Sentenza 25 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/06/2004, n. 11879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11879 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA SC in proprio, difensore di se stesso e nella qualità di procuratore di SA OV, SA EP, SA AR, SA CL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA QUINTILIANO 9, presso lo studio dell'avvocato EP SA, anche questi ultimi difesi dall'avvocato SC SA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NO AR, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA NERAZZINI 5, presso lo studio dell'avvocato DILETTA BOCCHINI (STUDIO AVV. M. PAZIENZA), difesa dall'avvocato GAETANO CERULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 712/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 24/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/04 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.10,1991, TA, EP e SC SA, quali proprietari di un fabbricato dotato di terrazza-giardino da cui si era sempre esercitata la veduta sul fondo confinante di AR NO, convenivano costei di fronte al pretore di Avellino, lamentando che la predetta aveva iniziato la costruzione di un edificio in aderenza al terrapieno di proprietà di essi istanti in violazione delle distanze prescritte, chiedendo che fosse vietata la prosecuzione dell'opera.
Costituitasi la NO, che chiedeva la reiezione della domanda di controparte, il pretore adito rigettava la richiesta di sospensione, assegnando il termine perla riassunzione, che veniva attuata con atto del 13.4.1992, cui resisteva la convenuta.
Con sentenza in data 14/20.5.1996, il Tribunale adito rigettava la domanda, regolando le spese;
avverso tale decisione proponevano appello EP SA ed i successori di TA SA, GI, UD e RO RI TA SA, anche quale esercente la potestà genitoriale sul minore IO, cui resisteva AR NO.
Con decisione in data 1/24.3.2000, la Corte di appello di Napoli rigettava il gravame condannando gli appellanti al pagamento delle spese.
Osservava la Corte partenopea che rientrava nelle valutazioni discrezionali del tribunale assegnare un termine entro cui indicare i testi, cosa questa che comportava, in caso di inosservanza, decadenza dalla prova richiesta che non poteva pertanto essere riproposta in appello.
Pure infondata era poi la richiesta di nuova consulenza intesa ad accertare l'esistenza di un vano cantina con accesso dal muro di confine attraverso il fondo della NO, trattandosi di indagine meramente esplorativa e volta ad accertare una circostanza di fatto il cui onere probatorio incombeva sulla parte. Del pari priva di pregio sia la censura afferente alla dizione contenuta nell'atto per notar Sessa, stante che la genericità della stessa, priva di effetti giuridici, non contenendo riferimenti specifici alla invocata servitù di veduta.
Il muro da cui si pretenderebbe poi di esercitare la servitù ha poi funzione di contenimento del terrapieno che sovrasta la proprietà della NO: l'apparenza, necessaria per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, deve risultare in modo certo ed in equivoco in rapporto alla funzione normale e permanente dell'opera da ricercare nella natura stessa di essa, oggettivamente considerata.
Avverso tale sentenza, ricorrono per Cassazione CO SA, in proprio e quale procuratore di GI SA, EP, IO e UD SA sulla base di tre motivi;
resiste con controricorso AR NO. I ricorrenti hanno altresì presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, ci si duole di violazione degli artt. 61,191, e 244 c.p.c. nonché, genericamente, dei principi generali in tema di interpretazione di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, oltreché di contraddittorietà ed illogicità di motivazione.
La censura attiene in primo luogo alla statuizione secondo cui le prove testimoniali proposte in prime cure e da cui gli odierni ricorrenti erano stati dichiarati decaduti per inosservanza del termine assegnato per l'indicazione dei testi non poteva essere riproposta in appello. A parte il fatto che l'assegnazione di un termine por l'indicazione dei testi da parte del giudice istruttorio è assolutamente discrezionale e non richiede motivazione e che non è pertanto censurabile in sede di legittimità (cons. Cass. 3.7.1992, n. 8157), la declaratoria di decadenza dalla prova richiesta in primo grado ne preclude la riproposizione in appello (arg. ex Cass. 30.10.198), n. 5754). Tanto è sufficiente a ritenere insussistente la violazione di legge così denunciata, tenuto conto del principio tempus regit actum in materia processuale.
