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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/06/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 356 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 03/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 6.6.1964 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Giulianova (TE), alla Via G. Galilei n. 236a presso e nello studio dell'Avv.
Marina Giancola (C.F.: ; P.I.: ) del Foro di Teramo, che C.F._2 P.IVA_1
lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti: da Email_1
considerarsi domicilio digitale ai sensi e per ogni effetto di legge
RICORRENTE
Contro
l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Capannolo (cf: P.IVA_2
; pec: t) ed C.F._3 Email_2 CP_2
(cf: ), giusta procura generale alle liti per atto dott.
[...] C.F._4 Per_1
Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024, racc. n. 7313, con i quali
[...] elettivamente domicilia presso l'Avvocatura INPS della Sede di Teramo in C.so San CP_1
Giorgio , 14- 16 (fax: 0861 336419). Il sottoscritto Procuratore dichiara che le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica t Email_2
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità, inammissibilità e/o infondatezza del provvedimento in data 21.11.2023, Pratica nr. 14407/LA, emesso dall' Controparte_3
(C.F.: ; P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 sede legale in Roma, via Ciro il Grande, nr. 21, sede Provinciale in Teramo (TE), Via
Oberdan, n. 32, che il sig. (C.F.: , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in [...], ha il diritto di vedersi riconosciuta la domanda di riscatto del corso legale di laurea ex art.
13 D.P.R. 1092/1973 a decorrere dalla data della domanda presentata in data 14.10.1992 ed il conseguente calcolo della riserva matematica, respinta dall' 2) condannare CP_1 l' (C.F.: ; Controparte_3 P.IVA_2
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sede legale in Roma, P.IVA_3 via Ciro il Grande, nr. 21, sede Provinciale in Teramo (TE), Via Oberdan, n. 32, a riconoscere al ricorrente il diritto al riscatto del corso Parte_1 legale di laurea ex art. 13 D.P.R. 1092/1973 a far data dal 14.10.1992, ed al conseguente calcolo della riserva matematica e l'adempimento da parte dell'ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell'assicurato; IN VIA SUBORDINATA:
3) accertare e dichiarare che dal mancato riconoscimento del riscatto del corso legale di laurea ex art. 13 D.P.R. 1092/1973 a far data dal 14.10.1992 sono derivati all'esponente i danni, per comportamento contrario a buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., da quantificarsi in misura pari al maggior importo che il ricorrente dovrà versare all' per CP_1 il riscatto del corso legale di laurea per effetto di nuova domanda, ed al minor incremento pensionistico spettante in tal caso al ricorrente, da quantificarsi previa idonea CTU;
4) per l'effetto, condannare l' Controparte_3
(C.F.: P.I.: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, sede legale in Roma, via Ciro il Grande, nr. 21, sede Provinciale in Teramo (TE), Via Oberdan, n. 32, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei suddetti danni, della somma pari al maggior importo che il ricorrente dovrà versare all' CP_1 per il riscatto del corso legale di laurea per effetto di nuova domanda, ed al minor incremento pensionistico spettante in tal caso al ricorrente, da quantificarsi previa idonea
CTU, o in quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
5) con rivalutazione monetaria e interessi come per legge dal sorgere del diritto al saldo;
6) con vittoria di spese e compensi legali di giudizio”
Parte resistente : “Voglia l'Ill. mo Tribunale di Teramo, rigettare integralmente CP_1 l'avverso ricorso in quanto illegittimo ed infondato e comunque non provato. In subordine da quanto sopra - qualora si ritenga che il ricorrente non sia incorso né nella prescrizione, né nella decadenza – dichiarare che l'onere del riscatto potrebbe - tutt'al più - calcolarsi con riferimento ai dati stipendiali del ricorrente alla data del 12 luglio 1997. Spese come per legge”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 19.2.2025 Parte_1
CP_
ha agito in giudizio al fine di impugnare il provvedimento del 21.11.2023,
[...]
2 Pratica nr. 14407/LA, chiedendo al Tribunale di Teramo di dichiarare il diritto al riconoscimento del riscatto del corso legale di laurea ex art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973 a decorrere dalla domanda amministrativa originariamente presentata all' sede di Milano CP_1
(e poi trasferita alla sede di Teramo) in data 14.10.1992, respinta dall'Istituto.
Ha chiesto, altresì, di condannare l' a riconoscere il diritto al riscatto del corso legale CP_1
di laurea ed a calcolare la riserva matematica, con conseguente adempimento da parte dell' agli obblighi di carattere tecnico amministrativo per soddisfare il suo interesse. CP_1
In subordine, ha chiesto di dichiarare che dal mancato riconoscimento del riscatto del corso legale di laurea ex art. 13 D.P.R. 1092/1973, a far data dal 14.10.1992, sono derivati i danni, per comportamento contrario a buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., da quantificarsi in misura pari al maggior importo che il ricorrente dovrà versare all' per il CP_1
riscatto del corso legale di laurea per effetto di nuova domanda, ed al minor incremento pensionistico spettante in tal caso al ricorrente, da quantificarsi previa idonea CTU, con conseguente condanna al relativo risarcimento del danno.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- Di aver conseguito il diploma ISEF, equiparato ai fini del riscatto al diploma di laurea in data 10.4.1987 presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di L'Aquila;
- Di essere stato assunto in data 31.1.1989 a seguito di vincita del concorso presso l' Sede di Milano e che in data 19.3.1997 è stato trasferito dalla Sede di Milano CP_1
alla Sede di Teramo;
- Che in data 14.10.1992, stante la sussistenza di tutti i requisiti, avanzava domanda per il riscatto del corso legale di laurea ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 1092/1973;
- Che in data 7.10.2005 tale pratica veniva trasferita alla sede di Teramo;
- Che il periodo di studi è stato equiparato a quello svolto presso le Facoltà Pt_2
Universitarie, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 136/2002;
- Che nonostante i numerosi anni trascorsi, non di certo dipendenti dalla sua volontà, il quale semplicemente restava in attesa del responso dell'Ente invocato e del calcolo della relativa riserva matematica al fine di procedere con il dovuto pagamento e vedersi riconosciuti gli anni di studi presso l' , il medesimo ricorrente finiva per ricevere il Pt_2
rigetto della domanda così come avanzata, dopo ben 31 anni, soltanto con provvedimento in data 21.11.2023, in ragione della decorrenza di oltre 10 anni e 120 giorni dalla data della domanda amministrativa, senza atti interruttivi della prescrizione;
3 - Che in data 9-13.2.2024 presentava ricorso amministrativo, non riscontrato nel termine di 180 giorni.
In punto di diritto, premessa la giurisdizione del giudice adito e ricostruito il contesto normativo di riferimento, assumeva che così come, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non potesse operare alcuna decadenza ex articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, per ragioni analoghe, alcune prescrizione poteva ritenersi decorrente, non sussistendo in capo al richiedente alcun diritto soggettivo suscettibile di prescrizione fino al momento del pagamento della riserva matematica calcolata e comunicata dall'istituto previdenziale, atteso che il momento della presentazione della domanda era rilevante solo per la quantificazione degli oneri economici gravanti sul lavoratore per il conseguimento del riscatto e cristallizza a quella data i parametri su cui effettuare il calcolo della necessaria riserva matematica.
In subordine riteneva che la condotta inerte dell' integrava violazione dei criteri e CP_1
canoni di buona fede e correttezza, come tali fonte di risarcimento del danno.
1.2. Si costituiva in giudizio l' di Teramo contestando il fondamento della CP_1
domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva la inammissibilità della domanda così come formulata, e nel merito eccepiva la decadenza ex articolo 47 del d.P.R. n. 639 del
1970 e comunque la prescrizione ordinaria decennale, assumendo che, fermo restando che il diritto a domandare il riscatto della laurea non si prescrive sino alla liquidazione della pensione, potendo il riscatto essere nuovamente chiesto ex adverso, tuttavia, si prescrivono gli effetti di una specifica domanda, così come da ultimo ritenuto anche dalla Corte di Appello di
Roma con la sentenza n. 1747/24, e da altra giurisprudenza di merito citata. Rispetto alla domanda risarcitoria l' ha eccepito la mancata presentazione di nuova domanda CP_1
amministrativa, mentre rispetto alla domanda principale ha altresì rilevato che alla data della presentazione della domanda nel 1992 la normativa vigente ( il DPR 1092/73) non consentiva la riscattabilità del diploma ISEF.
Concludeva, dunque, come sopra trascritto.
