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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/08/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Michela Palladino, all'esito dell'udienza del 30.05.2025 svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio r.g. 4326/2022, avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione”, vertente
TRA
, in qualità di procuratore speciale della Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, domiciliata
[...] come in atti;
-ricorrente-
E
, rappresentato e difeso dal Controparte_1
Direttore p.t., domiciliato come in atti;
-resistente-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in oggetto l'opponente , in qualità di procuratore speciale della Parte_1 impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 222/2022 del Parte_2
13.10.2022 relativa al verbale unico di accertamento n. AV00000/2019-427-01 del 19.03.2019, che accertava irregolari assunzioni di personale presso la suindicata struttura.
In base alla violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter D.L. 12/02 conv.to con modif.ni dalla L. 73/02 come sost.to dall'art. 22 c.1 D. Lgs 151/15, veniva ingiunto al sig. e, alternativamente, alla Pt_1 quale obbligato in solido ex art. 6 L. 689/81, il Parte_2 pagamento della somma di euro 37.800,00 quale sanzione amministrativa per la violazione accertata.
L'opponente eccepiva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di legittimazione passiva in quanto, non rivestendo la qualifica di datore di lavoro, ma di procuratore speciale della società, non poteva essere considerato destinatario del provvedimento sanzionatorio.
Chiedeva, dunque, di dichiarare la nullità, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione impugnata ed in ogni caso revocare le sanzioni amministrative ivi applicate, vinte le spese del giudizio, con attribuzione.
Si costituiva l' che contestava il motivo Controparte_1 dell'opposizione e chiedeva il rigetto del ricorso con la conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con condanna alle spese di lite.
L'opposizione non è fondata.
In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della l. n. 689 del 1981 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione.
Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui.
Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( Cass. sent. n. 3879/2012).
Inoltre dall'atto notarile del 04.08.2017 n. 483 del repertorio e n. 370 della raccolta, stipulato dinanzi al notaio si evince che l'opponente ha assunto la carica di procuratore speciale della Persona_1 società e non di procuratore speciale del rappresentante legale, con potere di compiere tutti gli atti e le operazioni inerenti la amministrazione della azienda;
testualmente si legge che l'opponente è nominato e costituito procuratore speciale della suddetta società “affinché il medesimo, in nome, per conto, nell'interesse, e, dunque, in rappresentanza della società mandante, abbia a compiere le seguenti operazioni: (…) assunzione, gestione, conduzione e licenziamento personale… Il tutto con promessa di rato e valido fin da ora”.
Il ricorrente, nell'assume i lavoratori ha, dunque, agito nella qualità di rappresentante della società e come tale è responsabile in proprio delle violazioni contestate con l'ordinanza impugnata conformemente al disposto dell'art. 6 l. 689/81
“se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.
La giurisprudenza ha chiarito che nel caso di sanzioni amministrative, autore della violazione e, quindi, destinatario dell'ordinanza ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica.
La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta solo che all'obbligazione individuale si aggiunge, in via solidale, quella dell'ente stesso, a norma dell'art. 6 della legge n.689 del 1981, ma ciò non implica che legittimato passivo e, quindi, destinatario della ordinanza ingiunzione divenga l'ente stesso e non l'autore della violazione (Cass. sent. n.
5788/2003).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 222/2022 del
13.10.2022 prot. n. 22643 del 21.10.2022, emessa dall' Controparte_1
;
[...]
- Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1
delle spese di giudizio che liquida in 2800,00 per compensi, oltre accessori di
[...] legge.
Così deciso in Avellino, 21.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Palladino
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