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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 578/2022 R.G. promossa da
, (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. S. Bucello
Appellante contro
, (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti G. Pasqua e R. Pasqua
Appellato
OGGETTO: Indennità di posizione e di esclusività
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6/2022 del 12.1.2022 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso con il quale , dipendente Controparte_1
Parte di ruolo dell resistente, inquadrato come dirigente medico dall'1.8.2006 e che in precedenza (dal maggio 1989 al 31.7.2006) aveva svolto servizio come medico di guardia medica e di medicina di dei servizi in regime di convenzione, chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire e mantenere l'indennità di esclusività quindicennale con decorrenza dalla data della maturazione di 15 anni di servizio o comunque dall'1.9.2006 ed il relativo trattamento economico, nonché l'indennità di posizione (con decorrenza sempre dall'1.9.2006) ed il relativo trattamento economico, per gli importi già riconosciuti – calcolati e indicati dal CTU nella relazione peritale espletata nel giudizio n. 2087/2012 R.G., o comunque riportati nella busta paga del mese di novembre 2016 in virtù del verbale di transazione del
25.11.2016, diritto disconosciuto dall'azienda che, con la deliberazione n. 620 dell'8.6.2018, sulla base di un sopravvenuto chiarimento interpretativo dell'ARAN del 15.7.2016, aveva annullato il verbale di valutazione del Collegio Tecnico del
25.10.2016. Parte Il tribunale accertava l'illegittimità della delibera n. 620/2018 dell rilevando – in primo luogo – l'intervenuta decadenza dal potere di annullamento in autotutela per decorrenza del termine perentorio di 18 mesi di cui all'art. 21 nonies,
L. n. 241/1990, atteso altresì che il parere dell'ARAN posto a giustificazione della delibera era stato emesso nel luglio 2016: “nel caso di specie, l'attribuzione delle indennità di esclusività e di posizione è avvenuta a fronte del predetto verbale del
Collegio Tecnico del 25.10.2016 e la relativa erogazione con il cedolino paga di
Novembre 2016, con accredito bancario del 25.11.2016, mentre la deliberazione di revoca in autotutela è stata adottata l'8.6.2018, e quindi ben oltre il termine perentorio dei 18 mesi di cui al predetto art. 21 nonies, con la conseguente intervenuta decadenza dal potere di annullamento in autotuela”. Parte Ulteriore profilo di illegittimità il tribunale riscontrava nell'avere l' ignorato l'intervenuta definizione transattiva in merito alle indennità di esclusività e posizione nel giudizio n. 2087/2012 R.G. e, dunque, violato la previsione dell'art. 1969 c.c. (“la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti”). Infine, secondo il giudice non sussisteva il presupposto principale richiesto dall'art. 21 nonies, cit. per procedere all'annullamento in autotutela, ossia l'illegittimità dell'atto di primo grado (nella specie, il verbale del Collegio Tecnico del 25.10.2016).
Avverso la sentenza proponeva appello l con atto depositato il Parte_3
25.3.2023. Resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di appello l censura la sentenza nella Parte_3
parte in cui ritiene maturata la decadenza dal potere di annullamento in autotutela e insussistenti i presupposti richiesti dall'art. 21 nonies, L. n. 241/1990.
In merito alla decadenza rileva che nel caso specie l'accredito bancario, con cui sono state corrisposte alla controparte le somme in contestazione, è del 25.11.2016 e che il termine di 18 mesi sarebbe scaduto il 25.5.2018, mentre la deliberazione in autotutela è del 8.6.2018, solo di 16 giorni dopo.
Sulla mancanza dei presupposti richiesti per agire in autotutela, sostiene che l'interesse pubblico all'annullamento è in re ipsa e non richiede una specifica motivazione, posto che l'oggetto dell'autotutela produce un danno, consistente nell'esborso di denaro pubblico.
Richiama sul punto la sentenza n. 22/2019 di questa Corte (nonché varie pronunce del giudice di legittimità), la quale – nel riformare la sentenza conclusiva del giudizio iscritto al n. 2087/2012 R.G. che, dichiarata la cessazione della materia del contendere per le domande concernenti le indennità di posizione e di esclusività
(oggetto della transazione), accoglieva la domanda di riconoscimento della R.I.A.
(retribuzione individuale di anzianità) – ha statuito che tra il precedente rapporto convenzionale (intercorso tra il e l' dal maggio 1989 al CP_1 Parte_3
31.7.2006) e il nuovo rapporto di impiego (decorrente dall'1.8.2006, in qualità di dirigente medico) le modalità della prestazione sono diverse, con la conseguenza che
“agli effetti giuridici ed economici è riconosciuto quanto maturato dagli interessati nel medesimo comparto, ma non quanto maturato in un comparto diverso”.
Sostiene, conseguentemente, che l'atto di primo grado (il verbale del 25.10.2016 con cui sono state riconosciute al le indennità oggetto del presente giudizio) CP_1
è illegittimo, atteso che il servizio prestato come medico convenzionato non è utile ai fini del calcolo dell'indennità di esclusività (Cass. civ. n. 17695/2015 e il conforme orientamento dell'ARAN ).