1.3. Così radicatosi il contradittorio, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.6.2025 per tentativo di conciliazione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta contenuto nel decreto di fissazione udienza, le parti costituite hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate ed insistendo nelle richieste formulate. In particolare la
4 parte ricorrente ha chiesto la trattazione dell'udienza in altra modalità al fine di sollecitare la soluzione bonaria della lite, insistendo nelle richieste istruttorie, mentre l' ha dichiarato CP_1
di non poter aderire ad una soluzione bonaria della lite, insistendo nelle deduzioni ed eccezioni formulate.
2. La causa è prettamente documentale e come tale è suscettibile di immediata decisione, risultando, di converso, la prova orale articolata da parte ricorrente del tutto irrilevante.
Allo stesso modo, alla luce della posizione dell' , non risulta alcun margine per un CP_1
accordo bonario della controversia, non rendendosi utile alcun rinvio a tal fine.
3. Passando al merito della controversia, l'oggetto del contendere verte intorno al diritto rivendicato dal ricorrente di vedersi riconosciuto la domanda di riscatto del corso legale di laurea ex art. 13 D.P.R. 1092/1973 a decorrere dalla data della domanda presentata in data
14.10.1992 ed ottenere il conseguente calcolo della riserva matematica, o in subordine, ottenere il risarcimento del danno conseguente al comportamento inerte dell' , da CP_1 quantificarsi in misura pari al maggior importo che il ricorrente dovrà versare all' per il CP_1
riscatto del corso legale di laurea per effetto di nuova domanda.
In ordine all'istituto del riscatto di laurea, la Corte di Cassazione si è già pronunciata escludendo l'applicabilità della decadenza ex art. 47 del DPR m 639/1970 (pure eccepita dall' ), mentre nulla ha statuito in ordine alla prescrizione decennale delle conseguenze CP_1
della domanda di riscatto, su cui si è formato un contrasto giurisprudenziale nelle corti di merito.
Ebbene, alla luce dell'esame complessivo della fattispecie in parola, si ritiene di dover aderire a quell'orientamento in forza del quale, il diritto ad ottenere la formazione della propria posizione assicurativa mediante il pagamento della riserva matematica, prevista per il riscatto, che è cosa ben diversa dal diritto di riscatto, che, effettivamente, sorge con il definitivo pagamento del dovuto, è come qualsiasi altro diritto è soggetto a prescrizione decennale.
Più specificatamente, la Corte di Cassazione ha spiegato che il riscatto è istituto finalizzato a consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato (così Cass. nn. 18238 del 2002 e 16828 del
2019), e dunque attiene non al rapporto giuridico previdenziale propriamente detto, che sorge soltanto col verificarsi dell'evento protetto che dà titolo ai corrispondenti "trattamenti
5 pensionistici", ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto, in ultima analisi, il pagamento dei contributi previdenziali (rectius, della corrispondente riserva matematica L. n. 1338 del 1962, ex art. 13) e l'adempimento da parte dell'ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell'assicurato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep.
02/07/2020), n.13630).
Per tale ragione si è ritenuto che la controversia concernente la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea non può considerarsi prima facie appartenente al novero delle controversie in materia di "trattamenti pensionistici", con la conseguenza che la stessa è escluda dall'ambito di applicazione della decadenza ex art. 47 del DPR m 639/1970.
Il fatto che non si tratti di controversia in materia di trattamenti pensionistici e che non sia applicabile la decadenza ex art. 47 del DPR m 639/1970, non esclude, però, che sia applicabile la disciplinare ordinaria in materia di prescrizione, in relazione, però, non al diritto al riscatto, ma in relazione agli effetti della domanda, e cioè inerenti il diritto ad ottenere la formazione della propria posizione assicurativa mediante il pagamento della riserva matematica, prevista per il riscatto.
Più in generale, come noto, l' art.2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, mentre l'art.2943 c.c. stabilisce che interrompe la prescrizione ogni atto che valga a mettere in mora il debitore.
Ai sensi dell'articolo 7 della L. 533/73, “la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”.
Il diritto ad ottenere la quantificazione della riserva matematica, funzionale al successivo riscatto, richiede l'esperimento di un procedimento amministrativo e può essere fatto valere, come in effetti è avvenuto, con la presentazione della domanda amministrativa.
