Sentenza 2 agosto 2003
Massime • 3
In caso di licenziamento nullo per difetto di forma scritta, derivano in capo al datore di lavoro l'obbligo di reintegrazione e le altre conseguenze dettate dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, tra le quali l'obbligo del pagamento della retribuzione dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.
Anche quando il lavoratore illegittimamente licenziato, con atto di licenziamento nullo, abbia chiesto, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge n. 300 del 1970, la corresponsione, in luogo della reintegrazione, della indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto (fermo il diritto al risarcimento del danno), può ugualmente tenersi conto dell'aliunde "perceptum" da parte del lavoratore, ai fini della determinazione di quanto effettivamente dovuto dal datore di lavoro a titolo di risarcimento.
Il divieto di proporre domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado, ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento da un evento che, seppur necessariamente collegato con la situazione processuale, sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e prima della proposizione dell'appello. (Fattispecie relativa a sentenza di primo grado contenente l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato e ad esercizio in appello, da parte del lavoratore, della facoltà di opzioni per l'indennità prevista dall'art. 18 legge 18 marzo 2000 del 1970).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11795 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE UP s.p.a., in persona dell'Amministratore delegato Dott. Carlo Giraldi, elettivamente domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele II, n. 326 presso l'avv. prof. Carlo Scognamiglio, che unitamente all'avv. Marina Tabacchi, la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
OB NU, elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito n. 50 presso l'avv. Bruno Cossu, che unitamente all'avv. Renato Fracassi la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 7 del 26.1.2000, reg.
gen. n. 2117/99;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Claudio Scognamiglio e Bruno Cossu;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.1.2000 il Tribunale di Treviso, decidendo sui contrapposti appelli proposti dalla TO OU s.p.a e da BO NU avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello della TO ed accoglieva quello della BO, condannando la TO al pagamento della retribuzione dal 13.9 al 22.10.1997 e della indennità sostitutiva della reintegrazione, pari a quindici mensilità delle retribuzione globale di fatto. Osservava in motivazione che dalla lettera 16.5.97, inviata dalla Sistemi Azienda s. coop. a r.l. alla TO, si rilevava che oggetto del rapporto tra le due parti era la fornitura di manodopera e non di servizi, che la BO era stata assunta dalla cooperativa lo stesso giorno in cui era stata inviata a lavorare presso lo spaccio Nordica della TO ed era stata addetta ad attività di vendita proprie dello spaccio. Concludeva che sussisteva nella specie un'interposizione nelle prestazioni di manodopera, vietata dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, circostanza confermata anche dalla deposizione dei testi escussi.
Riteneva, quindi, che, per effetto della citata disposizione di legge, la BO doveva essere considerata dipendente della TO e che, in relazione alle sue mansioni di addetta alla vendita, doveva essere inquadrata nel secondo livello del contratto collettivo, ritenendo applicabile solo al personale addetto alla produzione e senza esperienza nel settore la clausola contrattuale che prevede l'inquadramento nel primo livello per un anno dei neoassunti.
Riteneva nullo il licenziamento della BO, perché non intimato per iscritto dall'effettivo datore di lavoro, ed inefficaci nei riflessi del rapporto di lavoro, le dimissioni dalla cooperativa della BO socia lavoratrice. Conseguiva il diritto della BO alle retribuzioni dal 13.9 al 22.10.1997. Riteneva che l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione fosse stata fatta tempestivamente nei trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di primo grado con l'atto di appello. Rilevava, infine, che la natura fissa dell'indennità escludeva che avesse rilevanza l'"aliunde percepitati ".
Propone ricorso per Cassazione affidato a cinque motivi la TO, illustrato poi con memoria, resiste con controricorso la BO. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, deducendo la violazione dell'art. 102 c.p.c. in rel. art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c, la società ricorrente assume la nullità del procedimento e della sentenza, non essendosi provveduto nel giudizio di merito alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell'interponente Cooperativa Sistemi Azienda coop. a r.l. La censura è infondata.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 14897 del 2002, componendo il contrasto di giurisprudenza sul punto, hanno escluso la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti della interponente.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. n. 1369 del 1960 ed il vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la ricorrente lamenta l'erronea interpretazione della lettera contratto e della prova testimoniale. Da questa risulterebbe che l'attività dei dipendenti della cooperativa era di disporre la merce nel magagno e che la BO era la referente nei confronti dell'azienda della cooperativa, che aveva fornito anche alcuni carrelli e tranpallets. Le censure sono infondate.
Dal brano della lettera contratto, riportato in ricorso, non risulta un diverso oggetto del medesimo da quello della fornitura di manodopera. Non sono, infatti, indicati opere o servizi come oggetto dell'appalto, ma il numero del personale da fornire per ogni mese per generiche mansioni di prelievo, imballo ed ubicazione prodotti. Dalle deposizioni trascritte non risulta che l'attività dei dipendenti della cooperativa fosse diretta da dipendenti della medesima. La presenza di un referente della cooperativa non dimostra tale direzione, essendo connessa alle necessità di gestione dell'appalto vietato. Non appare illogica la motivazione della sentenza impugnata ove ha desunto anche dalla commisurazione del corrispettivo ad ore di lavoro che l'oggetto del medesimo fossero la sole prestazioni di manodopera. Il tipo di attività promiscuo della BO, sistemazione merce nel magazzino e vendita, è stata accertata in sentenza sulla base della deposizione dell'addetto alle relazioni industriali della società ricorrente, con vantazione di fatto che, essendo immune da vizi logici, è incensurabile in questa sede.
Con il terzo motivo la TO, denunciando il vizio di motivazione, lamenta l'inquadramento della BO nel secondo livello del contratto collettivo, mentre la declaratoria contrattuale del primo livello comprende, oltre i lavoratori di manovalanza e pulizia, anche "i lavoratori nuovi assunti per la prima volta nel settore per un periodo di parcheggio non superiore a 12 mesi". La censura è fondata.
La motivazione della sentenza impugnata è viziata giuridicamente e logicamente perché, in contrasto con la trascritta lettera del contratto collettivo ed in mancanza di ogni altra ragione, ha ritenuto apoditticamente che il periodo di parcheggio nel primo livello fosse richiesto solo per gli addetti alla produzione e non per tutti i neoassunti, quali la BO, addetti a mansioni diverse.
Con il quarto motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1223, 1226 c.c., 18 legge n. 300 del 1970 ed il vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la ricorrente censura il capo della sentenza che condanna la ricorrente al pagamento delle retribuzioni dalla data del 13.9 al 22.10.1997, pur essendo esclusa la sussistenza di un licenziamento ad opera della TO e senza avere accertato una precedente offerta della prestazione lavorativa, e per non avere tenuto conto dell'aliunde perceptum, eccezione da porsi in relazione, non all'indennità sostitutiva della reintegrazione, ma al capo risarcitorio della domanda.
Il primo profilo di censura è infondato. Il Tribunale ha accertato in fatto che la BO fu allontanata dal posto di lavoro presso la TO il 13.9.1997, senza una comunicazione scritta di licenziamento. Non è censurabile sul piano giuridico la ricostruzione di questo comportamento, fatta dal Tribunale, come licenziamento nullo per la mancanza della forma scritta. Da esso derivavano per l'effettivo datore di lavoro l'obbligo di reintegrazione e le altre conseguenze del licenziamento nullo fissate dall'art. 18 della legge n.300 del 1970, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, tra le quali l'obbligo del pagamento della retribuzione dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, per il quale non era necessaria l'offerta della prestazione da parte della ricorrente alla TO, avvenuta il giorno 22 del mese successivo.
Fondato è, invece, il secondo profilo con il quale viene censurata la esclusione della possibilità di tener conto del fatto che la lavoratrice, dopo il licenziamento, aveva trovato altro lavoro, in relazione al carattere fisso e forfetario della indennità sostitutiva prevista dell'ultimo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Questa indennità, come risulta del tenore della norma, che recita: "Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data facoltà di chiedere in sostituzione della reintegrazione una indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto, non tiene luogo del risarcimento, come quella prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 2 della legge n. 108 del 1990, ma della reintegrazione nel posto di lavoro. L'aliunde perceptum, eccepito dalla datrice di lavoro, era logicamente e cronologicamente collegato al danno liquidato dalla sentenza di primo grado, in conformità della previsione dell'art. 18 per il periodo dal licenziamento alla reintegrazione. La sentenza impugnata, in accoglimento dalla domanda della lavoratrice, ha sostituito alla reintegrazione il pagamento della indennità, ma non ha modificato il capo della sentenza che liquidava il danno, se non nella identificazione nel pagamento della indennità sostitutiva, in luogo della effettiva reintegrazione, del termine finale del periodo da risarcire.
La sentenza impugnata nel capo, che ha illogicamente escluso la computabilità dell'aliunde perceptum sul solo rilievo del carattere forfettario della indennità sostitutiva della reintegrazione, è erronea in diritto e va cassata.
Con il quinto motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 437 c.p.c., 18 della legge n. 300 del 1970 ed il vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la ricorrente afferma che l'opzione per la indennità sostitutiva, anche ad ammettere che non possa essere esercitata con l'atto introduttivo, non può certamente essere esercitata con l'appello, trattandosi di domanda nuova. Nega che l'obbligazione relativa alla indennità fosse alternativa a quella della reintegrazione, avendo invece natura di forfettizzazione del valore della perdita del posto di lavoro. Le censure sono infondate.
Emessa dal Pretore la sentenza contenente l'ordine di reintegrazione, si verificarono, con la comunicazione di essa, i presupposti per l'esercizio della facoltà di opzione prevista dall'art. 18 citato per la indennità in luogo della reintegrazione. La proposizione della domanda di opzione in appello non è preclusa dall'art. 437 c.p.c. in quanto: "Il divieto di domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado, ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento in un evento che, seppur necessariamente collegato con la situazione processuale, sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e prima della proposizione dell'appello." (Cass. n. 9731 del 1998). In conformità di questi principi, che rispondono ad esigenze di economia processuale, si deve ritenere l'ammissibilità in appello della domanda della indennità. L'indennità, come risulta chiaramente dal testo dell'ultimo comma dell'art. 18, è l'equivalente della ricostituzione del rapporto di lavoro e non anche del danno per il periodo dal licenziamento alla reintegrazione effettiva o pagamento della indennità.
In conclusione vanno accolti il terzo e, per quanto di ragione, il quarto motivo, mentre vanno rigettati gli altri.
La sentenza impugnata va rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Venezia. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di
Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e, per quanto di ragione, il quarto motivo del ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2003