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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/07/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
composta dai Signori Magistrati: Dott. Marcella Angelini Presidente Dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello n. 503/2024 RGA, riassunta a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 15458 /2024 pubblicata in data 03.6.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 280 del 31.10.2019; avente ad oggetto: pensione;
promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Basile e Renato Pt_1
Vestini ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della sede distrettuale di Bologna Pt_1
– ricorrente in riassunzione;
nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Sibani ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna
– resistente in riassunzione;
posta in decisione all'udienza collegiale del 10.7.2025, sentite le parti costituite e viste le relative conclusioni, come in atti trascritte,
1 udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa, decide come segue.
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. Come messo in evidenza in sede rescindente, questa Corte di
Appello, con la sentenza n. 142/2021, aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto, in favore di il CP_1 diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero dall'1.1.2008.
Nella sentenza si era negato, in particolare, che il trattamento pensionistico dovesse decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa l'interessato avesse chiesto di computare, nella pensione a carico della Gestione separata, precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti. Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all'1.1.2008, di un'anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico.
L' ricorreva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, Pt_1 deducendo la violazione dell'art. 3 del D.M. 2.5.1996, n. 282, in relazione all'art.2, commi 26 e ss., della l. n. 335/95, evidenziando che questa Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione - pertanto dall'1.6.2015 - in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell'art. 3 cit., il computo della pregressa contribuzione maturata presso il . L'interessato, con la domanda, aveva infatti evidenziato di Pt_2 volersi avvalere della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella
Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.
La S.C. accoglieva il ricorso con ordinanza n. 15458 del 3/6/2024 affermando quanto segue:
2 “Il ricorso è fondato. Occorre premettere, in fatto, che è pacifico che il lavoratore in epigrafe, pur avendo maturato i requisiti anagrafici
e contributivi secondo le regole della gestione separata cui era iscritto, solo dopo diversi anni ha chiesto la pensione, invocando il cumulo dei Parte contributi maturati in diversa gestione (nella specie, l' ).
Tale facoltà è in linea con le previsioni del d.m. n. 282 del 1996, che all'art. 3 consente all'assicurato, iscritto alla gestione separata, di far valere al fine della liquidazione di un'unica pensione a carico della gestione anche i contributi previdenziali accreditati nella gestione Pt_3
In tale contesto, la decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata, convogliando i contributi di altre gestioni, non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell'unica pensione commisurata al coacervo dei contributi;
invero, il montante contributivo composto dai contributi versati, in origine, nella gestione separata e da quelli versati nell'AGO e poi computati nella gestione separata si è potuto formare solo all'esito dell'apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l'assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell'AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione.
Questa Corte ha già affermato, del resto (Sez. L, Sentenza n. 30256 del 14/10/2022 (Rv. 665781 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021;
Sez. L, Ordinanza n. 30689 del 2023), che, in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento, da parte dell'assicurato, della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
3 La sentenza impugnata che non si è attenuta al detto principio va, dunque, cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità”.
2. L' ha tempestivamente riassunto il giudizio e, Pt_1 ripercorrendo la vicenda nella sua interezza, ha precisato che “A seguito della suddetta pronuncia l , come rappresentato e difeso, CP_2 riassume il giudizio innanzi a Codesta Corte d'Appello di Bologna ai sensi dell'art. 384 c.p.c., e precisa di aver corrisposto nel corso dei precedenti due gradi di giudizio – in esecuzione provvisoria delle sentenze n. 280/2019 (Trib. Modena) e n. 142/2021 (Corte d'Appello di
Bologna) – i seguenti importi:
-Euro 4.572,88 (spese e competenze legali da sentenza di primo grado, di cui € 3852,06 quale importo netto ed € 720,82 per ritenuta
Irpef versata da Pt_1
-Euro 4.961,01 (spese e competenze legali da sentenza di secondo grado, di cui € 4179,01 quale importo netto ed € 782 per ritenuta Irpef versata da Pt_1
-Euro 98.390,99 (arretrati di pensione lordi da sentenza di primo grado, con valuta 28.11.2019, di cui: € 75.761,06 per sorte capitale netta, ed € 22.629,93 per ritenuta Irpef versata da Pt_1
-Euro 11.068,74 (interessi legali lordi, con valuta 5.11.2020: di cui
€ 8.522,93 quali interessi netti, ed € 2.545,81 per ritenuta Irpef versata da . Pt_1
Per un totale di Euro 118.993,62.
A tale importo vanno poi aggiunti gli interessi legali maturati sugli importi pagati a titolo di sorte capitale lorda di € 98.390,99 da calcolarsi dal dì della valuta del 28.11.2019 sino al dì dell'effettivo saldo.”.
