Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/06/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01795/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02136/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Carrubba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Priolo Gargallo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Marangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale n. 6 del 25/7/2019, emessa dal Responsabile del VIII Settore “Area Tecnica - Servizi Urbanistici” del Comune di Priolo Gargallo, non notificata;
- del verbale, prot. n. 23358/2021 del 22/12/2021, di accertamento dell’inottemperanza alla citata ordinanza dirigenziale n. 6/2019, redatto dall’Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comune di Priolo Gargallo, non notificato;
- dell’ordinanza dirigenziale n. R.G. 47 del 7/8/2024 di “Annullamento parziale in esecuzione della sentenza n. 3938/2023 TAR Sicilia - Sez. AN, dell’ordinanza dirigenziale n. 6 del 25.7.2019, avente ad oggetto la demolizione di taluni immobili ad uso produttivo realizzati in assenza del prescritto titolo abitativo”, emessa dal Responsabile dell’VIII Settore “Area Tecnica - Servizi Urbanistici”, notificata a -OMISSIS- in data 23/8/2024;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ivi incluso:
- il verbale di accertamento di infrazione edilizia del 20/4/2018, redatto congiuntamente dall’VIII Settore “Urbanistica e Ambiente” e dal Comando di Polizia Municipale - U.O. Repressione Abusivismo Edilizio del Comune di Priolo Gargallo, citato in seno alla ordinanza di demolizione n. 6/2019, non notificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Priolo Gargallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti esponevano di essere titolari del diritto di proprietà sul terreno, insistente nel territorio del Comune di Priolo Gargallo, in contrada Palombara, censito, al NCEU del detto Comune, al foglio 70, particella 695, adibito a cava di calcare con autorizzazione del Distretto Minerario di AN n. 13/1998 del 7 maggio 1998 resa in favore dello stesso -OMISSIS-.
2. Impugnavano l’ordinanza di demolizione e gli altri provvedimenti indicati in epigrafe, relativi ad opere abusive rinvenute sul fondo – che, in tesi, sarebbero state tutte strumentali e serventi allo svolgimento dell’attività di coltivazione della cava medesima e del connesso impianto di frantumazione - formulando i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Affermavano, preliminarmente, che l’originaria ordinanza di demolizione n. 6/2019 sarebbe stata erroneamente notificata in via Gramsci n. 2 - 96010 Melilli (SR), indirizzo al quale non sarebbero mai stati residenti, come dimostrato dalle allegate certificazioni storiche di residenza rilasciate dall’ufficiale di Anagrafe del Comune di Melilli. Prova ne sarebbe stata la sottoscrizione della relata da parte di tale “sig.” o “sig.ra” “-OMISSIS-”, persona sconosciuta a -OMISSIS-.
Evidenziavano che si sarebbe trattato, probabilmente, di un errore di persona commesso per omonimia (anche dal soggetto che aveva ricevuto l’atto, il suddetto -OMISSIS-), in ragione del fatto che il nipote dei ricorrenti, residente, unitamente al di lui padre sig. -OMISSIS-, in via Gramsci n. 2, avrebbe portato lo stesso nome e cognome del nonno, odierno ricorrente, -OMISSIS-.
Precisavano che, analogamente, non sarebbero stato, in alcun modo, loro notificato né il verbale di accertamento dell’abusivismo edilizio né il successivo verbale di inottemperanza del 22/12/2021.
2.1. Lamentavano, dunque, che, per tale ragione, non sarebbero stati posti in condizione di conoscere, sin dall’origine, il procedimento repressivo-ripristinatorio e di parteciparvi attivamente, in violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa.
Rilevavano, in proposito, che la natura vincolata degli atti impugnati non avrebbe rappresentato, di per sé, un valido motivo per omettere il rispetto delle garanzie partecipative, soprattutto in situazioni peculiari e giuridicamente complesse, come quella in esame, in cui sarebbe stato necessario il bilanciamento tra l’esercizio dell’attività d’impresa sui fondi e le esigenze di corretto governo del territorio.
2.2. Affermavano che la loro partecipazione al procedimento sarebbe stata, effettivamente, utile, ritenendo che avrebbero potuto dimostrare che l’epoca di realizzazione dei fabbricati ritenuti abusivi sarebbe stato anteriore alla c.d. “Legge ponte” n. 761/1967, impositiva dell’obbligo generalizzato, anche per i manufatti edificati al di fuori del perimetro del centro urbano, di previa licenza edilizia.
3. In proposito, affermavano che dall’aerofotogrammetria del 1967 (doc. 7, allegato al ricorso) avrebbero potuto, in effetti, rilevarsi, nel terreno in discorso, diverse opere già realizzate.
Nel caso di specie, inoltre, la particella 695 sarebbe stata ben lontana dal centro abitato del Comune di Priolo Gargallo, come sarebbe stato facile evincere dagli estratti di mappa allegati.