Con riferimento poi alla consulenza tecnica di ufficio ed al diniego di disporre una in grado di appello, come richiesto, devesi rammentare che la Corte ha ampiamente motivato il perché non abbia ritenuto di avvalersi della facoltà che a tali fini le era conferita dalla legge e che praticamente tutte le circostanze indicale in ricorso che avrebbero dovuto indurre la Corte partenopea a dispone tale strumento erano certamente suscettibili di dimostrazione mediante opportune prove, che era onere della parte far assumere. Consegue che il primo motivo deve essere respinto.
Il secondo mezzo (violazione dell'art. 347, 3^ comma, c.p.c., nonché contraddittorietà ed illogicità di motivazione) attiene al fatto che non sarebbe stato acquisito al fascicolo di ufficio quello relativo alla fase cautelale, che avrebbe avuto importanza onde consentire l'esame della C.T.U. ivi contenuta. Gli stessi ricorrenti ammettono che la relativa richiesta, in appello, è stata avanzata solo in sede di discussione, quando cioè l'istruttoria doveva ritenersi chiusa, cosa questa di per sè sufficiente a rendere infondato il motivo di ricorso;
in ogni modo, era facoltà detta parte riportare nelle comparse conclusionali, i punti controversi o contestali di detta consulenza onde sottopone gli stessi all'attenzione dei giudici di appello: il non averlo fatto o comunque il non aver dimostrato, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, la diversa realtà stimata utile ai fini del decidere non inficia la validità della decisione adottata, congruamente motivata;
anche tale mezzo non merita pertanto accoglimento.
Il terzo motivo (violazione dell'art. 1362 c.p.c. e dell'art. 113 c.p.c., nonché illogicità di motivazione) si diparte dall'affermazione secondo cui esisteva un muletto di parapetto oltre il terrapieno, da cui poteva esercitarsi l'affaccio integrante la servitù di veduta;
giova ripetere che tale dato, obiettivo, era certamente dimostrabile con prove che la parte onerata non ha fornito, donde l'ininfluenza di ogni ulteriore considerazione sul punto e la palese tendenza a voler dimostrare con la C.T.U. circostanze di immediata percezione che non necessitavano certo di particolari cognizioni tecniche, come ha esattamente evidenziato la Corte territoriale.
Il riferimento all'art. 1362 c.c. poi, attiene alla frase contenuta nel rogito del 1966, giudicata dalla Corte napoletana di stile, genetica e come tale inidonea costituire un diritto reale. Va rammentato che l'interpretazione delle clausole contrattuali appartiene alla discrezionalilà del giudice del merito e che è censurabile in Cassazione solo evidenziando quali sarebbero i canoni ermeneutici che si assumono violati (v. Cass. 2.2.1996, n. 914);
nella specie ci si limita a contrapporre a quella contenuta nella sentenza impugnata una diversa chiave di lettura che maggiormente conviene alla tesi sostenuta, cosa questa inidonea a svilire la argomentazione poste a base della decisione adottata, che appare congruamente e condivisibilmente motivata sotto ogni profilo. Sulle considerazioni finali che sostengono la violazione dell'art. 113 c.p.c., va ricordato che il provvedimento che dispone o denega la
C.T.U. è incensurabile in Cassazione ove il giudice abbia congruamente motivato al riguardo (v. Cass. 21.7.1995, n. 7964); le considerazioni svolte dimostrano ampiamente che la Corte napoletana, definendo indagine meramente esplorativa la consulenza richiesta ed evidenziando che la stessa non può essere utilizzata per esonerare le parti dall'onus probandi, ha compiutamente assorto a tale incombente, sicché tale ordine di censure non può essere accolto nè con riferimento alla violazione di legge ne' al vizio di motivazione;
anche tale mezzo deve essere pertanto disatteso e con esso il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagamento delle spese che liquida in 100,00 euro, oltre a 1.000,00 euro per onorari, nonché accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2004