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15 marzo 1953
15 marzo 1953
Art. 1.
La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.
La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.
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- 1. Ministro italiano può interferire nella procedura per mandato di arresto della Corte penale internazionale? (CA Roma, 30 ottobre 2025)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 novembre 2025 · 1
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 L. 237/2012, sollevata con ordinanza di rimessione, nella parte in cui attribuiscono al Ministro della giustizia un potere discrezionale che può impedire alla Corte d'appello di esaminare la richiesta di arresto e consegna proveniente dalla Corte penale internazionale, rendendo impossibile l'adempimento degli obblighi internazionali derivanti dallo Statuto di Roma. Nell'ambito di un procedimento volto all'arresto e alla consegna richiesti dalla CPI, è costituzionalmente dubbia la disciplina che prevede come unico canale di trasmissione l'intervento del Ministro della giustizia, …
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Giurisprudenza • 101
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 11/12/2024, n. 15290Provvedimento: […] Tale illegittimità è estesa dalla Consulta anche all'art. 1, comma 741, lett. b), Legge n. 87/1953, come modificato dall'art. […]Leggi di più...
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