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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2024, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Ezio Cannata Baratta Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3454/2022 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo del giudizio dall'avv. Concetta Italia, presso il cui studio è
elett.mente dom.; - Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
; - Resistente contumace - C.F._2
Con l'intervento del pubblico ministero.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.09.2024, sulle conclusioni ivi precisate dalla ricorrente, con assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito della comparsa conclusionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.03.2022, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la sua separazione personale da CP_1
, con cui ha contratto matrimonio il 15.05.2010, e dal quale è nato, in
[...]
data 18.10.2016, . Per_1
Ha dedotto la ricorrente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sarebbe venuta meno a causa delle numerose incomprensioni insorte tra loro, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ha,
quindi, chiesto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
assegnazione della casa in proprio favore e onere a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di € 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Benché regolarmente evocato in giudizio, non ha inteso Controparte_1
costituirsi.
All'udienza presidenziale del 14.7.2022, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, stante l'assenza del resistente e, con
2 ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stato disposto l'affido condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita del padre, onerando quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio, con il versamento di un assegno di € 300,00 mensili.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, che, in ragione del persistente disinteresse mostrato dal resistente nei confronti del figlio, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione del resistente all'udienza presidenziale e la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Pt_2
In ordine alle disposizioni relative a , unico figlio della coppia, Per_1
ancora minorenne, valgano le seguenti considerazioni.
In tema di affidamento dei minori, secondo l'autorevole orientamento
3 della Suprema Corte: “il giudizio prognostico che il giudice,
nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le
capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione
determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in
base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente
svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva,
attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto,
nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e
dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.”
(Cassazione civile 16/12/2020, n.28723).
Ciò posto, il regime di affido condiviso rappresenta la regola, derogabile solo se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore,
compromettendone l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo debba essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nel caso di specie, il contegno tenuto dal resistente, il quale, per come dedotto dalla ricorrente, si sarebbe reso irreperibile, omettendo di esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio e, altresì, di versare - da oltre un anno
- il contributo dovuto per il mantenimento del minore (nella misura stabilita in seno all'ordinanza presidenziale), rappresentano condotte sintomatiche di
4 un sostanziale disinteresse, morale e materiale, nei confronti di e, Per_1
conseguentemente, della totale inidoneità del resistente ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta.
Alla luce delle suddette considerazioni, risulta più confacente al superiore interesse del minore disporre l'affidamento esclusivo alla madre con collocamento presso quest'ultima, cui va assegnata la casa coniugale sita in Viagrande, via Pietro Mascagni n. 6
D'altronde, da quanto emerso nel corso del giudizio, la ricorrente,
successivamente alla separazione di fatto dal marito, è stata l'unico genitore ad essersi presa cura in maniera costante, sotto il profilo morale e materiale,
del figlio e, stante l'assenza e l'irreperibilità del padre, l'affido condiviso comporterebbe enormi difficoltà nella gestione delle incombenze quotidiane che necessitano del consenso di entrambi i genitori.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, vanno confermate,
come espressamente richiesto da parte ricorrente, le disposizioni rese nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., ossia: salvo diversi e migliori accordi tra le parti, in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé il Per_1
martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore 13.00) fino alle ore 20.30, nonché, a settimane alterne, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica con pernottamento;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni
5 alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (alternando i periodi negli anni); dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto di ogni anno;
il giorno del compleanno un anno con il padre ed un anno con la madre.
In ordine alle disposizioni di carattere economico, si rileva quanto segue.
Nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente lavora come assistente alla comunicazione sulla base di incarichi annuali e percepisce uno stipendio di circa € 800 al mese, mentre il , già impiegato presso un'azienda di CP_1
autotrasporti, era titolare di un'autofficina che, tuttavia, per come affermato della stessa ricorrente, è stata chiusa.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio, in assenza di elementi sufficienti per ricostruire con esattezza la posizione economico-
reddituale del resistente, che sia congruo determinare in € 300,00 l'importo che il deve versare alla ricorrente, entro giorno cinque di ogni mese, CP_1
a titolo di contributo di mantenimento per , da rivalutare secondo Per_1
indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nessuna disposizione di carattere economico deve essere disposta tra le parti, in assenza di domande sul punto.
In considerazione della prevalenza della domanda di status e della contumacia di parte resistente, vanno dichiarate irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
6 17.05.1981 e nato a [...] il [...] che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Trecastagni in data 15.5.2010;
Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre , Per_1 Parte_1
con collocamento presso quest'ultima;
Assegna la casa coniugale sita in Viagrande, via Pietro Mascagni n. 6 alla ricorrente;
Regolamenta il diritto di visita del resistente come in parte motiva;
Onera il resistente di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00, a titolo di contributo di mantenimento per , somma da rivalutare secondo indici Istat, oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Trecastagni di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio al n. 13, parte 2, serie A, anno 2010;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il Giudice rel./est Il Presidente
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Ezio Cannata Baratta Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3454/2022 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo del giudizio dall'avv. Concetta Italia, presso il cui studio è
elett.mente dom.; - Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
; - Resistente contumace - C.F._2
Con l'intervento del pubblico ministero.
