Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11795
CASS
Sentenza 2 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In caso di licenziamento nullo per difetto di forma scritta, derivano in capo al datore di lavoro l'obbligo di reintegrazione e le altre conseguenze dettate dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 108 del 1990, tra le quali l'obbligo del pagamento della retribuzione dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.

Anche quando il lavoratore illegittimamente licenziato, con atto di licenziamento nullo, abbia chiesto, ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, della legge n. 300 del 1970, la corresponsione, in luogo della reintegrazione, della indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto (fermo il diritto al risarcimento del danno), può ugualmente tenersi conto dell'aliunde "perceptum" da parte del lavoratore, ai fini della determinazione di quanto effettivamente dovuto dal datore di lavoro a titolo di risarcimento.

Il divieto di proporre domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado, ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento da un evento che, seppur necessariamente collegato con la situazione processuale, sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e prima della proposizione dell'appello. (Fattispecie relativa a sentenza di primo grado contenente l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato e ad esercizio in appello, da parte del lavoratore, della facoltà di opzioni per l'indennità prevista dall'art. 18 legge 18 marzo 2000 del 1970).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11795
    Data del deposito : 2 agosto 2003

    Testo completo