1.2. Con il secondo motivo censura l'assunto del giudice secondo cui la delibera
620/2018 è illegittima per intervenuta definizione transattiva tra le parti sul diritto del all'indennità di esclusività e di posizione. Richiama in merito la sentenza CP_1
della Suprema Corte n. 20913/2020, sostenendo che “gli effetti attribuiti al verbale di conciliazione giudiziale non possono, del resto, equipararsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità”.
2. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Invero, la norma su indicata richiede che l'appello contenga, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. civ. sez. III n. 9378/2024). Nel caso in esame tali requisiti sono stati assolti, atteso che l'appellante ha criticato in maniera chiara e puntuale i singoli punti argomentativi sulla cui base il tribunale ha ritenuto illegittimo l'annullamento del verbale del collegio tecnico del 25.10.2016 e il conseguente disconoscimento del diritto alle indennità di esclusività e di posizione nella misura liquidata nel novembre
2016.
3. Ciò posto, ritiene la Corte di esaminare l'ultimo motivo di appello, il cui rigetto comporta l'assorbimento delle altre censure. E' incontestato tra le parti che l'appellato abbia proposto controversia giudiziale nei confronti dell' per ottenere il riconoscimento, dal momento Parte_1
dell'inquadramento quale dirigente medico, dell'anzianità maturata nel periodo di del servizio reso come medico di guardia medica e di medicina dei servizi in regime di convenzione, al fine di determinare l'indennità di esclusività e di posizione nonché la retribuzione individuale di anzianità; che nel corso del giudizio le prime due voci siano state oggetto di transazione, essendosi le parti accordate per il riconoscimento della indennità di posizione e di esclusività nella misura calcolata dal ctu, con rinuncia dell'appellato agli accessori, tant'è che la sentenza conclusiva della controversia (la n. 775/2018 del 12.7.2018) ha dichiarato in merito a tali due voci (il cui pagamento era avvenuto con la busta paga del novembre 2016, a seguito del parere del Collegio tecnico del 25.10.2016) la cessazione della materia del contendere, pronunciando limitatamente alla R.I.A. Parte E', altresì, pacifico che, successivamente, con delibera n. 602/2018 l' ha annullato il verbale di valutazione del Collegio tecnico del 25.10.2016, ritenendo, sulla base del parere dell'ARAN del 15.7.2016, che i medici in regime di convenzione, passati successivamente alle dipendenze di aziende sanitarie del comparto del SSN senza soluzione di continuità, non potessero essere sottoposti alla valutazione del suddetto Collegio tecnico, “stante che dal computo dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennità di esclusività si deve ritenere escluso il servizio prestato in regime di rapporto convenzionale” ed escludendo la valutabilità, ai fini della indennità di esclusività, del periodo di lavoro non subordinato ante 31.7.2006. Con tale delibera è stato disposto di “Annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., il verbale del
Collegio Tecnico del 25/10/2016, relativamente al Dr. nato ad [...]
Avola il 15/04/1956, con efficacia ex tunc, che ha riconosciuto l'indennità di esclusività (quindici anni), dal 01/09/2006.
Rideterminare l'anzianità di servizio quindicennale del Dr Controparte_1
dal 31/07/2016, ai fini dello scatto dell'indennità di esclusività. Dare mandato all'UOC Gestione Risorse Umane di provvedere al recupero delle somme erroneamente erogate…”).
Il tribunale ha richiamato la previsione dell'art. 1969 c.c. ai sensi del quale “la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti”, ritenendo che la delibera dell'azienda sanitaria appellante abbia inciso sull'oggetto della transazione, in violazione di tale norma.
Il motivo di appello sul punto richiama il contenuto della pronuncia della Corte di Cassazione n. 20193/2020, assumendo l'azienda che la transazione giudiziale rimane comunque soggetta alle ordinarie azioni di annullamento e nullità.
E tuttavia tale assunto non scalfisce la correttezza della motivazione giudiziale, atteso che l'annullabilità della transazione incontra sempre il limite di cui all'art. 1969 c.c.: “In tema di contratto di transazione, ai sensi dell'art. 1969 c.c., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa
(e, quindi, antecedente logico della transazione) e non anche quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia” (Cassazione civile sez. II, 03/01/2011, n.72).
Si veda altresì Cassazione civile sez. I, 17/10/2019, n.26528: “Il presupposto della res dubia che caratterizza la transazione è integrato non dall'incertezza obiettiva circa lo stato di fatto o di diritto, ma dalla situazione di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali e ai rispettivi diritti e obblighi delle parti, sicché non può riconoscersi nessuna incidenza sulla validità ed efficacia del contratto all'accertamento successivo dell'assoluta infondatezza di una delle contrapposte pretese, proprio perché la causa della transazione è, non un astratto accertamento del contenuto esatto ed effettivo della res dubia, bensì la prevenzione o il superamento della lite (nella specie, la Suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui la parte che aveva concluso la transazione per definire ogni tipo di eventuale propria responsabilità verso la massa dei creditori, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale assolutoria resa in grado
d'appello si invocava la nullità del titolo e la falsità della sentenza di primo grado)”.
Nessun annullamento poteva, dunque, essere giustificato dalla consapevolezza della infondatezza delle pretese oggetto dell'accordo.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Se ne dispone la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida €
5.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari. ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi