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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) IU PO Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) CA EL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 545 dell'anno 2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
OS Di VO (pec: Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , entrambe n.q. di eredi legittime di
[...] C.F._2
nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
30.9.2020, rappresentate e difese dall'avv. Maurizio Di Benedetto (pec:
Email_2 appellata
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 2
dall'avv. Maurizio Di Benedetto (pec: Email_2 interveniente volontaria
Conclusioni per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
Preliminarmente
Sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 cpc.
Ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito in primo grado (Tribunale di Agrigento) e rimettere le parti dinanzi al giudice territorialmente competente, ovvero innanzi al Tribunale di Patti;
Nell'ipotesi in cui Codesto Giudice del gravame dovesse ritenere come esattamente incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, in accoglimento della eccepita eccezione di disintegrità del contraddittorio rimettere le parti innanzi al Tribunale di primo grado ordinando a parte attrice la citazione in giudizio del litisconsorte necessario.
Nel merito
Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1230/2021 del 26.11.2021 depositata in pari data, resa del Tribunale di Agrigento, Giudice Unico Dott.ssa Federica Bonsangue, nel giudizio recante il numero di R.G. n. 1449/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ritenere dichiarare che malgrado si sia avverata la condizione sospensiva apposta al contratto in Notaio del Per_2
09.10.2017 (Rep. 36979 e racc. 14178) questo va rescisso perché concluso in violazione degli artt. 1447 e 1448 c.c. Ritenere e dichiarare, in conseguenza, come non avvenuto il passaggio di proprietà dei beni immobili oggetto dello stesso atto notarile”.
Per l'effetto, disattendere tutte le istanze ed eccezioni sollevate dall'appellato 3
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
In via istruttoria
Con riserva espressa di articolare ogni e più opportuno mezzo istruttorio nei termini di rito, anche alla luce del comportamento processuale che verrà assunto da controparte si chiede l'ammissione delle richieste istruttore immotivatamente non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa oltre il rimborso forfettario per spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per la parte appellata:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Preliminarmente rigettare, per i motivi indicati in premessa, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ricorrendo
l'ipotesi di cui all'art. 351, quarto comma, cod. proc. civ., ritenuta matura la causa per la decisione, provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, del codice di rito civile.
Dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, nel merito rigettare, perché infondato sia in fatto che in diritto, l'appello proposto dalla società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Parte_1
1230 del 26 novembre 2021, della quale si chiede la conferma.
Subordinatamente all'eventuale accoglimento del presente appello e, pertanto, della pronuncia di rescissione richiesta dalla società Parte_1
accogliere la domanda avanzata in primo grado dal sig.
[...]
(oggi eredi), che viene qui riproposta ai sensi e per gli effetti Persona_1 di cui all'art. 246 cod. proc. civ. e, pertanto, subordinare l'annullamento della transazione de qua alla preventiva corresponsione da parte della Parte_2 in favore del sig. (oggi eredi) della somma di € 300.000,00 CP_2 4
corrispondente al doppio della caparra rilasciata al momento della stipula del preliminare di compravendita del 13.8.2009; in linea ancor più subordinata, subordinare l'annullamento della transazione de qua alla preventiva corresponsione da parte della società in favore del sig. Parte_2
(oggi eredi) della somma di € 150.000,00 corrispondente alla caparra CP_2 rilasciata al momento della stipula del preliminare di compravendita del 13.8.2009.
In entrambi i casi, statuire che la mancata corresponsione della somma nel termine perentorio che vorrà assegnare, comporterà il trasferimento definitivo della proprietà degli immobili in favore del sig. (oggi eredi) così come CP_2 previsto nella transazione de qua.
Subordinatamente all'eventuale accoglimento delle richieste istruttorie avanzate da controparte, ammettere la prova contraria richiesta dal sig. CP_2
(oggi eredi) con memoria ex art. 183, IV comma, n. 3, c.p.c., del 24 giugno 2020.
Condannare la società appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Conclusioni per l'interveniente volontaria:
“VOGLIA LA CORTE ECC.MA
Dare atto che la sig.ra , per l'eventualità che ne venisse acclarata CP_1 la qualità di litisconsorte necessario, interviene volontariamente nel presente gravame, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., dichiarando di accettare la causa nello stato in cui si trova e chiedendo che l'impugnazione della società
[...] venga decisa con la conferma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Agrigento n. 1230 del 26 novembre 2021.
Condannare la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alle spese e compensi del presente grado di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al Tribunale di Agrigento la società Persona_1 5
esponendo: che con atto di transazione in Pt_1 Parte_1
Notar del 9.10.2017, rep. n.36978, racc.14178, n.q. Persona_3 Persona_4 di amministratore unico e legale rappresentante della società convenuta, aveva trasferito al medesimo la proprietà dei beni immobili (specificamente CP_2 indicati nell'atto introduttivo) costituenti porzione del complesso immobiliare sito in Patti nella contrada Cuturi-Rasola; che, essendo stato il piano di lottizzazione comprensivo dei detti beni già posto sotto sequestro dell e, quindi, confisca CP_3 giusta sentenza del Tribunale di Patti del 15.5.2013, le parti avevano convenuto che
“il presente Atto deve intendersi sottoposto alla condizione sospensiva retroattiva del positivo esito dell'impugnazione del sopra citato Provvedimento;
in tal caso, al momento dell'eventuale dissequestro degli immobili in oggetto il IG Persona_1
diverrà pieno proprietario degli stessi con efficacia ex tunc. Inoltre le
[...]
Parti si impegnano ad addivenire immediatamente dopo il definitivo dissequestro alla stipula di un Atto di constatazione dell'avvenuto verificarsi della presente condizione sospensiva”; che con sentenza n.1807/2018 passata in giudicato la Corte
d'Appello di Messina aveva revocato la predetta confisca e il decreto di sequestro preventivo;
che si era quindi avverata la citata condizione prevista nell'atto; di avere pertanto formalmente invitato la società avversaria a comparire avanti il
Notaio e che, però, vani e infruttuosi erano rimasti i numerosi e Persona_3 reiterati tentativi bonari per addivenire alla stipula del suddetto atto di constatazione. Domandava pertanto dichiararsi l'avveramento della condizione sospensiva contenuta nel citato atto notarile di transazione e dichiararsi, dunque,
l'intervenuto acquisto da parte di della piena e libera proprietà Persona_1 dei beni immobili indicati nel citato atto pubblico a decorrere dal 9.10.2017.
Si costituiva la convenuta, preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito trovandosi i beni oggetto del contestato trasferimento nel territorio di Patti. Eccepiva poi la rescindibilità dell'atto di transazione assumendo: che tale atto non sarebbe mai stato sottoscritto da n.q. Persona_4 6
se non fosse stato “costretto” dalla contemporanea pendenza di una istanza di fallimento, presentata dalla controparte, in danno di moglie di Persona_5
e titolare di altra ditta individuale esercente attività di commercio Persona_4 di abbigliamento;
che il ricorrente aveva indotto a sottoscrivere l'atto di transazione ottenendo, previa rinunzia alla detta istanza di fallimento, il trasferimento degli immobili, già oggetto del preliminare stipulato il 13.8.2009, per il corrispettivo di
€.150.000,00, già pagato quale acconto prezzo alla stipula del preliminare, e non quello pattuito (di €.350.000,00); di avere i coniugi e pur di Per_4 Persona_5 evitare il fallimento di quest'ultima, accettato di compensare il prezzo della compravendita dovuto alla società con un presunto credito vantato dall'avversario nei confronti della diversa persona fisica, rinunciando per parte sua Persona_1
al presunto credito vantato nei confronti di e all'azione di
[...] Persona_6 risoluzione del contratto preliminare intervenuto con la Parte_1 con la chiesta restituzione del doppio della caparra. Sosteneva, quindi,
[...] che la transazione era stata conclusa da per evitare alla moglie Parte_3
l'imminente pericolo all'attività e al patrimonio personale di quest'ultima, costituito dall'istanza di fallimento, e che tale circostanza era ben conosciuta dall'avversario, il quale per tale motivo era riuscito ad ottenere condizioni contrattuali inique.
Invocava dunque l'operatività della disciplina prevista dagli artt. 1447 e 1448 c.c. e domandava, in conclusione, previa declaratoria di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Patti, nel merito, in caso di ritenuta competenza del
Tribunale adito, ritenere e dichiarare come non avvenuto il passaggio di proprietà dei beni immobili oggetto dell'atto notarile.
Alla prima udienza, il difensore di parte attrice eccepiva la prescrizione dell'azione di rescissione, domandando altresì pronunciarsi, in caso di rescissione del contratto, la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo in precedenza versato dall'attore.
La causa, previa conversione del rito, veniva istruita in via documentale e, 7
dunque, decisa con sentenza n. 1230/2021 con cui il Tribunale di Agrigento, affermata la propria competenza in applicazione dell'art. 20 c.p.c., escludeva, quanto all'eccezione riconvenzionale di rescissione, seppur tempestiva, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1447 c.c. – atteso che il pericolo rilevante ai fini della menzionata disciplina deve consistere in un pericolo di danno grave alla persona e non già in un pregiudizio di natura patrimoniale, quale quello prospettato dalla società convenuta – e, inoltre, la concreta operatività del rimedio ex art. 1448
c.c. posto che in base all'art. 1970 c.c. la transazione non può essere impugnata per causa di lesione;
indi, appurato l'avveramento, peraltro non contestato dalla convenuta, della condizione sospensiva dedotta in contratto, stante la revoca del sequestro e della confisca in forza della sentenza della Corte d'Appello di Messina, con conseguente efficacia retroattiva del trasferimento, accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'avveramento della condizione sospensiva apposta alla transazione stipulata con l'atto pubblico del 9.10.2017, rep. n.36978, racc.14178; rigettava le altre domande ed eccezioni;
condannava la convenuta alla refusione delle spese processuali in favore della parte attrice.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame la Parte_1
[...]
Si sono costituite e , quali eredi legittime di CP_1 Controparte_2
(deceduto il 30 settembre 2020), contestando l'appello e Persona_1 chiedendo, quindi, la conferma dell'impugnata sentenza, con riproposizione altresì ex art. 346 c.p.c., in caso di accoglimento del gravame e di pronuncia di rescissione, delle domande tese a subordinare l'annullamento della transazione alla preventiva corresponsione da parte dell'avversaria della somma di € 300.000,00 corrispondente al doppio della caparra rilasciata al momento della stipula del preliminare di compravendita del 13.8.2009, ovvero della somma di € 150.000,00 corrispondente alla caparra rilasciata al momento della stipula del detto preliminare, statuendosi in entrambi i casi il trasferimento definitivo della proprietà degli 8
immobili in favore degli eredi di per l'ipotesi di mancata Parte_4 corresponsione della somma nell'assegnando termine perentorio. ha anche depositato un distinto atto di intervento ivi dichiarando, CP_1
“per l'eventualità che ne venisse acclarata la qualità di litisconsorte necessario … di accettare la causa nello stato in cui si trova e chiedendo che sia decisa con la conferma della sentenza di primo grado”.
Con ordinanza del 27 aprile 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti del termine di giorni cinquantacinque per il deposito delle comparse conclusione e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
* * *
3. L'appellante reitera, con il primo motivo, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Agrigento;
assume che la presente controversia attiene a diritti reali su beni immobili e che, venendo in rilievo un atto ad effetti reali e non meramente obbligatori, dovrebbe trovare applicazione l'art. 21 c.p.c.
Con il secondo motivo, è contestato il mancato accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di rescissione dell'atto notarile di transazione;
secondo l'impugnante, la controparte, a fronte di un credito derivante da un contratto estimatorio stipulato con e oggetto dell'istanza di fallimento Persona_7 presentata dal medesimo in danno della predetta avrebbe CP_2 Per_7 approfittato del grave stato di difficoltà economica in cui versavano i coniugi e quest'ultima già destinataria dell'istanza di fallimento, Per_4 Per_7 pretendendo il trasferimento dei cespiti immobiliari, peraltro appartenenti ad una terza persona giuridica, del valore di oltre il triplo del credito vantato.
E' poi reiterata, con il terzo motivo di impugnazione, l'eccezione di rescissione ex art. 1448 c.c. per cui erroneo sarebbe, a dire dell'appellante, il richiamo operato dal primo Giudice alla regola di cui all'art. 1970 c.c., tenuto conto 9
altresì della disciplina delineata dall'art. 1971 c.c.
Con il quarto motivo, la lamenta la Parte_1 disintegrità del contradditorio, non avendo partecipato al giudizio la moglie di atteso che, all'epoca della stipula della transazione, i detti Persona_1 coniugi si trovavano in regime di comunione legale.
Con l'ultimo motivo di gravame, è richiesto un nuovo regolamento delle spese processuali all'esito complessivo della lite.
4. L'impugnativa deve essere respinta.
4.1. Va preliminarmente ribadita la competenza territoriale del Tribunale di
Agrigento adito nel pregresso grado, non potendo trovare applicazione nel caso in esame la regola di cui all'art. 21 c.p.c., come invece preteso dall'appellante.
Le cause relative a diritti reali su beni immobili che rientrano nella speciale competenza territoriale prevista dall'art. 21 c.p.c. sono da intendersi in senso stretto, con esclusione delle controversie che, pur avendo per oggetto beni immobili, non riguardano diritti reali;
non possono ricondursi, dunque, nell'alveo applicativo dell'art. 21 c.p.c. le azioni relative a rapporti contrattuali che hanno per oggetto beni immobili, trattandosi di azioni di natura personale fondate su un rapporto giuridico obbligatorio per le quali, quanto alla competenza territoriale, operano le previsioni degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Tra tali azioni si annoverano quelle di adempimento, annullamento, risoluzione, simulazione, nullità, anche quando venga chiesta la restituzione di un bene immobile, mentre si applica l'art. 21 c.p.c. in caso di azioni di rivendicazione e azioni di accertamento relative a diritti reali su beni immobili.
Ed invero, per aversi una causa relativa a diritti reali su beni immobili ai fini della speciale competenza territoriale di cui all'art. 21 c.p.c. non è sufficiente che la domanda abbia una qualsiasi relazione giuridica con un immobile, bensì occorre che la domanda sia connotata da una stretta connessione logica e giuridica con un diritto reale immobiliare, involga cioè l'accertamento positivo o negativo o i modi di costituzione del medesimo o le posizioni soggettive, attive e passive che 10
direttamente ne derivano, mentre qualora la controversia abbia ad oggetto obbligazioni scaturenti da un accordo delle parti che ha nel contempo costituito un diritto reale ed ha imposto ai contraenti ulteriori autonome condotte idonee a renderne possibile l'esercizio, la competenza territoriale va determinata sulla scorta dei fori concorrenti degli artt. 18 e 20 c.p.c. (cfr. Cass. 11976/1998 e Cass.
13353/2006).
Nel caso in esame, la domanda proposta da è volta a Persona_1 ottenere l'accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva apposta all'accordo transattivo;
essa si configura pertanto come azione personale, in quanto diretta a far valere un effetto negoziale tra le parti;
l'effetto reale del trasferimento della proprietà deriverebbe non direttamente dalla pronuncia giudiziale bensì dal contratto e, in particolare, dagli effetti dell'avveramento della condizione i quali retroagiscono, ai sensi dell'art. 1360 c.c., al tempo in cui è stato concluso l'accordo.
L'azione è finalizzata ad accertare l'esistenza di un presupposto di efficacia del contratto e ha natura personale in quanto fondata su un rapporto obbligatorio, restando peraltro irrilevante ai fini che qui interessano l'efficacia reale o obbligatoria del contratto stesso e non essendo sufficiente, come detto, per potere qualificare un'azione come reale, che essa riguardi un diritto reale immobiliare o che abbia un nesso con un immobile (v. anche Cass. 3566/2024).
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto in concreto applicabile la regola delineata dall'art. 20 c.p.c. (con riferimento al luogo, Campobello di
Licata, in cui è stato stipulato il contratto oggetto di causa, v. l'atto di transazione nel fascicolo di entrambe le parti) atta a radicare la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Agrigento, tenuto conto peraltro del principio giurisprudenziale, affermato in fattispecie assimilabile a quella per cui è processo e, altresì, richiamato nella sentenza gravata, secondo il quale “l'azione con la quale il compratore, sulla base di un scrittura privata di compravendita di cui il venditore contesti la validità e la natura definitiva, domanda l'accertamento giudiziale della 11
validità del negozio e del conseguente suo diritto di proprietà o in subordine la sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, è azione personale (in quanto fondata su un rapporti obbligatorio) e non già reale per cui competente territorialmente a conoscere della stessa non è il giudice del forum rei sitae (articolo 21 c.p.c.) ma quello del foro generale delle persone fisiche e giuridiche o quello del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione
(articoli 18, 19 e 20 c.p.c.)” (Cass. 17665/2004).
4.2. Va ora trattata, per ragioni di ordine logico, la questione attinente alla supposta disintegrità del contraddittorio che deve, invero, ritenersi sostanzialmente superata in ragione dell'intervento volontario autonomamente dispiegato nella presente sede di gravame da coniuge del defunto (v. CP_1 Parte_4 anche nelle note di trattazione scritta depositate dall'appellante in date 3.4.2025 e
13.6.2025), con la contestuale dichiarazione della stessa interveniente “di accettare la causa nello stato in cui si trova”.
Mette appena conto richiamare sul tema il principio secondo cui “Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia” (Cass. 26631/2018 e, in senso conforme, tra le altre
Cass. 23701/2014, Cass. 9752/2011; v. anche Cass. S.U. 9006/2021).
4.3. Passando dunque al merito della controversia, può procedersi all'esame congiunto del secondo e del terzo motivo di gravame, tra loro strettamente connessi e attinenti alla dedotta violazione degli artt. 1447 e 1448 c.c.
I motivi devono essere disattesi. 12
Premesso che l'atto pubblico di transazione posto alla base dell'azione esperita da – vale a dire, l'atto di transazione in Notar Persona_1 Per_3
del 9.10.2017, rep. n.36978, racc.14178, registrato in Canicattì il 19.10.2017
[...]
n.4661 (v. nel fascicolo di entrambe le parti) – risulta stipulato esclusivamente tra quale legale rappresentante della società oggi appellante, e Persona_4
, ivi dando conto gli stipulanti del pregresso preliminare di Persona_1 vendita del 13.8.2009 intercorso tra le medesime parti nonché della successiva sottoposizione degli immobili a sequestro e poi a confisca, con l'intrapresa, da
, azione giudiziale per la risoluzione del preliminare e Persona_1 restituzione del doppio della caparra (R.G. 2526/2017) e degli impegni conseguentemente assunti in via transattiva dalle parti [la società a “cedere definitivamente a titolo di transazione al IG (…) gli Persona_1 immobili oggetto del preliminare di vendita del 13 agosto 2009, ad un prezzo inferiore a quello pattuito, mentre il IG , in virtù della Persona_1 riduzione del prezzo, … a rinunciare alla risoluzione del detto contratto ed alla restituzione del doppio della caparra”], va innanzi tutto confermato il rigetto dell'eccezione riconvenzionale di rescissione del contratto sollevata da
[...] in riferimento all'art. 1447 c.c., non essendo riconducibile alla Parte_1 nozione di “pericolo attuale di un danno grave alla persona” di cui al menzionato disposto normativo il pericolo nella specie paventato dall'impugnante, siccome connesso all'istanza di fallimento e, comunque, alle complessive condizioni economiche e patrimoniali della stessa società e/o della moglie dello stipulante.
Ed invero, al di là dell'eventuale connessione tra l'accordo transattivo de quo
e i rapporti altresì di credito-debito interessanti ulteriori soggetti (la AS s.r.l.
e la ditta Kolioucheva Elina), la nozione di pericolo, obiettivamente considerato, che assume rilevanza ai fini della rescissione del contratto, non è diversa da quella accolta nell'art. 54 c.p., come condizione di non punibilità, o nell'art. 2045 c.c., come motivo di esenzione da responsabilità (cfr. Cass. 2147/1951). Deve trattarsi 13
quindi di un pericolo riguardante la persona del contraente o altri, mentre non assume rilievo il pericolo sulle cose (cfr. Cass. 2471/1954): il danno che il contraente vuole evitare deve consistere in un pregiudizio ai diritti fondamentali della persona umana, come la vita e l'integrità fisica o altro diritto della personalità, mentre non è rilevante il danno al patrimonio (cfr. Cass. n. 2293/1960).
Quanto poi all'eventuale rescindibilità dell'atto transattivo per lesione ex art. 1448 c.c., premesso che i requisiti richiesti dalla norma attengono all'esistenza di una sproporzione qualificata tra le prestazioni (requisito oggettivo) e all'induzione della parte danneggiata da tale sproporzione a stipulare il contratto in ragione di uno stato di bisogno del quale l'altra parte abbia approfittato per conseguirne un vantaggio (requisiti soggettivi), osta alla concreta operatività del rimedio invocato dall'impugnante la natura del contratto per cui è lite nel quale, trattandosi di transazione, il rischio di sproporzione è connaturato alla stessa causa del negozio, vale a dire la composizione di una lite. Per tale ragione l'art 1970 c.c. – anch'esso opportunamente richiamato nella sentenza gravata – prevede espressamente la non impugnabilità per causa di lesione della transazione.
Ed infatti, il regolamento di interessi che si raggiunge con la transazione non ha per oggetto lo scambio tra attribuzioni patrimoniali, ma l'eliminazione della situazione di incertezza, sì che il riferimento al rapporto preesistente non può costituire la base per apprezzare un'eventuale lesione. In altri termini, la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti (cfr. tra le più recenti Cass. 7963/2020), e ciò preclude la possibilità di una valutazione oggettiva necessaria per accertare la proporzionalità delle attribuzioni onde verificare la sussistenza della lesioneultra dimidium ai sensi dell'art. 1448 c.c.
Va del resto considerato che il carattere commutativo del contratto di transazione non è escluso da un eventuale squilibrio economico delle prestazioni cui ciascuna parte si è obbligata in vista della definizione di tutti i possibili 14
contrasti, non essendo richiesto un rapporto di equivalenza fra datum e retentum (cfr. Cass. 5139/2003).
L'appellante non può, infine, ovviare alla preclusione derivante dall'applicazione della regola delineata dall'art. 1970 c.c., trasformando in sede di gravame la tutela rescissoria invocata nel giudizio di primo grado in pretesa di annullamento della transazione per temerarietà della lite ex art. 1971 c.c., fondata su di un petitum ed una causa petendi diversi da quelli prospettati in primo grado, con conseguente inammissibilità della nuova pretesa ex art. 345 c.p.c. (cfr. Cass.
3984/1999).
4.5. Così essendo, e nel ribadire la superfluità delle prove orali reiterate dalla
– comunque, inidonee a comprovare l'eventuale Parte_1
“temerarietà della lite”, vertendo essenzialmente i capitoli dedotti sul differente rapporto intercorso tra la s.r.l. AS e la ditta di Kolioucheva Elina, peraltro successivo alla stipulazione del preliminare del 13 agosto 2009 cui hanno fatto seguito i provvedimenti di sequestro e confisca dei beni oggetto di trasferimento, con la conseguente azione di risoluzione del preliminare e restituzione del doppio della caparra incoata da (R.G. 2526/2017) e da quest'ultimo Persona_1 rinunciata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 c.c., nel contesto dell'accordo transattivo per cui è processo – deve concludersi nel senso della integrale conferma della sentenza impugnata.
5. In ossequio al canone della soccombenza, la società appellante va condannata alla refusione delle spese del presente grado in favore di e CP_1
, in solido tra loro, che si liquidano come in dispositivo, in base Controparte_2 ai parametri di cui al d.m. 55/2024 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Stante il rigetto dell'impugnativa, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come 15
inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello interposto dalla società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1230/2021 pubblicata il 26 novembre 2021; condanna l'appellante a rifondere in favore di e CP_1 CP_2
, in solido tra loro, le spese del presente grado del giudizio che liquida in
[...] complessivi € 5.000,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre
2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 14.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
CA EL IU PO
Alla redazione della bozza della sentenza ha collaborato la dott.ssa Giulia CP_4
Di Natale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) IU PO Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) CA EL Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 545 dell'anno 2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
OS Di VO (pec: Email_1 appellante
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 CP_2
(C.F. , entrambe n.q. di eredi legittime di
[...] C.F._2
nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
30.9.2020, rappresentate e difese dall'avv. Maurizio Di Benedetto (pec:
Email_2 appellata
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ) rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 2
dall'avv. Maurizio Di Benedetto (pec: Email_2 interveniente volontaria
Conclusioni per l'appellante:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa
Preliminarmente
Sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza gravata ex art. 283 cpc.
Ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito in primo grado (Tribunale di Agrigento) e rimettere le parti dinanzi al giudice territorialmente competente, ovvero innanzi al Tribunale di Patti;
Nell'ipotesi in cui Codesto Giudice del gravame dovesse ritenere come esattamente incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento, in accoglimento della eccepita eccezione di disintegrità del contraddittorio rimettere le parti innanzi al Tribunale di primo grado ordinando a parte attrice la citazione in giudizio del litisconsorte necessario.
Nel merito
Accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1230/2021 del 26.11.2021 depositata in pari data, resa del Tribunale di Agrigento, Giudice Unico Dott.ssa Federica Bonsangue, nel giudizio recante il numero di R.G. n. 1449/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “ritenere dichiarare che malgrado si sia avverata la condizione sospensiva apposta al contratto in Notaio del Per_2
09.10.2017 (Rep. 36979 e racc. 14178) questo va rescisso perché concluso in violazione degli artt. 1447 e 1448 c.c. Ritenere e dichiarare, in conseguenza, come non avvenuto il passaggio di proprietà dei beni immobili oggetto dello stesso atto notarile”.
Per l'effetto, disattendere tutte le istanze ed eccezioni sollevate dall'appellato 3
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
In via istruttoria
Con riserva espressa di articolare ogni e più opportuno mezzo istruttorio nei termini di rito, anche alla luce del comportamento processuale che verrà assunto da controparte si chiede l'ammissione delle richieste istruttore immotivatamente non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di difesa oltre il rimborso forfettario per spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per la parte appellata:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Preliminarmente rigettare, per i motivi indicati in premessa, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, ricorrendo
l'ipotesi di cui all'art. 351, quarto comma, cod. proc. civ., ritenuta matura la causa per la decisione, provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, del codice di rito civile.
Dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, nel merito rigettare, perché infondato sia in fatto che in diritto, l'appello proposto dalla società
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. Parte_1
1230 del 26 novembre 2021, della quale si chiede la conferma.
Subordinatamente all'eventuale accoglimento del presente appello e, pertanto, della pronuncia di rescissione richiesta dalla società Parte_1
accogliere la domanda avanzata in primo grado dal sig.
[...]
(oggi eredi), che viene qui riproposta ai sensi e per gli effetti Persona_1 di cui all'art. 246 cod. proc. civ. e, pertanto, subordinare l'annullamento della transazione de qua alla preventiva corresponsione da parte della Parte_2 in favore del sig. (oggi eredi) della somma di € 300.000,00 CP_2 4
corrispondente al doppio della caparra rilasciata al momento della stipula del preliminare di compravendita del 13.8.2009; in linea ancor più subordinata, subordinare l'annullamento della transazione de qua alla preventiva corresponsione da parte della società in favore del sig. Parte_2
(oggi eredi) della somma di € 150.000,00 corrispondente alla caparra CP_2 rilasciata al momento della stipula del preliminare di compravendita del 13.8.2009.
In entrambi i casi, statuire che la mancata corresponsione della somma nel termine perentorio che vorrà assegnare, comporterà il trasferimento definitivo della proprietà degli immobili in favore del sig. (oggi eredi) così come CP_2 previsto nella transazione de qua.
Subordinatamente all'eventuale accoglimento delle richieste istruttorie avanzate da controparte, ammettere la prova contraria richiesta dal sig. CP_2
(oggi eredi) con memoria ex art. 183, IV comma, n. 3, c.p.c., del 24 giugno 2020.
Condannare la società appellante, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Conclusioni per l'interveniente volontaria:
“VOGLIA LA CORTE ECC.MA
Dare atto che la sig.ra , per l'eventualità che ne venisse acclarata CP_1 la qualità di litisconsorte necessario, interviene volontariamente nel presente gravame, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., dichiarando di accettare la causa nello stato in cui si trova e chiedendo che l'impugnazione della società
[...] venga decisa con la conferma della sentenza del Parte_1
Tribunale di Agrigento n. 1230 del 26 novembre 2021.
Condannare la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, alle spese e compensi del presente grado di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al Tribunale di Agrigento la società Persona_1 5
esponendo: che con atto di transazione in Pt_1 Parte_1
Notar del 9.10.2017, rep. n.36978, racc.14178, n.q. Persona_3 Persona_4 di amministratore unico e legale rappresentante della società convenuta, aveva trasferito al medesimo la proprietà dei beni immobili (specificamente CP_2 indicati nell'atto introduttivo) costituenti porzione del complesso immobiliare sito in Patti nella contrada Cuturi-Rasola; che, essendo stato il piano di lottizzazione comprensivo dei detti beni già posto sotto sequestro dell e, quindi, confisca CP_3 giusta sentenza del Tribunale di Patti del 15.5.2013, le parti avevano convenuto che
“il presente Atto deve intendersi sottoposto alla condizione sospensiva retroattiva del positivo esito dell'impugnazione del sopra citato Provvedimento;
in tal caso, al momento dell'eventuale dissequestro degli immobili in oggetto il IG Persona_1
diverrà pieno proprietario degli stessi con efficacia ex tunc. Inoltre le
[...]
Parti si impegnano ad addivenire immediatamente dopo il definitivo dissequestro alla stipula di un Atto di constatazione dell'avvenuto verificarsi della presente condizione sospensiva”; che con sentenza n.1807/2018 passata in giudicato la Corte
d'Appello di Messina aveva revocato la predetta confisca e il decreto di sequestro preventivo;
che si era quindi avverata la citata condizione prevista nell'atto; di avere pertanto formalmente invitato la società avversaria a comparire avanti il
Notaio e che, però, vani e infruttuosi erano rimasti i numerosi e Persona_3 reiterati tentativi bonari per addivenire alla stipula del suddetto atto di constatazione. Domandava pertanto dichiararsi l'avveramento della condizione sospensiva contenuta nel citato atto notarile di transazione e dichiararsi, dunque,
l'intervenuto acquisto da parte di della piena e libera proprietà Persona_1 dei beni immobili indicati nel citato atto pubblico a decorrere dal 9.10.2017.
Si costituiva la convenuta, preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito trovandosi i beni oggetto del contestato trasferimento nel territorio di Patti. Eccepiva poi la rescindibilità dell'atto di transazione assumendo: che tale atto non sarebbe mai stato sottoscritto da n.q. Persona_4 6
se non fosse stato “costretto” dalla contemporanea pendenza di una istanza di fallimento, presentata dalla controparte, in danno di moglie di Persona_5
e titolare di altra ditta individuale esercente attività di commercio Persona_4 di abbigliamento;
che il ricorrente aveva indotto a sottoscrivere l'atto di transazione ottenendo, previa rinunzia alla detta istanza di fallimento, il trasferimento degli immobili, già oggetto del preliminare stipulato il 13.8.2009, per il corrispettivo di
€.150.000,00, già pagato quale acconto prezzo alla stipula del preliminare, e non quello pattuito (di €.350.000,00); di avere i coniugi e pur di Per_4 Persona_5 evitare il fallimento di quest'ultima, accettato di compensare il prezzo della compravendita dovuto alla società con un presunto credito vantato dall'avversario nei confronti della diversa persona fisica, rinunciando per parte sua Persona_1
al presunto credito vantato nei confronti di e all'azione di
[...] Persona_6 risoluzione del contratto preliminare intervenuto con la Parte_1 con la chiesta restituzione del doppio della caparra. Sosteneva, quindi,
[...] che la transazione era stata conclusa da per evitare alla moglie Parte_3
l'imminente pericolo all'attività e al patrimonio personale di quest'ultima, costituito dall'istanza di fallimento, e che tale circostanza era ben conosciuta dall'avversario, il quale per tale motivo era riuscito ad ottenere condizioni contrattuali inique.
Invocava dunque l'operatività della disciplina prevista dagli artt. 1447 e 1448 c.c. e domandava, in conclusione, previa declaratoria di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Patti, nel merito, in caso di ritenuta competenza del
Tribunale adito, ritenere e dichiarare come non avvenuto il passaggio di proprietà dei beni immobili oggetto dell'atto notarile.
Alla prima udienza, il difensore di parte attrice eccepiva la prescrizione dell'azione di rescissione, domandando altresì pronunciarsi, in caso di rescissione del contratto, la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo in precedenza versato dall'attore.
La causa, previa conversione del rito, veniva istruita in via documentale e, 7
dunque, decisa con sentenza n. 1230/2021 con cui il Tribunale di Agrigento, affermata la propria competenza in applicazione dell'art. 20 c.p.c., escludeva, quanto all'eccezione riconvenzionale di rescissione, seppur tempestiva, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1447 c.c. – atteso che il pericolo rilevante ai fini della menzionata disciplina deve consistere in un pericolo di danno grave alla persona e non già in un pregiudizio di natura patrimoniale, quale quello prospettato dalla società convenuta – e, inoltre, la concreta operatività del rimedio ex art. 1448
c.c. posto che in base all'art. 1970 c.c. la transazione non può essere impugnata per causa di lesione;
indi, appurato l'avveramento, peraltro non contestato dalla convenuta, della condizione sospensiva dedotta in contratto, stante la revoca del sequestro e della confisca in forza della sentenza della Corte d'Appello di Messina, con conseguente efficacia retroattiva del trasferimento, accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'avveramento della condizione sospensiva apposta alla transazione stipulata con l'atto pubblico del 9.10.2017, rep. n.36978, racc.14178; rigettava le altre domande ed eccezioni;
condannava la convenuta alla refusione delle spese processuali in favore della parte attrice.
2. Avverso tale decisione ha interposto gravame la Parte_1
[...]
Si sono costituite e , quali eredi legittime di CP_1 Controparte_2
(deceduto il 30 settembre 2020), contestando l'appello e Persona_1 chiedendo, quindi, la conferma dell'impugnata sentenza, con riproposizione altresì ex art. 346 c.p.c., in caso di accoglimento del gravame e di pronuncia di rescissione, delle domande tese a subordinare l'annullamento della transazione alla preventiva corresponsione da parte dell'avversaria della somma di € 300.000,00 corrispondente al doppio della caparra rilasciata al momento della stipula del preliminare di compravendita del 13.8.2009, ovvero della somma di € 150.000,00 corrispondente alla caparra rilasciata al momento della stipula del detto preliminare, statuendosi in entrambi i casi il trasferimento definitivo della proprietà degli 8
immobili in favore degli eredi di per l'ipotesi di mancata Parte_4 corresponsione della somma nell'assegnando termine perentorio. ha anche depositato un distinto atto di intervento ivi dichiarando, CP_1
“per l'eventualità che ne venisse acclarata la qualità di litisconsorte necessario … di accettare la causa nello stato in cui si trova e chiedendo che sia decisa con la conferma della sentenza di primo grado”.
Con ordinanza del 27 aprile 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti del termine di giorni cinquantacinque per il deposito delle comparse conclusione e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
* * *
3. L'appellante reitera, con il primo motivo, l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Agrigento;
assume che la presente controversia attiene a diritti reali su beni immobili e che, venendo in rilievo un atto ad effetti reali e non meramente obbligatori, dovrebbe trovare applicazione l'art. 21 c.p.c.
Con il secondo motivo, è contestato il mancato accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di rescissione dell'atto notarile di transazione;
secondo l'impugnante, la controparte, a fronte di un credito derivante da un contratto estimatorio stipulato con e oggetto dell'istanza di fallimento Persona_7 presentata dal medesimo in danno della predetta avrebbe CP_2 Per_7 approfittato del grave stato di difficoltà economica in cui versavano i coniugi e quest'ultima già destinataria dell'istanza di fallimento, Per_4 Per_7 pretendendo il trasferimento dei cespiti immobiliari, peraltro appartenenti ad una terza persona giuridica, del valore di oltre il triplo del credito vantato.
E' poi reiterata, con il terzo motivo di impugnazione, l'eccezione di rescissione ex art. 1448 c.c. per cui erroneo sarebbe, a dire dell'appellante, il richiamo operato dal primo Giudice alla regola di cui all'art. 1970 c.c., tenuto conto 9
altresì della disciplina delineata dall'art. 1971 c.c.
Con il quarto motivo, la lamenta la Parte_1 disintegrità del contradditorio, non avendo partecipato al giudizio la moglie di atteso che, all'epoca della stipula della transazione, i detti Persona_1 coniugi si trovavano in regime di comunione legale.
Con l'ultimo motivo di gravame, è richiesto un nuovo regolamento delle spese processuali all'esito complessivo della lite.
4. L'impugnativa deve essere respinta.
4.1. Va preliminarmente ribadita la competenza territoriale del Tribunale di
Agrigento adito nel pregresso grado, non potendo trovare applicazione nel caso in esame la regola di cui all'art. 21 c.p.c., come invece preteso dall'appellante.
Le cause relative a diritti reali su beni immobili che rientrano nella speciale competenza territoriale prevista dall'art. 21 c.p.c. sono da intendersi in senso stretto, con esclusione delle controversie che, pur avendo per oggetto beni immobili, non riguardano diritti reali;
non possono ricondursi, dunque, nell'alveo applicativo dell'art. 21 c.p.c. le azioni relative a rapporti contrattuali che hanno per oggetto beni immobili, trattandosi di azioni di natura personale fondate su un rapporto giuridico obbligatorio per le quali, quanto alla competenza territoriale, operano le previsioni degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. Tra tali azioni si annoverano quelle di adempimento, annullamento, risoluzione, simulazione, nullità, anche quando venga chiesta la restituzione di un bene immobile, mentre si applica l'art. 21 c.p.c. in caso di azioni di rivendicazione e azioni di accertamento relative a diritti reali su beni immobili.
Ed invero, per aversi una causa relativa a diritti reali su beni immobili ai fini della speciale competenza territoriale di cui all'art. 21 c.p.c. non è sufficiente che la domanda abbia una qualsiasi relazione giuridica con un immobile, bensì occorre che la domanda sia connotata da una stretta connessione logica e giuridica con un diritto reale immobiliare, involga cioè l'accertamento positivo o negativo o i modi di costituzione del medesimo o le posizioni soggettive, attive e passive che 10
direttamente ne derivano, mentre qualora la controversia abbia ad oggetto obbligazioni scaturenti da un accordo delle parti che ha nel contempo costituito un diritto reale ed ha imposto ai contraenti ulteriori autonome condotte idonee a renderne possibile l'esercizio, la competenza territoriale va determinata sulla scorta dei fori concorrenti degli artt. 18 e 20 c.p.c. (cfr. Cass. 11976/1998 e Cass.
13353/2006).
Nel caso in esame, la domanda proposta da è volta a Persona_1 ottenere l'accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva apposta all'accordo transattivo;
essa si configura pertanto come azione personale, in quanto diretta a far valere un effetto negoziale tra le parti;
l'effetto reale del trasferimento della proprietà deriverebbe non direttamente dalla pronuncia giudiziale bensì dal contratto e, in particolare, dagli effetti dell'avveramento della condizione i quali retroagiscono, ai sensi dell'art. 1360 c.c., al tempo in cui è stato concluso l'accordo.
L'azione è finalizzata ad accertare l'esistenza di un presupposto di efficacia del contratto e ha natura personale in quanto fondata su un rapporto obbligatorio, restando peraltro irrilevante ai fini che qui interessano l'efficacia reale o obbligatoria del contratto stesso e non essendo sufficiente, come detto, per potere qualificare un'azione come reale, che essa riguardi un diritto reale immobiliare o che abbia un nesso con un immobile (v. anche Cass. 3566/2024).
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto in concreto applicabile la regola delineata dall'art. 20 c.p.c. (con riferimento al luogo, Campobello di
Licata, in cui è stato stipulato il contratto oggetto di causa, v. l'atto di transazione nel fascicolo di entrambe le parti) atta a radicare la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Agrigento, tenuto conto peraltro del principio giurisprudenziale, affermato in fattispecie assimilabile a quella per cui è processo e, altresì, richiamato nella sentenza gravata, secondo il quale “l'azione con la quale il compratore, sulla base di un scrittura privata di compravendita di cui il venditore contesti la validità e la natura definitiva, domanda l'accertamento giudiziale della 11
validità del negozio e del conseguente suo diritto di proprietà o in subordine la sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, è azione personale (in quanto fondata su un rapporti obbligatorio) e non già reale per cui competente territorialmente a conoscere della stessa non è il giudice del forum rei sitae (articolo 21 c.p.c.) ma quello del foro generale delle persone fisiche e giuridiche o quello del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione
(articoli 18, 19 e 20 c.p.c.)” (Cass. 17665/2004).
4.2. Va ora trattata, per ragioni di ordine logico, la questione attinente alla supposta disintegrità del contraddittorio che deve, invero, ritenersi sostanzialmente superata in ragione dell'intervento volontario autonomamente dispiegato nella presente sede di gravame da coniuge del defunto (v. CP_1 Parte_4 anche nelle note di trattazione scritta depositate dall'appellante in date 3.4.2025 e
13.6.2025), con la contestuale dichiarazione della stessa interveniente “di accettare la causa nello stato in cui si trova”.
Mette appena conto richiamare sul tema il principio secondo cui “Nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia” (Cass. 26631/2018 e, in senso conforme, tra le altre
Cass. 23701/2014, Cass. 9752/2011; v. anche Cass. S.U. 9006/2021).
4.3. Passando dunque al merito della controversia, può procedersi all'esame congiunto del secondo e del terzo motivo di gravame, tra loro strettamente connessi e attinenti alla dedotta violazione degli artt. 1447 e 1448 c.c.
