante, ai sensi dell'art. 50 TUB, che l'estratto conto è conforme alle scritture contabili della società medesima. Premesso che gli estratti conto certificati sono stati prodotti sin dalla fase monitoria, va osservato che i presunti vizi del procedimento monitorio non varrebbero ad inficiare la pretesa creditoria atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione venne emessa, restando irrilevanti ai fini di tale accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere per il tramite di essa, l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento ingiuntivo, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, potendo assumere rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (così, tra le altre, Cass. n. 6663/2002 e Cass. n.5311/2004, in motivazione). Del tutto infondata è poi l'eccepita applicazione di usurari, siccome assolutamente generica e indimostrata.
pagina 3 di 4 Deve infatti osservarsi che parte opponente si è limitata, in termini del tutto astratti e ipotetici, a contestare l'applicazione di interessi non dovuti, senza tuttavia fornire, sul piano assertivo oltre che probatorio, alcuna specifica deduzione (come era suo preciso onere) in ordine agli stessi.
In proposito, va evidenziato che costituisce principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi a una generica contestazione ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. L'opponente è dunque tenuto a specifiche e tempestive allegazioni degli elementi in diritto e in fatto da far valere in giudizio. L'esposizione di sommari e generici elementi non è idonea ad assolvere l'onere di allegazione gravante sulla parte. In un siffatto contesto, è del tutto evidente che una consulenza tecnica di ufficio – pur richiesta in corso di causa dall'opponente – assume carattere meramente esplorativo ed è quindi inammissibile, posto che, come è noto, tale strumento ha la funzione di valutare elementi ed allegazioni già acquisite al giudizio, ma non di sollevare la parte dall'onere di allegazione e prova. Va infine rigettato l'eccepito difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto in capo all'opposta, per essere titolare del credito la compagnia assicurativa. Premesso che parte opponente non ha nemmeno indicato quale sarebbe la compagnia assicurativa titolare del credito, non può non evidenziarsi la pretestuosità della sollevata eccezione laddove si consideri che nessuno dei due contratti azionati prevede l'attivazione di un'assicurazione. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2100/2019 del 21.10.2019;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 5.6.2025 Il Giudice
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 179/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO Parte_1
GARRUTO, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 4.6.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 5.817,04, oltre accessori e spese, vantato da CP_1
in qualità di cessionaria del credito, nei confronti di in
[...] Parte_1 forza di un contratto di finanziamento e di un'apertura di linea di credito utilizzabile con carta, rimasti inadempiuti.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n.
2100/2019 del 21.10.2019), debitore ingiunto, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'omessa produzione della serie integrale degli estratti conto e l'omessa comunicazione periodica ante causam degli stessi;
2) l'inesistenza o nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo non avendo l'opposta provveduto a depositare la dichiarazione attestante, ai sensi dell'art. 50 TUB, che pagina 1 di 4 l'estratto conto è conforme alle scritture contabili della società medesima;
3) l'illegittima applicazione di interessi usurari;
4) il difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto in capo all'opposta, essendo il credito coperto da garanzia assicurativa. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione; il tutto con vittoria delle spese di lite. Concessa la provvisoria esecuzione (ord. 20.10.2020) e vanamente formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (ord. 12.12.2023), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 4.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e deve essere pertanto rigettata. In premessa, è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore – opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale, ad essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato (cfr., ex multis, Cass. n. 24815/2005).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui
“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando tali coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve ritenersi che l'opposta abbia fornito adeguata prova del proprio credito avendo prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di finanziamento e il contratto di apertura di linea di credito utilizzabile con carta, contenenti le specifiche condizioni economiche pattuite. È inoltre rimasto del tutto incontestato l'allegato inadempimento. A fronte della prova del credito fornita dall'opposta, spettava dunque all'opponente dimostrare il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui pretesa;
onere probatorio che, tuttavia, non è stato assolto.
