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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15898/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00213101 42 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21954/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, la cartella di pagamento n. 028 2025 00213101 42, notificata il 3/6/25, con la quale le è stato richiesto il pagamento della somma complessiva pari ad € 236,24, per recupero bollo auto annualità 2019, deducendone la nullità per omessa notifica dell'avviso presupposto e la prescrizione.
Radicatasi la lite, si è costituita Ader, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto.
La Regione Campania, benchè ritualmente evocata in lite, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Nella contumacia dell'ente impositore non è dato verificare la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella (avviso di accertamento n. 964025617729 presuntivamente notificato il
05/10/2022).
Ne deriva insuperabile incertezza in ordine alla regolarità procedurale e alla tempestività della cartella in contestazione.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15898/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2025 00213101 42 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21954/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, la cartella di pagamento n. 028 2025 00213101 42, notificata il 3/6/25, con la quale le è stato richiesto il pagamento della somma complessiva pari ad € 236,24, per recupero bollo auto annualità 2019, deducendone la nullità per omessa notifica dell'avviso presupposto e la prescrizione.
Radicatasi la lite, si è costituita Ader, resistendo al ricorso e concludendo per il rigetto.
La Regione Campania, benchè ritualmente evocata in lite, è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Nella contumacia dell'ente impositore non è dato verificare la rituale notifica dell'avviso di accertamento presupposto alla cartella (avviso di accertamento n. 964025617729 presuntivamente notificato il
05/10/2022).
Ne deriva insuperabile incertezza in ordine alla regolarità procedurale e alla tempestività della cartella in contestazione.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.