Tanto premesso, l' chiede a questa Corte quanto segue: Pt_1
“Voglia accogliere il presente ricorso uniformandosi al principio di diritto e a tutto quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza
4 n. 15458/2024, dichiarando, per l'effetto, controparte tenuta al pagamento:
-degli importi di € 4.572,88 e di € 4.961,01 a titolo di rifusione delle spese e competenze dei giudizi di primo e secondo grado pagate con distrazione in favore del procuratore costituito Avv. Gianluca
Sibani;
-dell'importo di € 98.390,99, oltre interessi legali maturati dal dì del pagamento effettuato (12.12.2019) sino al dì dell'effettivo saldo;
-dell'importo di € 11.068,74 a titolo di interessi legali lordi.
E dichiarando, altresì, controparte tenuta al pagamento delle spese, competenze, onorari e accessori di lite inerenti al giudizio di legittimità sub R.G. 13267/2021 da liquidarsi a cura di Codesta Corte
d'Appello.
Con condanna al pagamento delle spese, competenze, onorari e accessori di legge per il presente gradi giudizio in sede di rinvio”.
3. si è costituito in giudizio, prestando “adesione e CP_1 acquiescenza” alle statuizioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
15458 del 3/6/2024, confermando l'avvenuto pagamento delle somme indicate da controparte, nel rispetto della provvisoria esecutività delle sentenze di primo e secondo grado, precisando che il pagamento avveniva alle date indicate, al netto fiscale.
Ha quindi precisato la parte che l ha sì diritto di ripetere le CP_2 somme richieste in attuazione del principio confermato dalla Suprema
Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra richiamata, ma al netto della ritenuta d'acconto da quale sostituto d'imposta; Controparte_3 Pt_1
l' - secondo la tesi del pensionato - potrà quindi ottenere in CP_2 restituzione non le somme al lordo bensì solo di quanto effettivamente erogato, al netto dell'imposta, all'odierno resistente in riassunzione, a titolo di arretrati pensionistici e di interessi legali, nonché al procuratore distrattario, a titolo di spese di lite di I e II grado.
Per quel che attiene agli interessi sulle somme da restituire, evidenzia il pensionato che: “quanto agli accessori sulla somma capitale liquidata, poiché si versa in ambito di indebito oggettivo con percettore,
5 inequivocabilmente, di buona fede, ai sensi dell'art. 2033 cc gli interessi legali non potranno essere fatti decorrere, come richiede controparte, dal pagamento, bensì dalla data della domanda giudiziale e quindi dalla data del deposito del ricorso in riassunzione il 3.08.2024;”.
4. Tanto premesso, alla luce delle indicazioni fornite in sede di legittimità in sede rescindente, segue l'accoglimento dell'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. Pt_1
280 del 31.10.20191.
a. Segnatamente si ritiene che, in applicazione del principio ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza a cui è seguita la presente riassunzione, gli importi indebitamente corrisposti debbano essere in effetti restituiti dal pensionato all' , con la precisazione che la restituzione dovrà CP_2 avvenire al netto delle ritenute fiscali, come di recente ribadito Cass.
n.16626 del 14.6.2024 in cui si legge, nella parte di interesse: “le somme da ripetere dal lavoratore (o dal pensionato) vanno calcolate al netto e non al lordo delle ritenute fiscali versate per eccesso (oltre Cass. n. 1464 del 2012 richiamata dalla sentenza, cfr. anche Cass. n. 19735 del 2018,
Cass. n. 21196 del 2020; Cass. n. 22359 del 2021);
7. vale, al riguardo, quanto affermato da Cass. n. 1464 del 2012 che, in riferimento al rapporto di lavoro subordinato, ha spiegato che il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso;
8. ne consegue che, nella detta evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando
6 esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
9. nel medesimo senso, Cass. n. 19735 del 2018, secondo la quale, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno, con effetto ex tunc, dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto, ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n. , n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta, in via principale, a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.
10. principio analogo trova applicazione ai rapporti tra il lavoratore e l'ente previdenziale, come da ultimo affermato da Cass. n.
1963 del 2023, secondo cui la nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, art. 150 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2 - bis inserito nell'art. 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito, ha sancito, in via generale, un principio già applicato dalla giurisprudenza costante”.
b. Si precisa che lo stesso principio vale anche per la restituzione delle spese di lite pagate al procuratore dichiaratosi antistatario.
Sul tema deve, peraltro, precisarsi che la restituzione dovrà avvenire dal detto procuratore (avv. Sibani) e non, per lui, dalla sua associazione professionale, così come precisato da Cass., n. 1873/2025 laddove afferma: “Deve in questa sede ribadirsi la giurisprudenza di questa
Corte (Cass. sez. VI, 25 ottobre 2017, n.25247; Cass. sez. VI, 3 aprile
2019 n. 9280) secondo la quale l'istanza di distrazione delle spese processuali non introduce nel giudizio una nuova domanda ma consiste
7 nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere il pagamento delle spese processuali;
ne consegue che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario e, d'altro canto, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza d'appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio”.
Nello specifico si osserva, infatti, che è lo stesso avv. Sibani ad essere indicato quale titolare dello ius postulandi nelle procure alle liti conferite dal pensionato in vista della costituzione in giudizio nei due gradi di merito, e ad essere indicato come difensore distrattario delle spese di lite negli atti di costituzione in giudizio nonché nelle due sentenze;
si rileva, inoltre, come l'avv. Sibani non abbia mai dedotto, nei due gradi del giudizio, che gli accordi tra gli associati prevedessero l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all e la spettanza ad essa dei Parte_5 compensi per gli incarichi conferiti ai soci;
non ha nemmeno evidenziato, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'Associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico fosse stato direttamente conferito (v. Cass., 22.7.2022, n.
22955).
c. Quanto, infine all'ultimo tema controverso - ossia il termine di decorrenza degli interessi legali sulla somma capitale erogata a titolo di arretrati pensionistici – si ritiene che la questione vada risolta escludendo l'applicazione dei principi di cui all'art. 2033 c.c., alla luce di quanto chiarito da Cass., sent. n. 9171 del 12.4.2018: “la ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello con sentenza confermata dalla Cassazione, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge
8 direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis, Sez. L, Sentenza n. 16559 del 05/08/2005; Sez. L, Sentenza n. 9863 del 18/09/1995)”.
Ne consegue, pertanto, che gli interessi in misura legale sulla sorte netta capitale degli arretrati dovranno decorrere dal momento del pagamento, intervenuto pacificamente in data 28.11.2019 sino all'effettiva corresponsione.
5. Tirando le fila di quanto sopra esposto, si conclude, in accoglimento dell'appello proposto da per la riforma della Pt_1 sentenza del Tribunale di Modena in epigrafe indicata ed il rigetto del ricorso originario.
Ne segue, quanto alle restituzioni richieste dall'Istituto, la condanna di a restituire all' le seguenti somme: CP_1 Pt_1
- € 75.761,06 per sorte capitale netta a titolo di arretrati, con interessi in misura legale dal 28.11.2019 sino all'effettivo soddisfo;
- € 8.522,93 quali interessi netti.
Inoltre, segue la condanna dell'avv. Sibani, quale distrattario, a restituire all' l'importo netto ricevuto a titolo di spese di lite pari Pt_1
a:
€ 3852,06, per il giudizio di I grado;
€ 4179,01 per il giudizio di II grado.
6. Per quel che attiene alla regolamentazione dei vari gradi di giudizio, si ritiene di potere procedere alla loro integrale compensazione ex art. 92 c.p.c., come innovato dalla Corte Costituzione con sentenza n.
77/2018, in ragione della complessità del panorama normativo di riferimento e per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrastante, rilevandosi in particolare che l'indirizzo confermato in sede rescindente si è affermato in data successiva a quella di instaurazione del giudizio.
9
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 280 del Tribunale di
Modena resa e pubblicata il giorno 31.10.2019, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso di I grado;
2. condanna a restituire all' le seguenti somme: CP_1 Pt_1
- € 75.761,06 per sorte capitale netta a titolo di arretrati pensionistici, con interessi in misura legale dal 28.11.2019 al saldo;
- € 8.522,93 quale importo netto a titolo di interessi legali;
3. condanna il difensore a restituire all' gli importi di € 3852,06 Pt_1
e di € 4179,01 ricevuti quale distrattario a titolo di spese dei giudizi, rispettivamente, di primo e di secondo grado;
4. compensa le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Bologna, 10.07.2025
Il Consigliere estensore
dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
dott. Marcella Angelini
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Tribunale di Modena, nella gravata pronuncia, in accoglimento delle domande svolte dal pensionato, aveva riconosciuto, in favore dello stesso, il diritto di conseguire la pensione di vecchiaia n. 01017015 con decorrenza dal 1.1.2008, con condanna dell a Pt_4 CP_2 corrispondere al pensionato la somma lorda di € 98.390,99, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, a titolo di ratei maturati e non goduti di pensione di vecchiaia, cui è seguita - in virtù del principio di soccombenza - altresì la condanna di alla rifusione delle le spese di lite, Pt_1 quantificate in € 3.134,00 (oltre spese contributo unificato, rimborso spese in misura del 15%, IVA e CPA come per legge), con distrazione del procuratore dichiaratosi antistatario.
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