Va infatti anzitutto rigettata la doglianza di parte opponente fondata sull'assunto della omessa produzione della serie integrale degli e/c e della loro omessa periodica comunicazione ante causam. Al riguardo, va osservato che l'onere di produrre gli estratti conto integrali del rapporto sussiste per la nel caso di contratti di conto corrente – stante CP_2 l'esistenza dei reciproci rapporti dare/avere – per la ricostruzione del rapporto, ma nel caso di finanziamento e di concessione di una linea di credito a mezzo dell'utilizzo di una carta di credito (in cui l' apertura di credito viene effettuata mediante l'utilizzo di una carta di credito con previsione della restituzione della disponibilità concessa pagina 2 di 4 mediante pagamenti rateali), come nel caso de quo, valgono gli ordinari oneri probatori. Ciò comporta che il creditore è tenuto a provare la consegna della somma (nella specie incontestata), la natura e il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (ex plurimis Cass. n. 30944/2018), mentre al debitore spetta la prova dell'avvenuto pagamento o di altro fatto estintivo del credito. Prova che, nella specie, non è stata fornita.
Sicché, avuto riguardo alla tipologia di contratti sottesi alla pretesa creditoria azionata, del tutto inconferente è il motivo di opposizione sollevato.
Ad abundantiam, va poi osservato che la prova del credito non può ritenersi superata per effetto del mancato invio periodico degli estratti conto, atteso che l'art. 119 co. 3 TUB evidenzia come l'effetto di un'eventuale mancata comunicazione degli estratti- conto periodici impedisce che venga a maturarsi a carico del correntista la decadenza per mancata contestazione degli estratti-conto stessi nel termine di 60 gg dalla intervenuta comunicazione, che verrebbe a determinarsi comunque con esclusivo riferimento ad errori di calcolo o scritturazione. È pertanto da considerarsi errata la conclusione di parte opponente allorché pretende di far discendere dalla circostanza della mancata comunicazione degli estratti conto la conseguenza della mancata prova del credito. Parimenti infondata è poi l'eccepita “nullità, inesistenza o inefficacia” del decreto ingiuntivo per non aver l'opposta depositato la dichiarazione attestante, ai sensi dell'art. 50 TUB, che l'estratto conto è conforme alle scritture contabili della società medesima. Premesso che gli estratti conto certificati sono stati prodotti sin dalla fase monitoria, va osservato che i presunti vizi del procedimento monitorio non varrebbero ad inficiare la pretesa creditoria atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione venne emessa, restando irrilevanti ai fini di tale accertamento eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere per il tramite di essa, l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento ingiuntivo, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, potendo assumere rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (così, tra le altre, Cass. n. 6663/2002 e Cass. n.5311/2004, in motivazione). Del tutto infondata è poi l'eccepita applicazione di usurari, siccome assolutamente generica e indimostrata.
pagina 3 di 4 Deve infatti osservarsi che parte opponente si è limitata, in termini del tutto astratti e ipotetici, a contestare l'applicazione di interessi non dovuti, senza tuttavia fornire, sul piano assertivo oltre che probatorio, alcuna specifica deduzione (come era suo preciso onere) in ordine agli stessi.
In proposito, va evidenziato che costituisce principio generale quello per cui l'opponente non può limitarsi a una generica contestazione ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. L'opponente è dunque tenuto a specifiche e tempestive allegazioni degli elementi in diritto e in fatto da far valere in giudizio. L'esposizione di sommari e generici elementi non è idonea ad assolvere l'onere di allegazione gravante sulla parte. In un siffatto contesto, è del tutto evidente che una consulenza tecnica di ufficio – pur richiesta in corso di causa dall'opponente – assume carattere meramente esplorativo ed è quindi inammissibile, posto che, come è noto, tale strumento ha la funzione di valutare elementi ed allegazioni già acquisite al giudizio, ma non di sollevare la parte dall'onere di allegazione e prova. Va infine rigettato l'eccepito difetto di titolarità dal lato attivo del rapporto in capo all'opposta, per essere titolare del credito la compagnia assicurativa. Premesso che parte opponente non ha nemmeno indicato quale sarebbe la compagnia assicurativa titolare del credito, non può non evidenziarsi la pretestuosità della sollevata eccezione laddove si consideri che nessuno dei due contratti azionati prevede l'attivazione di un'assicurazione. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2100/2019 del 21.10.2019;
b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 5.6.2025 Il Giudice
Antonella Cea
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