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.09.2024, sulle conclusioni ivi precisate dalla ricorrente, con assegnazione del termine di giorni trenta per il deposito della comparsa conclusionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.03.2022, ha chiesto a Parte_1
questo Tribunale di pronunciare la sua separazione personale da CP_1
, con cui ha contratto matrimonio il 15.05.2010, e dal quale è nato, in
[...]
data 18.10.2016, . Per_1
Ha dedotto la ricorrente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sarebbe venuta meno a causa delle numerose incomprensioni insorte tra loro, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
ha,
quindi, chiesto l'affido condiviso di ad entrambi i genitori, con Per_1
assegnazione della casa in proprio favore e onere a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di € 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Benché regolarmente evocato in giudizio, non ha inteso Controparte_1
costituirsi.
All'udienza presidenziale del 14.7.2022, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, stante l'assenza del resistente e, con
2 ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stato disposto l'affido condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui è stata assegnata la casa coniugale e la regolamentazione del diritto di visita del padre, onerando quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio, con il versamento di un assegno di € 300,00 mensili.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente, che, in ragione del persistente disinteresse mostrato dal resistente nei confronti del figlio, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo del minore.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata comparizione del resistente all'udienza presidenziale e la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Pt_2
In ordine alle disposizioni relative a , unico figlio della coppia, Per_1
ancora minorenne, valgano le seguenti considerazioni.
In tema di affidamento dei minori, secondo l'autorevole orientamento
3 della Suprema Corte: “il giudizio prognostico che il giudice,
nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le
capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione
determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in
base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente
svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva,
attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto,
nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e
dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.”
(Cassazione civile 16/12/2020, n.28723).
Ciò posto, il regime di affido condiviso rappresenta la regola, derogabile solo se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore,
compromettendone l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo debba essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.
Nel caso di specie, il contegno tenuto dal resistente, il quale, per come dedotto dalla ricorrente, si sarebbe reso irreperibile, omettendo di esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio e, altresì, di versare - da oltre un anno
- il contributo dovuto per il mantenimento del minore (nella misura stabilita in seno all'ordinanza presidenziale), rappresentano condotte sintomatiche di
4 un sostanziale disinteresse, morale e materiale, nei confronti di e, Per_1
conseguentemente, della totale inidoneità del resistente ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta.
Alla luce delle suddette considerazioni, risulta più confacente al superiore interesse del minore disporre l'affidamento esclusivo alla madre con collocamento presso quest'ultima, cui va assegnata la casa coniugale sita in Viagrande, via Pietro Mascagni n. 6
D'altronde, da quanto emerso nel corso del giudizio, la ricorrente,
successivamente alla separazione di fatto dal marito, è stata l'unico genitore ad essersi presa cura in maniera costante, sotto il profilo morale e materiale,
del figlio e, stante l'assenza e l'irreperibilità del padre, l'affido condiviso comporterebbe enormi difficoltà nella gestione delle incombenze quotidiane che necessitano del consenso di entrambi i genitori.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, vanno confermate,
come espressamente richiesto da parte ricorrente, le disposizioni rese nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., ossia: salvo diversi e migliori accordi tra le parti, in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé il Per_1
martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola (o comunque dalle ore 13.00) fino alle ore 20.30, nonché, a settimane alterne, dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 19:00 della domenica con pernottamento;
sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni
5 alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (alternando i periodi negli anni); dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto di ogni anno;
il giorno del compleanno un anno con il padre ed un anno con la madre.
In ordine alle disposizioni di carattere economico, si rileva quanto segue.
Nel corso del giudizio è emerso che la ricorrente lavora come assistente alla comunicazione sulla base di incarichi annuali e percepisce uno stipendio di circa € 800 al mese, mentre il , già impiegato presso un'azienda di CP_1
autotrasporti, era titolare di un'autofficina che, tuttavia, per come affermato della stessa ricorrente, è stata chiusa.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio, in assenza di elementi sufficienti per ricostruire con esattezza la posizione economico-
reddituale del resistente, che sia congruo determinare in € 300,00 l'importo che il deve versare alla ricorrente, entro giorno cinque di ogni mese, CP_1
a titolo di contributo di mantenimento per , da rivalutare secondo Per_1
indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nessuna disposizione di carattere economico deve essere disposta tra le parti, in assenza di domande sul punto.
In considerazione della prevalenza della domanda di status e della contumacia di parte resistente, vanno dichiarate irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Pronuncia la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
6 17.05.1981 e nato a [...] il [...] che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a Trecastagni in data 15.5.2010;
Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre , Per_1 Parte_1
con collocamento presso quest'ultima;
Assegna la casa coniugale sita in Viagrande, via Pietro Mascagni n. 6 alla ricorrente;
Regolamenta il diritto di visita del resistente come in parte motiva;
Onera il resistente di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 300,00, a titolo di contributo di mantenimento per , somma da rivalutare secondo indici Istat, oltre il Per_1
50% delle spese straordinarie;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Trecastagni di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio al n. 13, parte 2, serie A, anno 2010;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 18.10.2024
Il Giudice rel./est Il Presidente
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