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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1173/2022 R. G. promossa da:
(P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico pro tempore (c. f. ) C.F._1 rappresentata dagli avv.ti ALESSANDRO CONTEMI (C.F.:
) e AB LE (C.F. , C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti;
appellante contro
Controparte_1
[...] appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE N. R.G. 2 / 6
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009,
n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. In data 04.01.2021, dei Tecnici di Vigilanza Stradale dell'ANAS elevavano nei confronti dell'appellante società
[...] verbale di accertamento n. 0462, contestando alla Parte_1 trasgreditrice le violazioni previste dall'art. 21 comma 5 del d. l.vo.
30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) a causa del mancato ripristino al Km 205+662 S.S. 18 Tirrena Inferiore con espresso riferimento al verbale n. 0351 del 19.12.2020.
3. Avverso detto verbale notificato in data 03.05.2021, la
[...] ha proposto ricorso al prefetto di Salerno ai sensi Parte_1 dell'art. 203 C.d.S., che in data 16.11.2021 notificava ordinanza di ingiunzione n. 01060202/2021 con la quale rigettava il ricorso ed intimava il pagamento di Euro 1.736,00.
4. Avverso tale ordinanza ingiunzione, l'ingiunta proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina che, con sentenza n. 99/2022 depositata in data 10.02.2022, ha accolto l'opposizione, rilevando la contumacia dell'ente e compensando le spese del giudizio.
4.1. Avverso tale sentenza, non notificata, la Parte_2 ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Lagonegro con ricorso depositato in data 08.09.2022 basato su un unico motivo, ovvero per aver il giudice di prime cure immotivatamente ed erroneamente compensato le spese, chiedendo la riforma parziale della sentenza N. R.G. 3 / 6
impugnata nella sola parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio nonostante la soccombenza della CP_1 convenuta.
5. Preliminare alla delibazione della fondatezza dell'appello è la verifica relativa all'ammissibilità e, quindi, alla tempestività dell'impugnazione.
6. Nel caso di specie, l'appello, il ricorso è stato depositato in data 08.09.2022 a fronte di un termine semestrale di impugnazione decorrente dal 10.02.2022, data di deposito della sentenza impugnata - non notificata - previsto dall'art. 327 c.p.c. nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore della l. 18 giugno
2009, n. 69 (applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data, in cui rientra quello che occupa), e scadente in data
11.09.2022 (tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale dei termini processuali).
7. Pertanto, l'appello è tempestivo ed ammissibile.
4. Tanto premesso, osserva il Tribunale che, in tema di regolamentazione delle spese di lite, l'art. 91, co. 1, c.p.c. dispone, in via generale, che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Ne consegue pertanto che, nel processo civile, la parte vittoriosa non è tenuta al pagamento delle spese di lite, le quali, di converso, sono integralmente imputate al soccombente, in virtù del generale principio di causalità della lite.
5. A siffatto regime pone delle deroghe l'art. 92 c.p.c. secondo cui “il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla N. R.G. 4 / 6
parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte”. Inoltre
“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Ne consegue pertanto che, al verificarsi delle ipotesi previste dalla legge, la compensazione delle spese può essere pronunciata, purché il giudice espliciti in maniera puntuale le ragioni che hanno portato a tale decisione.
6. La giurisprudenza ha precisato che, ai fini della compensazione delle spese processuali, non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto, né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisionale, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della ripartizione del carico delle spese (Cass. 23.1.2012 n.
901). Inoltre, le gravi ragioni per la compensazione devono essere sempre desunte dalla fattispecie concreta e dalle vicende processuali (Cass. 19.10.2015 n. 21083), non potendosi essere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado (Cass. 13.7.2015 n. 14546).
7. Occorre evidenziare che, sul punto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 92, co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed N. R.G. 5 / 6
eccezionali ragioni”. In particolare, le gravi ed eccezionali ragioni possono verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
8. Ancora, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione, con l'arresto n. 22598 del 2018, ha sottolineato che, in caso di compensazione delle spese, sussiste un particolare onere motivazionale del giudice che non può limitarsi a motivare con mere formule di stile.
9. Ed invero, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite pur dando atto, in motivazione, della soccombenza sostanziale di parte ricorrente, giustificando tale decisione con un generico riferimento alla pretesa sussistenza di “giusti motivi”, in realtà non ricorrenti.
10. La sentenza impugnata va quindi riformata in parte qua e, per l'effetto, l' va condannato Controparte_1
a rifondere all'appellante le spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio, liquidate come indicato in dispositivo N. R.G. 6 / 6
in base ai parametri medi di cui al D. M. Giustizia 10 marzo 2014 n.
55, per lo scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200, detratti i compensi previsti per la fase “istruttoria”, in concreto non tenutasi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in funzione di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa e respinta
- dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
- accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l'
[...]
a rifondere alla società Controparte_1 Parte_1 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in € 2.490,00 per compensi professionali ed in € 314,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Lagonegro, data
Il giudice dott. Riccardo Sabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1173/2022 R. G. promossa da:
(P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico pro tempore (c. f. ) C.F._1 rappresentata dagli avv.ti ALESSANDRO CONTEMI (C.F.:
) e AB LE (C.F. , C.F._2 C.F._3 giusta procura in atti;
appellante contro
Controparte_1
[...] appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE N. R.G. 2 / 6
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009,
n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. In data 04.01.2021, dei Tecnici di Vigilanza Stradale dell'ANAS elevavano nei confronti dell'appellante società
[...] verbale di accertamento n. 0462, contestando alla Parte_1 trasgreditrice le violazioni previste dall'art. 21 comma 5 del d. l.vo.
30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) a causa del mancato ripristino al Km 205+662 S.S. 18 Tirrena Inferiore con espresso riferimento al verbale n. 0351 del 19.12.2020.
3. Avverso detto verbale notificato in data 03.05.2021, la
[...] ha proposto ricorso al prefetto di Salerno ai sensi Parte_1 dell'art. 203 C.d.S., che in data 16.11.2021 notificava ordinanza di ingiunzione n. 01060202/2021 con la quale rigettava il ricorso ed intimava il pagamento di Euro 1.736,00.
4. Avverso tale ordinanza ingiunzione, l'ingiunta proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina che, con sentenza n. 99/2022 depositata in data 10.02.2022, ha accolto l'opposizione, rilevando la contumacia dell'ente e compensando le spese del giudizio.
4.1. Avverso tale sentenza, non notificata, la Parte_2 ha proposto gravame innanzi al Tribunale di Lagonegro con ricorso depositato in data 08.09.2022 basato su un unico motivo, ovvero per aver il giudice di prime cure immotivatamente ed erroneamente compensato le spese, chiedendo la riforma parziale della sentenza N. R.G. 3 / 6
impugnata nella sola parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio nonostante la soccombenza della CP_1 convenuta.
5. Preliminare alla delibazione della fondatezza dell'appello è la verifica relativa all'ammissibilità e, quindi, alla tempestività dell'impugnazione.
6. Nel caso di specie, l'appello, il ricorso è stato depositato in data 08.09.2022 a fronte di un termine semestrale di impugnazione decorrente dal 10.02.2022, data di deposito della sentenza impugnata - non notificata - previsto dall'art. 327 c.p.c. nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore della l. 18 giugno
2009, n. 69 (applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data, in cui rientra quello che occupa), e scadente in data
11.09.2022 (tenuto conto anche del periodo di sospensione feriale dei termini processuali).
7. Pertanto, l'appello è tempestivo ed ammissibile.
4. Tanto premesso, osserva il Tribunale che, in tema di regolamentazione delle spese di lite, l'art. 91, co. 1, c.p.c. dispone, in via generale, che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Ne consegue pertanto che, nel processo civile, la parte vittoriosa non è tenuta al pagamento delle spese di lite, le quali, di converso, sono integralmente imputate al soccombente, in virtù del generale principio di causalità della lite.
5. A siffatto regime pone delle deroghe l'art. 92 c.p.c. secondo cui “il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla N. R.G. 4 / 6
parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte”. Inoltre
“se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Ne consegue pertanto che, al verificarsi delle ipotesi previste dalla legge, la compensazione delle spese può essere pronunciata, purché il giudice espliciti in maniera puntuale le ragioni che hanno portato a tale decisione.
6. La giurisprudenza ha precisato che, ai fini della compensazione delle spese processuali, non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto, né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisionale, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della ripartizione del carico delle spese (Cass. 23.1.2012 n.
901). Inoltre, le gravi ragioni per la compensazione devono essere sempre desunte dalla fattispecie concreta e dalle vicende processuali (Cass. 19.10.2015 n. 21083), non potendosi essere sufficiente il mero riferimento a ragioni di giustizia o al diverso esito del giudizio di primo grado (Cass. 13.7.2015 n. 14546).
7. Occorre evidenziare che, sul punto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 92, co. 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed N. R.G. 5 / 6
eccezionali ragioni”. In particolare, le gravi ed eccezionali ragioni possono verificarsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali, come ad esempio, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o parimenti, ciò potrebbe verificarsi per una decisione di una Corte europea o per una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea. Dunque, tutte le questioni riguardanti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, caratterizzate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, non rientranti nelle due ipotesi tassativamente previste dal codice, secondo la Consulta devono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
8. Ancora, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione, con l'arresto n. 22598 del 2018, ha sottolineato che, in caso di compensazione delle spese, sussiste un particolare onere motivazionale del giudice che non può limitarsi a motivare con mere formule di stile.
9. Ed invero, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite pur dando atto, in motivazione, della soccombenza sostanziale di parte ricorrente, giustificando tale decisione con un generico riferimento alla pretesa sussistenza di “giusti motivi”, in realtà non ricorrenti.
10. La sentenza impugnata va quindi riformata in parte qua e, per l'effetto, l' va condannato Controparte_1
a rifondere all'appellante le spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi del giudizio, liquidate come indicato in dispositivo N. R.G. 6 / 6
in base ai parametri medi di cui al D. M. Giustizia 10 marzo 2014 n.
55, per lo scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200, detratti i compensi previsti per la fase “istruttoria”, in concreto non tenutasi, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in funzione di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa e respinta
- dichiara la contumacia dell' Controparte_1
;
[...]
- accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna l'
[...]
a rifondere alla società Controparte_1 Parte_1 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in € 2.490,00 per compensi professionali ed in € 314,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Lagonegro, data
Il giudice dott. Riccardo Sabato