4. In un altro motivo di ricorso affermavano, ancora, che l’ordinanza sarebbe stata illegittima in quanto il Comune di Priolo avrebbe omesso di indicare compiutamente le opere ritenute abusive - presupposto necessario a fondare l’emanazione della misura sanzionatoria della demolizione - limitandosi a rimandare sterilmente alla precedente ordinanza di demolizione (parzialmente modificata) recante n. 6/2019, senza, tuttavia, allegarla all’ultima ingiunzione o, comunque, senza metterla a disposizione dei ricorrenti.
Da ciò - considerato, tra l’altro, che i ricorrenti non avrebbero mai ricevuto la notifica della prima ordinanza - sarebbe derivato un evidente difetto di motivazione, con conseguente illegittimità del provvedimento di ingiunzione da ultimo emanato, in quanto la motivazione non avrebbe potuto esaurirsi in meri richiami ad altri atti amministrativi, sconosciuti ai destinatari.
5. Per tali ragioni, in conclusione, chiedevano l’annullamento degli atti impugnati.
6. Si costituiva in giudizio il Comune di Priolo Gargallo, il quale rilevava, anzitutto, il difetto di legittimazione attiva della ricorrente -OMISSIS- nella sua qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, dal momento che per l’esercizio dell’attività giudiziaria sarebbe stata necessaria un’apposita autorizzazione del giudice tutelare.
Nel merito, affermava che l’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, non avrebbe richiesto la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, avendo quale presupposto di fatto una circostanza, ovvero l’abuso edilizio, di cui il ricorrente avrebbe dovuto avere ragionevolmente conoscenza, rientrando nella sua sfera di controllo.
Infondato sarebbe stato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto, al di là della dedotta mancata notifica della precedente ordinanza n. 6/2019, nel provvedimento n. 47/2024 sarebbero state indicate le distinte particelle in cui sarebbero stati ubicati i beni da demolire, a loro volta identificati mediante denominazione, superficie coperta e volume. Nessuna motivazione aggiuntiva sarebbe stata necessaria.
Per tali ragioni, in conclusione, chiedeva il rigetto del ricorso.
7. Con successiva memoria, depositata in vista dell’udienza pubblica, lo stesso Comune rilevava che il rilievo aerofotogrammetrico del 1967 allegato dalla controparte non avrebbe evidenziato la presenza di opera alcuna sulle particelle 694 e 965, circostanza confermata anche dalla aerofotogrammetria del Comune di Priolo Gargallo del 1986. La foto a colori allegata da controparte sarebbe stata, invece, una foto di Google Earth del 2023.
Irrilevanti sarebbero state tanto le autorizzazioni del Distretto minerario, in quanto relative solo all’esercizio dell’attività estrattiva, quanto l’autorizzazione relativa alla colonna dell’impianto carburanti, considerato il suo mancato rinnovo dopo la scadenza quinquennale.
Affermava, infine, che la comunicazione del figlio dei ricorrenti, -OMISSIS-, di voler dare esecuzione all’ordinanza di demolizione 47/2024 con riferimento alle opere realizzate sulla particella 694 fog. 70 avrebbe privato di interesse il ricorso.
8. I ricorrenti insistevano, invece, sulla circostanza che l’attività di cava sarebbe stata regolarmente autorizzata dal Distretto Minerario di AN con un primo atto del 1981, seguito dal provvedimento n. 23 del 1985, e dai successivi rinnovi del 1998 e del 2009.
In una di tali autorizzazioni si si sarebbe fatto riferimento all’avvenuta acquisizione dell’attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti; inoltre, in seno agli elaborati grafici approvati (tavole 1 e 2), vi sarebbero state strutture compatibili e coincidenti con quelle oggetto dell’ordinanza di demolizione gravata, quali, ad esempio, la cabina elettrica, l’impianto di frantumazione (denominato frantoio), postazione sopra cava, una struttura di forma quadrata posta nella particella 695, verosimilmente coincidente con uno dei capannoni ritenuti abusivi (individuati con le lettere A e B nell’ordinanza di demolizione e denominati magazzino, magazzino e officina), oltre ad altre strutture. Da un’autorizzazione del 26 marzo 2007 del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive - Regione Siciliana si sarebbe ricavato che neanche la pompa di erogazione gasolio avrebbe potuto essere ritenuta abusiva.
9. In una memoria di replica il Comune di Priolo Gargallo sottolineava la netta distinzione tra il titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività mineraria e quelli necessari per la realizzazione di manufatti edilizi. Nel caso di specie, come accertato con il verbale del 20 aprile 2018, la realizzazione dei manufatti rinvenuti, sarebbe stata di epoca recente e, nonostante tali opere sarebbero state complementari all’esercizio dell’attività estrattiva, sarebbero state strutturalmente distinte, con propria volumetria, non precarie e, pertanto, subordinate al rilascio di titolo abilitativo.