Al fine di completare il procedimento, la legge richiede un provvedimento di ammissione al riscatto e la determinazione della riserva matematica e solo con il successivo pagamento dell'importo dovuto, insorge il diritto al riscatto.
Nel caso di specie è mancata la collaborazione dell' resistente il quale non ha CP_3
adottato né il provvedimento di ammissione, né ha calcolato la rendita matematica.
A questo punto, stante la omissione dell' , il ricorrente, per poter ottenere la CP_1
soddisfazione del proprio diritto alla formazione della propria posizione assicurativa, avrebbe dovuto mettere in mora l'ente previdenziale inadempiente.
6 Di converso, a fronte della domanda amministrativa presentata in data 14.10.1992, non c'è stato alcun atto interruttivo della prescrizione, attivandosi il ricorrente solo a seguito del provvedimento formale di diniego dell' del 21.11.2023, a distanza di 31 anni, senza che CP_1
in tale arco temporale vi fosse stato alcun atto di messa in mora.
Neppure può giungersi a diverse conclusioni sulla scorta della giurisprudenza di
Cassazione menzionata in ricorso, che non concerne la prescrizione del diritto al riscatto
(ossia un istituto di portata generale, riferibile a ogni diritto), bensì quello la decadenza (di matrice eccezionale e applicabile solo ai diritti per i quali vi è una espressa previsione normativa).
Ne consegue che il diritto ad ottenere il riscatto, come formulato dal ricorrente, non può essere accolto perché estinto per prescrizione, nulla ostando alla ripresentazione della domanda.
La pretesa non appare fondata, quantomeno a far dalla presentazione della domanda amministrativa del 1992, sotto un ulteriore profilo.
Ed infatti, alla data del 14.10.1992 nella quale il ricorrente ha presentato la domanda di riscatto, il diploma ISEF - secondo la normativa vigente, rappresentata dal DPR n. 1092/1973, non era riscattabile, perché non era un titolo richiesto per accedere nei ruoli dell' . CP_1
Più in particolare, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del DPR 1092, rubricato “Periodi di studi superiori e di esercizio professionale”, “ il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento …”.
E' pacifico nel caso di specie che il diploma ISEF non è stato mai richiesto come titolo di studio per accedere ai ruoli . CP_1
Soltanto con il D.lgs n. 184 del 30.4.1997 è stata introdotta la facoltà di riscatto dei corsi legali di studio universitari, e quindi anche del diploma ISEF, anche se non richiesti per l'ammissione in servizio, con la precisazione, però, nella fase transitoria, che “nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo”.
7 Ne consegue che, nel caso di specie, alla data del 14.10.1992, di presentazione della domanda di riscatto da parte del ricorrente, in base al DPR n. 1092/1973 applicabile ratione temporis, il diploma ISEF non era riscattabile, perché non era un titolo richiesto per accedere nei ruoli dell' . CP_1
4. Anche la domanda risarcitoria non può essere accolta e va rigettata.
Il ricorrente rivendica il risarcimento del danno corrispondente alla differenza fra quanto egli dovrebbe versare per una domanda di riscatto e quanto avrebbe, invece, pagato nell'ipotesi in cui la domanda depositata nel 1992 fosse stata presa in esame e correttamente riscontrata all'epoca.
Tuttavia, e ciò appare avere natura assorbente, nel caso concreto non è stata presentata alcuna nuova domanda di riscatto da parte del ricorrente, sicchè non vi è alcuna prova del pregiudizio da risarcire, senza, peraltro, considerare che la tardività del riscatto è dipesa in maniera concorrenziale dall'inerzia che il ricorrente ha serbato per oltre 30 anni, senza in alcun modo mostrare di coltivare ed azionare il proprio interesse, mediante la notifica di atti interruttivi di messa in mora nei confronti dell' . CP_1
In definitiva sintesi il ricorso va rigettato integralmente.
5. Considerata la presenza di orientamenti contrastanti, le spese di lite vanno compensate integralmente. se di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi di cui al D.m. n,
147 del 2022, ridotte del 50% stante la semplicità della causa, e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 356/2025, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 3.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 03/06/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 6.6.1964 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Giulianova (TE), alla Via G. Galilei n. 236a presso e nello studio dell'Avv.
Marina Giancola (C.F.: ; P.I.: ) del Foro di Teramo, che C.F._2 P.IVA_1
lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti: da Email_1
considerarsi domicilio digitale ai sensi e per ogni effetto di legge
RICORRENTE
Contro
l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande 21
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Capannolo (cf: P.IVA_2
; pec: t) ed C.F._3 Email_2 CP_2
(cf: ), giusta procura generale alle liti per atto dott.
[...] C.F._4 Per_1
Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024, racc. n. 7313, con i quali
[...] elettivamente domicilia presso l'Avvocatura INPS della Sede di Teramo in C.so San CP_1
Giorgio , 14- 16 (fax: 0861 336419). Il sottoscritto Procuratore dichiara che le comunicazioni di cancelleria potranno essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica t Email_2
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE: 1) accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità, inammissibilità e/o infondatezza del provvedimento in data 21.11.2023, Pratica nr. 14407/LA, emesso dall' Controparte_3
(C.F.: ; P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 P.IVA_3 sede legale in Roma, via Ciro il Grande, nr. 21, sede Provinciale in Teramo (TE), Via
Oberdan, n. 32, che il sig. (C.F.: , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] e residente in [...], ha il diritto di vedersi riconosciuta la domanda di riscatto del corso legale di laurea ex art.
13 D.P.R. 1092/1973 a decorrere dalla data della domanda presentata in data 14.10.1992 ed il conseguente calcolo della riserva matematica, respinta dall' 2) condannare CP_1 l' (C.F.: ; Controparte_3 P.IVA_2
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sede legale in Roma, P.IVA_3 via Ciro il Grande, nr. 21, sede Provinciale in Teramo (TE), Via Oberdan, n. 32, a riconoscere al ricorrente il diritto al riscatto del corso Parte_1 legale di laurea ex art. 13 D.P.R. 1092/1973 a far data dal 14.10.1992, ed al conseguente calcolo della riserva matematica e l'adempimento da parte dell'ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell'assicurato; IN VIA SUBORDINATA:
3) accertare e dichiarare che dal mancato riconoscimento del riscatto del corso legale di laurea ex art. 13 D.P.R. 1092/1973 a far data dal 14.10.1992 sono derivati all'esponente i danni, per comportamento contrario a buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., da quantificarsi in misura pari al maggior importo che il ricorrente dovrà versare all' per CP_1 il riscatto del corso legale di laurea per effetto di nuova domanda, ed al minor incremento pensionistico spettante in tal caso al ricorrente, da quantificarsi previa idonea CTU;
4) per l'effetto, condannare l' Controparte_3
(C.F.: P.I.: , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, sede legale in Roma, via Ciro il Grande, nr. 21, sede Provinciale in Teramo (TE), Via Oberdan, n. 32, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento dei suddetti danni, della somma pari al maggior importo che il ricorrente dovrà versare all' CP_1 per il riscatto del corso legale di laurea per effetto di nuova domanda, ed al minor incremento pensionistico spettante in tal caso al ricorrente, da quantificarsi previa idonea
CTU, o in quella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da valutarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
5) con rivalutazione monetaria e interessi come per legge dal sorgere del diritto al saldo;
6) con vittoria di spese e compensi legali di giudizio”
Parte resistente : “Voglia l'Ill. mo Tribunale di Teramo, rigettare integralmente CP_1 l'avverso ricorso in quanto illegittimo ed infondato e comunque non provato. In subordine da quanto sopra - qualora si ritenga che il ricorrente non sia incorso né nella prescrizione, né nella decadenza – dichiarare che l'onere del riscatto potrebbe - tutt'al più - calcolarsi con riferimento ai dati stipendiali del ricorrente alla data del 12 luglio 1997. Spese come per legge”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 19.2.2025 Parte_1
CP_
ha agito in giudizio al fine di impugnare il provvedimento del 21.11.2023,
[...]
2 Pratica nr. 14407/LA, chiedendo al Tribunale di Teramo di dichiarare il diritto al riconoscimento del riscatto del corso legale di laurea ex art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973 a decorrere dalla domanda amministrativa originariamente presentata all' sede di Milano CP_1
(e poi trasferita alla sede di Teramo) in data 14.10.1992, respinta dall'Istituto.
Ha chiesto, altresì, di condannare l' a riconoscere il diritto al riscatto del corso legale CP_1
di laurea ed a calcolare la riserva matematica, con conseguente adempimento da parte dell' agli obblighi di carattere tecnico amministrativo per soddisfare il suo interesse. CP_1
In subordine, ha chiesto di dichiarare che dal mancato riconoscimento del riscatto del corso legale di laurea ex art. 13 D.P.R. 1092/1973, a far data dal 14.10.1992, sono derivati i danni, per comportamento contrario a buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., da quantificarsi in misura pari al maggior importo che il ricorrente dovrà versare all' per il CP_1
riscatto del corso legale di laurea per effetto di nuova domanda, ed al minor incremento pensionistico spettante in tal caso al ricorrente, da quantificarsi previa idonea CTU, con conseguente condanna al relativo risarcimento del danno.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- Di aver conseguito il diploma ISEF, equiparato ai fini del riscatto al diploma di laurea in data 10.4.1987 presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica di L'Aquila;
- Di essere stato assunto in data 31.1.1989 a seguito di vincita del concorso presso l' Sede di Milano e che in data 19.3.1997 è stato trasferito dalla Sede di Milano CP_1
alla Sede di Teramo;
- Che in data 14.10.1992, stante la sussistenza di tutti i requisiti, avanzava domanda per il riscatto del corso legale di laurea ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 1092/1973;
- Che in data 7.10.2005 tale pratica veniva trasferita alla sede di Teramo;
- Che il periodo di studi è stato equiparato a quello svolto presso le Facoltà Pt_2
Universitarie, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 136/2002;
- Che nonostante i numerosi anni trascorsi, non di certo dipendenti dalla sua volontà, il quale semplicemente restava in attesa del responso dell'Ente invocato e del calcolo della relativa riserva matematica al fine di procedere con il dovuto pagamento e vedersi riconosciuti gli anni di studi presso l' , il medesimo ricorrente finiva per ricevere il Pt_2
rigetto della domanda così come avanzata, dopo ben 31 anni, soltanto con provvedimento in data 21.11.2023, in ragione della decorrenza di oltre 10 anni e 120 giorni dalla data della domanda amministrativa, senza atti interruttivi della prescrizione;
3 - Che in data 9-13.2.2024 presentava ricorso amministrativo, non riscontrato nel termine di 180 giorni.
In punto di diritto, premessa la giurisdizione del giudice adito e ricostruito il contesto normativo di riferimento, assumeva che così come, alla luce della giurisprudenza di legittimità, non potesse operare alcuna decadenza ex articolo 47 del D.P.R. n. 639 del 1970, per ragioni analoghe, alcune prescrizione poteva ritenersi decorrente, non sussistendo in capo al richiedente alcun diritto soggettivo suscettibile di prescrizione fino al momento del pagamento della riserva matematica calcolata e comunicata dall'istituto previdenziale, atteso che il momento della presentazione della domanda era rilevante solo per la quantificazione degli oneri economici gravanti sul lavoratore per il conseguimento del riscatto e cristallizza a quella data i parametri su cui effettuare il calcolo della necessaria riserva matematica.
In subordine riteneva che la condotta inerte dell' integrava violazione dei criteri e CP_1
canoni di buona fede e correttezza, come tali fonte di risarcimento del danno.
1.2. Si costituiva in giudizio l' di Teramo contestando il fondamento della CP_1
domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva la inammissibilità della domanda così come formulata, e nel merito eccepiva la decadenza ex articolo 47 del d.P.R. n. 639 del
1970 e comunque la prescrizione ordinaria decennale, assumendo che, fermo restando che il diritto a domandare il riscatto della laurea non si prescrive sino alla liquidazione della pensione, potendo il riscatto essere nuovamente chiesto ex adverso, tuttavia, si prescrivono gli effetti di una specifica domanda, così come da ultimo ritenuto anche dalla Corte di Appello di
Roma con la sentenza n. 1747/24, e da altra giurisprudenza di merito citata. Rispetto alla domanda risarcitoria l' ha eccepito la mancata presentazione di nuova domanda CP_1
amministrativa, mentre rispetto alla domanda principale ha altresì rilevato che alla data della presentazione della domanda nel 1992 la normativa vigente ( il DPR 1092/73) non consentiva la riscattabilità del diploma ISEF.
Concludeva, dunque, come sopra trascritto.
1.3. Così radicatosi il contradittorio, la causa è stata rinviata all'udienza del 3.6.2025 per tentativo di conciliazione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta contenuto nel decreto di fissazione udienza, le parti costituite hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate ed insistendo nelle richieste formulate. In particolare la
4 parte ricorrente ha chiesto la trattazione dell'udienza in altra modalità al fine di sollecitare la soluzione bonaria della lite, insistendo nelle richieste istruttorie, mentre l' ha dichiarato CP_1
di non poter aderire ad una soluzione bonaria della lite, insistendo nelle deduzioni ed eccezioni formulate.
2. La causa è prettamente documentale e come tale è suscettibile di immediata decisione, risultando, di converso, la prova orale articolata da parte ricorrente del tutto irrilevante.
Allo stesso modo, alla luce della posizione dell' , non risulta alcun margine per un CP_1
accordo bonario della controversia, non rendendosi utile alcun rinvio a tal fine.
3. Passando al merito della controversia, l'oggetto del contendere verte intorno al diritto rivendicato dal ricorrente di vedersi riconosciuto la domanda di riscatto del corso legale di laurea ex art. 13 D.P.R. 1092/1973 a decorrere dalla data della domanda presentata in data
14.10.1992 ed ottenere il conseguente calcolo della riserva matematica, o in subordine, ottenere il risarcimento del danno conseguente al comportamento inerte dell' , da CP_1 quantificarsi in misura pari al maggior importo che il ricorrente dovrà versare all' per il CP_1
riscatto del corso legale di laurea per effetto di nuova domanda.
In ordine all'istituto del riscatto di laurea, la Corte di Cassazione si è già pronunciata escludendo l'applicabilità della decadenza ex art. 47 del DPR m 639/1970 (pure eccepita dall' ), mentre nulla ha statuito in ordine alla prescrizione decennale delle conseguenze CP_1
della domanda di riscatto, su cui si è formato un contrasto giurisprudenziale nelle corti di merito.
Ebbene, alla luce dell'esame complessivo della fattispecie in parola, si ritiene di dover aderire a quell'orientamento in forza del quale, il diritto ad ottenere la formazione della propria posizione assicurativa mediante il pagamento della riserva matematica, prevista per il riscatto, che è cosa ben diversa dal diritto di riscatto, che, effettivamente, sorge con il definitivo pagamento del dovuto, è come qualsiasi altro diritto è soggetto a prescrizione decennale.
Più specificatamente, la Corte di Cassazione ha spiegato che il riscatto è istituto finalizzato a consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato (così Cass. nn. 18238 del 2002 e 16828 del
2019), e dunque attiene non al rapporto giuridico previdenziale propriamente detto, che sorge soltanto col verificarsi dell'evento protetto che dà titolo ai corrispondenti "trattamenti
5 pensionistici", ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto, in ultima analisi, il pagamento dei contributi previdenziali (rectius, della corrispondente riserva matematica L. n. 1338 del 1962, ex art. 13) e l'adempimento da parte dell'ente previdenziale di quegli obblighi di carattere tecnico-amministrativo utili a soddisfare il corrispondente interesse dell'assicurato (cfr. Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep.
02/07/2020), n.13630).
Per tale ragione si è ritenuto che la controversia concernente la sussistenza del diritto al riscatto del periodo di laurea non può considerarsi prima facie appartenente al novero delle controversie in materia di "trattamenti pensionistici", con la conseguenza che la stessa è escluda dall'ambito di applicazione della decadenza ex art. 47 del DPR m 639/1970.
Il fatto che non si tratti di controversia in materia di trattamenti pensionistici e che non sia applicabile la decadenza ex art. 47 del DPR m 639/1970, non esclude, però, che sia applicabile la disciplinare ordinaria in materia di prescrizione, in relazione, però, non al diritto al riscatto, ma in relazione agli effetti della domanda, e cioè inerenti il diritto ad ottenere la formazione della propria posizione assicurativa mediante il pagamento della riserva matematica, prevista per il riscatto.
Più in generale, come noto, l' art.2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, mentre l'art.2943 c.c. stabilisce che interrompe la prescrizione ogni atto che valga a mettere in mora il debitore.
Ai sensi dell'articolo 7 della L. 533/73, “la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato”.
Il diritto ad ottenere la quantificazione della riserva matematica, funzionale al successivo riscatto, richiede l'esperimento di un procedimento amministrativo e può essere fatto valere, come in effetti è avvenuto, con la presentazione della domanda amministrativa.
Al fine di completare il procedimento, la legge richiede un provvedimento di ammissione al riscatto e la determinazione della riserva matematica e solo con il successivo pagamento dell'importo dovuto, insorge il diritto al riscatto.
Nel caso di specie è mancata la collaborazione dell' resistente il quale non ha CP_3
adottato né il provvedimento di ammissione, né ha calcolato la rendita matematica.
A questo punto, stante la omissione dell' , il ricorrente, per poter ottenere la CP_1
soddisfazione del proprio diritto alla formazione della propria posizione assicurativa, avrebbe dovuto mettere in mora l'ente previdenziale inadempiente.
6 Di converso, a fronte della domanda amministrativa presentata in data 14.10.1992, non c'è stato alcun atto interruttivo della prescrizione, attivandosi il ricorrente solo a seguito del provvedimento formale di diniego dell' del 21.11.2023, a distanza di 31 anni, senza che CP_1
in tale arco temporale vi fosse stato alcun atto di messa in mora.
Neppure può giungersi a diverse conclusioni sulla scorta della giurisprudenza di
Cassazione menzionata in ricorso, che non concerne la prescrizione del diritto al riscatto
(ossia un istituto di portata generale, riferibile a ogni diritto), bensì quello la decadenza (di matrice eccezionale e applicabile solo ai diritti per i quali vi è una espressa previsione normativa).
Ne consegue che il diritto ad ottenere il riscatto, come formulato dal ricorrente, non può essere accolto perché estinto per prescrizione, nulla ostando alla ripresentazione della domanda.
La pretesa non appare fondata, quantomeno a far dalla presentazione della domanda amministrativa del 1992, sotto un ulteriore profilo.
Ed infatti, alla data del 14.10.1992 nella quale il ricorrente ha presentato la domanda di riscatto, il diploma ISEF - secondo la normativa vigente, rappresentata dal DPR n. 1092/1973, non era riscattabile, perché non era un titolo richiesto per accedere nei ruoli dell' . CP_1
Più in particolare, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del DPR 1092, rubricato “Periodi di studi superiori e di esercizio professionale”, “ il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento …”.
E' pacifico nel caso di specie che il diploma ISEF non è stato mai richiesto come titolo di studio per accedere ai ruoli . CP_1
Soltanto con il D.lgs n. 184 del 30.4.1997 è stata introdotta la facoltà di riscatto dei corsi legali di studio universitari, e quindi anche del diploma ISEF, anche se non richiesti per l'ammissione in servizio, con la precisazione, però, nella fase transitoria, che “nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo”.
7 Ne consegue che, nel caso di specie, alla data del 14.10.1992, di presentazione della domanda di riscatto da parte del ricorrente, in base al DPR n. 1092/1973 applicabile ratione temporis, il diploma ISEF non era riscattabile, perché non era un titolo richiesto per accedere nei ruoli dell' . CP_1
4. Anche la domanda risarcitoria non può essere accolta e va rigettata.
Il ricorrente rivendica il risarcimento del danno corrispondente alla differenza fra quanto egli dovrebbe versare per una domanda di riscatto e quanto avrebbe, invece, pagato nell'ipotesi in cui la domanda depositata nel 1992 fosse stata presa in esame e correttamente riscontrata all'epoca.
Tuttavia, e ciò appare avere natura assorbente, nel caso concreto non è stata presentata alcuna nuova domanda di riscatto da parte del ricorrente, sicchè non vi è alcuna prova del pregiudizio da risarcire, senza, peraltro, considerare che la tardività del riscatto è dipesa in maniera concorrenziale dall'inerzia che il ricorrente ha serbato per oltre 30 anni, senza in alcun modo mostrare di coltivare ed azionare il proprio interesse, mediante la notifica di atti interruttivi di messa in mora nei confronti dell' . CP_1
In definitiva sintesi il ricorso va rigettato integralmente.
5. Considerata la presenza di orientamenti contrastanti, le spese di lite vanno compensate integralmente. se di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi di cui al D.m. n,
147 del 2022, ridotte del 50% stante la semplicità della causa, e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 356/2025, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 3.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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