I motivi devono essere disattesi. 12
Premesso che l'atto pubblico di transazione posto alla base dell'azione esperita da – vale a dire, l'atto di transazione in Notar Persona_1 Per_3
del 9.10.2017, rep. n.36978, racc.14178, registrato in Canicattì il 19.10.2017
[...]
n.4661 (v. nel fascicolo di entrambe le parti) – risulta stipulato esclusivamente tra quale legale rappresentante della società oggi appellante, e Persona_4
, ivi dando conto gli stipulanti del pregresso preliminare di Persona_1 vendita del 13.8.2009 intercorso tra le medesime parti nonché della successiva sottoposizione degli immobili a sequestro e poi a confisca, con l'intrapresa, da
, azione giudiziale per la risoluzione del preliminare e Persona_1 restituzione del doppio della caparra (R.G. 2526/2017) e degli impegni conseguentemente assunti in via transattiva dalle parti [la società a “cedere definitivamente a titolo di transazione al IG (…) gli Persona_1 immobili oggetto del preliminare di vendita del 13 agosto 2009, ad un prezzo inferiore a quello pattuito, mentre il IG , in virtù della Persona_1 riduzione del prezzo, … a rinunciare alla risoluzione del detto contratto ed alla restituzione del doppio della caparra”], va innanzi tutto confermato il rigetto dell'eccezione riconvenzionale di rescissione del contratto sollevata da
[...] in riferimento all'art. 1447 c.c., non essendo riconducibile alla Parte_1 nozione di “pericolo attuale di un danno grave alla persona” di cui al menzionato disposto normativo il pericolo nella specie paventato dall'impugnante, siccome connesso all'istanza di fallimento e, comunque, alle complessive condizioni economiche e patrimoniali della stessa società e/o della moglie dello stipulante.
Ed invero, al di là dell'eventuale connessione tra l'accordo transattivo de quo
e i rapporti altresì di credito-debito interessanti ulteriori soggetti (la AS s.r.l.
e la ditta Kolioucheva Elina), la nozione di pericolo, obiettivamente considerato, che assume rilevanza ai fini della rescissione del contratto, non è diversa da quella accolta nell'art. 54 c.p., come condizione di non punibilità, o nell'art. 2045 c.c., come motivo di esenzione da responsabilità (cfr. Cass. 2147/1951). Deve trattarsi 13
quindi di un pericolo riguardante la persona del contraente o altri, mentre non assume rilievo il pericolo sulle cose (cfr. Cass. 2471/1954): il danno che il contraente vuole evitare deve consistere in un pregiudizio ai diritti fondamentali della persona umana, come la vita e l'integrità fisica o altro diritto della personalità, mentre non è rilevante il danno al patrimonio (cfr. Cass. n. 2293/1960).
Quanto poi all'eventuale rescindibilità dell'atto transattivo per lesione ex art. 1448 c.c., premesso che i requisiti richiesti dalla norma attengono all'esistenza di una sproporzione qualificata tra le prestazioni (requisito oggettivo) e all'induzione della parte danneggiata da tale sproporzione a stipulare il contratto in ragione di uno stato di bisogno del quale l'altra parte abbia approfittato per conseguirne un vantaggio (requisiti soggettivi), osta alla concreta operatività del rimedio invocato dall'impugnante la natura del contratto per cui è lite nel quale, trattandosi di transazione, il rischio di sproporzione è connaturato alla stessa causa del negozio, vale a dire la composizione di una lite. Per tale ragione l'art 1970 c.c. – anch'esso opportunamente richiamato nella sentenza gravata – prevede espressamente la non impugnabilità per causa di lesione della transazione.
Ed infatti, il regolamento di interessi che si raggiunge con la transazione non ha per oggetto lo scambio tra attribuzioni patrimoniali, ma l'eliminazione della situazione di incertezza, sì che il riferimento al rapporto preesistente non può costituire la base per apprezzare un'eventuale lesione. In altri termini, la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo, essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti (cfr. tra le più recenti Cass. 7963/2020), e ciò preclude la possibilità di una valutazione oggettiva necessaria per accertare la proporzionalità delle attribuzioni onde verificare la sussistenza della lesioneultra dimidium ai sensi dell'art. 1448 c.c.
Va del resto considerato che il carattere commutativo del contratto di transazione non è escluso da un eventuale squilibrio economico delle prestazioni cui ciascuna parte si è obbligata in vista della definizione di tutti i possibili 14
contrasti, non essendo richiesto un rapporto di equivalenza fra datum e retentum (cfr. Cass. 5139/2003).
L'appellante non può, infine, ovviare alla preclusione derivante dall'applicazione della regola delineata dall'art. 1970 c.c., trasformando in sede di gravame la tutela rescissoria invocata nel giudizio di primo grado in pretesa di annullamento della transazione per temerarietà della lite ex art. 1971 c.c., fondata su di un petitum ed una causa petendi diversi da quelli prospettati in primo grado, con conseguente inammissibilità della nuova pretesa ex art. 345 c.p.c. (cfr. Cass.
3984/1999).
4.5. Così essendo, e nel ribadire la superfluità delle prove orali reiterate dalla
– comunque, inidonee a comprovare l'eventuale Parte_1
“temerarietà della lite”, vertendo essenzialmente i capitoli dedotti sul differente rapporto intercorso tra la s.r.l. AS e la ditta di Kolioucheva Elina, peraltro successivo alla stipulazione del preliminare del 13 agosto 2009 cui hanno fatto seguito i provvedimenti di sequestro e confisca dei beni oggetto di trasferimento, con la conseguente azione di risoluzione del preliminare e restituzione del doppio della caparra incoata da (R.G. 2526/2017) e da quest'ultimo Persona_1 rinunciata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 c.c., nel contesto dell'accordo transattivo per cui è processo – deve concludersi nel senso della integrale conferma della sentenza impugnata.
5. In ossequio al canone della soccombenza, la società appellante va condannata alla refusione delle spese del presente grado in favore di e CP_1
, in solido tra loro, che si liquidano come in dispositivo, in base Controparte_2 ai parametri di cui al d.m. 55/2024 come aggiornati con d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Stante il rigetto dell'impugnativa, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come 15
inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello interposto dalla società Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1230/2021 pubblicata il 26 novembre 2021; condanna l'appellante a rifondere in favore di e CP_1 CP_2
, in solido tra loro, le spese del presente grado del giudizio che liquida in
[...] complessivi € 5.000,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre
2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 14.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
CA EL IU PO
Alla redazione della bozza della sentenza ha collaborato la dott.ssa Giulia CP_4
Di Natale