In ogni caso, nell’autorizzazione rilasciata dal Distretto minerario sarebbe stato riportato il progetto di massima inerente la sola attività estrattiva e non sarebbe stato indicato alcuno dei manufatti in esame.
Per tali ragioni insisteva nella propria richiesta di rigetto del ricorso.
10. All’udienza dell’8 aprile 2025, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
11. Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano i provvedimenti, adottati dal Comune di Priolo Gargallo, di demolizione di alcuni manufatti presenti nelle proprietà in cui gli stessi ricorrenti esercitano attività estrattiva di pietra calcarea.
Sottolineano, in primo luogo, che l’originaria ordinanza di demolizione n. 6/2019, al pari del preliminare verbale di accertamento degli abusi e del successivo verbale di inottemperanza del 22/12/2021, non sarebbero mai stati notificati nei loro confronti, sicché la loro impugnazione insieme alla più recente ordinanza di demolizione n.47/24, che costituirebbe atto meramente confermativo, dovrebbe considerarsi, comunque, tempestiva.
Deducono che tale difetto di notificazione avrebbero loro impedito di partecipare attivamente al procedimento e di dimostrare, dunque, come sarebbe risultato dalle aerofotogrammetrie da essi depositate in atti, che l’epoca di realizzazione dei fabbricati sarebbe stata precedente alla c.d. “legge Ponte” n. 761/1967.
Inoltre, l’ordinanza n. 47/24 sarebbe stata illegittima in quanto, per l’individuazione dei manufatti abusivi, avrebbe fatto riferimento al contenuto dell’ordinanza 6/2019, che, tuttavia, come detto, non sarebbe stata mai notificata nei loro confronti né sarebbe stata allegata all’ingiunzione del 2024, con conseguente carenza di motivazione, sotto tale profilo, del provvedimento impugnato.
Infine, evidenziano che negli atti di autorizzazione dell’attività estrattiva esercitata in tali fondi e nei relativi elaborati grafici sarebbero state indicate strutture coincidente con quelle oggetto dell’ordine di demolizione.
12. Ciò premesso, devono essere, anzitutto, prese in considerazione alcune questioni preliminari che emergono dalle difese delle parti.
12.1. Quanto all’impugnazione, nella presente sede, di atti risalenti al 2019 ed al 2021, non vi è, in realtà, nelle difese dell’Amministrazione, contestazione in ordine alla tempestività del ricorso, sicché devono ritenersi fondate, oltre che, in effetti, plausibili e ragionevoli, le osservazioni e le spiegazioni dei ricorrenti in merito a tale “tardiva” impugnazione dei precedenti atti del procedimento edilizio (e, in particolare, dell’originaria ordinanza di demolizione – non caso di recente reiterata dall’Amministrazione con un provvedimento di contenuto sostanzialmente coincidente) che sarebbe dunque dovuta all’erronea effettuazione, verosimilmente per i problemi di omonimia segnalati dagli stessi ricorrenti, della notificazione di tale provvedimento ad un indirizzo diverso da quello di loro effettiva residenza.
12.2. Deve, poi, ritenersi irrilevante l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di -OMISSIS- nella qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS-, in quanto non risulterebbe la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, trattandosi, a prescindere dalla sua fondatezza, di questione ininfluente, dal momento che la stessa amministratrice di sostegno è comproprietaria degli immobili e, pertanto, le difese articolate nel ricorso, devono, comunque ritenersi valide ed efficaci in quanto riferite a beni di cui la stessa è contitolare.
12.3. L’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, giustificata in base alla dichiarazione del figlio dei ricorrenti di voler dare esecuzione all’ordinanza di demolizione del 2024 non coglie nel segno non solo perché potrebbe residuare incertezza sull’esatta ubicazione di tutti i manufatti abusivi - se nella particella di proprietà dei ricorrenti o in quella del figlio- ma soprattutto perché, al di là della dichiarazione, non risulta che allo stato sia effettivamente avvenuta la demolizione e, in ogni caso il figlio non potrebbe, per tale qualità disporre dei beni dei genitori.
13. Ciò premesso, può essere, dunque esaminato il merito del ricorso.
13.1. In primo luogo, deve ritenersi infondata la censura in cui si lamenta che nell’ordinanza di demolizione n. 47/24 non sarebbero sati identificati i manufatti abusivi, facendo essa rinvio, in proposito, ai contenuti della prima ordinanza di demolizione che, non solo sarebbe stata notificata ad un indirizzo erroneo e, dunque, per tale ragione, non sarebbe mai venuta a conoscenza dei ricorrenti, ma non sarebbe stata neanche allegata al predetto provvedimento del 2024.
Tali affermazioni non sono condivisibili, in quanto nell’ordinanza n. 47/24 è, invece, presente la descrizione della tipologia di manufatti (tettoia, cabina elettrica, postazione sopra cava, frantoio etc.), con l’indicazione, della superficie coperta e del volume.
Tali elementi, a parere del Collegio, possono ritenersi sufficienti all’individuazione dei singoli oggetti dell’ordine di demolizione, rendendo possibile ai destinatari l’esecuzione dell’ingiunzione.
Prova ne è la già citata comunicazione del figlio dei ricorrenti che, per gli immobili situati nella propria particella, individuati nel medesimo modo, ha manifestato la propria intenzione di procedere alla demolizione ingiunta.
13.2. Priva, poi, di alcun fondamento, in via di fatto e sul piano documentale, è l’affermazione secondo cui la realizzazione dei beni sarebbe stata antecedente alla legge Ponte del 1967 e, come tale, non avrebbe richiesto il preventivo rilascio del provvedimento edilizio.
La parte ricorrente ha tentato di supportare tali affermazioni sulla scorta di documentazione da essa depositata, contenente, secondo le sue affermazioni, un’aerofotogrammetria, riguardante anche le particelle in esame, risalente a data precedente all’entrata in vigore della predetta legge Ponte, da cui risulterebbe, in tesi, l’esistenza già all’epoca delle opere ritenute abusive dell’Amministrazione.
Tuttavia, come evidenziato correttamente dall’Amministrazione, tale documentazione fotografica non risale affatto alla data indicata dai ricorrenti, essendo, invece, tratta da Google Earth del 2023.
Sul punto i ricorrenti non hanno, a loro volta, messo in discussione i rilievi del Comune di Priolo Gargallo, sicché la circostanza deve ritenersi incontestata.
Per tali ragioni deve ritenersi sprovvista di fondamento e di prova l’affermazione dei ricorrenti secondo cui i manufatti sarebbero stati legittimamente realizzati in un momento, antecedente al 1967, in cui, per la normativa all’epoca vigente, non sarebbe stato necessario il preventivo rilascio del titolo edilizio.
13.3. Irrilevanti, infine, ai fini della dimostrazione dell’asserita legittimità urbanistica dei manufatti oggetto dell’ingiunzione ripristinatoria, devono ritenersi le autorizzazioni rilasciate all’esercizio dell’attività mineraria, anche nella parte in cui, negli elaborati grafici allegati, sono riportate le medesime opere.
È di tutta evidenza, infatti, che l’autorizzazione è relativa esclusivamente all’esercizio della predetta specifica attività, non rientrando, peraltro, nella competenza del Distretto minerario la materia delle autorizzazioni edilizie, sicché la circostanza che tali atti autorizzativi fossero riferibili anche ad elaborati grafici riportanti la presenza di tali opere, non può in sé comportare neanche una presunzione relativa di legittimità edilizia ed urbanistica di queste ultime.
14. Infine, deve ritenersi infondata la censura con cui i ricorrenti hanno lamentato la violazione dei loro diritti di partecipazione al procedimento.
In base al consolidato orientamento della giurisprudenza, anche da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato, “ il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile non assistito da alcun titolo abilitativo edilizio, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede nient'altro che le sottese ragioni di ripristino della legittimità violata. Non è necessaria una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificato. Tale principio non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso. La natura vincolata e doverosa, in presenza dei presupposti di legge, dell'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva, rende superflua finanche la comunicazione di avvio del procedimento, stante che nessun apporto partecipativo del privato può modificarne il contenuto ” (Cons. Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2816).
Nel merito, poi, da quanto esposto in precedenza emerge che anche l’ipotetica partecipazione dei ricorrenti al procedimento non avrebbe potuto condurre all’emanazione di un provvedimento dal contenuto diverso rispetto a quello impugnato, in quanto, rispetto alle questioni che essi affermano che avrebbero sollevato ove fossero stati effettivamente coinvolti e messi a conoscenza degli atti del procedimento, ovvero quelle relative all’asserita risalenza dei fabbricati ad epoca precedente al 1967, risulta, da quanto detto in precedenza, l’assoluta infondatezze delle tesi degli stessi ricorrenti.
In definitiva, anche dopo il dispiegarsi dell'attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione resistente a non adottare il provvedimento avversato (cfr., in termini analoghi, T.A.R. Sicilia, AN, sez. II, n. 3304 del 2023).
Sarebbe, d’altronde, contraria ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la valorizzazione di irregolarità meramente formali, allorché emerga che, comunque, il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, giusta quanto previsto dall'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 giugno 2023, n. 2038; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 24 novembre 2022, n. 3160).
15. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso è infondato e, in quanto tale, deve essere rigettato.
16. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di causa in favore del Comune di Priolo Gargallo, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.