TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 680/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla Via Sant'Anna II° tronco n. 18/i, presso lo studio degli Avv.
ACCARDO VINCENZO e MAZZA MARIA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti CP_1
n. 48;
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che con missiva del 10.8.2023 l' gli liquidava l'assegno ordinario cat. IO n.002- CP_1
679118518324, contestualmente trattenendo sugli arretrati conteggiati l'importo di €
4.935,30, a titolo non meglio precisato di “somme non dovute e trattenute da questa
Agenzia di produzione”, mai contestato in precedenza e relativo ad anni non precisati;
contestata l'estrema genericità della contestazione;
lamentata la mancata decisione del ricorso presentato in via amministrativa;
concludeva chiedendo “preso atto che la trattenuta eseguita non risulta identificabile quanto alla ragione che l'avrebbe determinata e, comunque, non risultano indicati né il tempo né le modalità del pagamento che si assume indebitamente eseguito, dichiarare che l'
[...]
non ha alcun diritto a reclamare il presunto credito Parte_2
contestato, trattenuto illegittimamente e, per l'effetto, condannare l' in persona CP_1
del Presidente e legale rappresentante, con sede in Roma EUR, Via Ciro il Grande, e domicilio legale presso l'Agenzia Territoriale di Locri, Viale Matteotti, alla restituzione, in favore del ricorrente, dell'intera somma di € 4.935,30 trattenuta, con interessi come per legge, al soddisfo effettivo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha agito in giudizio contestando l'estrema genericità delle motivazioni poste dall' a fondamento della trattenuta operata sulla liquidazione degli CP_1
arretrati allo stesso dovuti a titolo di assegno ordinario cat. IO n.002-679118518324.
In effetti, dalla lettura del provvedimento contestato viene esclusivamente indicata una trattenuta pari ad € 4.935,30, con la dizione “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione” e l'ulteriore inciso, in calce all'atto, “recuperi debiti vari”.
È evidente quindi l'assoluta genericità del titolo posto a fondamento del recupero che non consente al ricorrente alcun tipo di difesa né controllo sulla legittimità della trattenuta operata.
È noto che l'onere motivazionale gravante sull'istituto che proceda in via amministrativa per la ripetizione di somme indebitamente versate non può essere inteso in senso puramente e strettamente formale, ma come necessariamente funzionale a garantire pienamente il diritto di difesa dell'accipiens, anche in sede giudiziale;
tuttavia, anche nel presente giudizio, le ragioni giustificatrici dell'indebito sono rimaste totalmente oscure.
L'istituto, nella propria memoria, ha sostenuto che il recupero sarebbe avvenuto in quanto “il sig. è risultato Soggetto inadempiente verso Pt_1 [...]
A seguito di notifica di atto di pignoramento c/terzi ad istanza di Controparte_2
, notificato il 27.9.2023 con citazione dell'8.3.2024, Controparte_3
questa Agenzia ha provveduto a rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc, si rimane, pertanto in attesa dell'ordinanza del giudice esecutivo”.
Tale apodittica asserzione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro alcuno.
L'ente non ha prodotto alcun atto a sostegno della propria produzione, non v'è traccia di un atto di pignoramento, di alcun provvedimento adottato dal NA (che non viene d'altronde neanche individuato, così come non viene indicato neanche il numero di rg. della procedura esecutiva asseritamente pendente), della dichiarazione asseritamente resa ex art. 547 c.p.c. Né tantomeno si indica quale sarebbe il credito azionato in via esecutiva o da quale rapporto scaturirebbe. Né tantomeno tale deserto allegatorio e probatorio è stato integrato dalla tardiva produzione del 23.2.2025, consistente in una mera tabella che non fornisce alcuna indicazione idonea a identificare le ragioni della trattenuta. L'assoluta genericità delle deduzioni dell'ente non consente dunque alcun controllo giudiziale della pretesa restitutoria né la predisposizione di alcuna difesa da parte del ricorrente.
Per tali motivi si deve necessariamente ritenere l'illegittimità della trattenuta operata in quanto non sostenuta da alcuna ragione giustificativa.
In accoglimento del ricorso, l'istituto deve essere dunque condannato alla restituzione in favore del ricorrente della somma illegittimamente trattenuta oltre alla maggior somma tra interessi e svalutazione monetaria ex art. articolo 16, comma 6, l.
412/1991 dal dovuto al soddisfo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa l'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la trattenuta operata dall' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per € 4.935,30, sulla somma dovuta al ricorrente a titolo di arretrati sull'assegno ordinario cat. IO n.002-679118518324 è illegittima e, per l'effetto, condanna il resistente alla restituzione in favore del ricorrente della predetta somma, oltre accessori per come in parte motiva;
condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre spese CP_1
generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Locri, 27/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
NA Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 680/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26.2.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, alla Via Sant'Anna II° tronco n. 18/i, presso lo studio degli Avv.
ACCARDO VINCENZO e MAZZA MARIA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti CP_1
n. 48;
resistente
OGGETTO: ripetizione di indebito. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che con missiva del 10.8.2023 l' gli liquidava l'assegno ordinario cat. IO n.002- CP_1
679118518324, contestualmente trattenendo sugli arretrati conteggiati l'importo di €
4.935,30, a titolo non meglio precisato di “somme non dovute e trattenute da questa
Agenzia di produzione”, mai contestato in precedenza e relativo ad anni non precisati;
contestata l'estrema genericità della contestazione;
lamentata la mancata decisione del ricorso presentato in via amministrativa;
concludeva chiedendo “preso atto che la trattenuta eseguita non risulta identificabile quanto alla ragione che l'avrebbe determinata e, comunque, non risultano indicati né il tempo né le modalità del pagamento che si assume indebitamente eseguito, dichiarare che l'
[...]
non ha alcun diritto a reclamare il presunto credito Parte_2
contestato, trattenuto illegittimamente e, per l'effetto, condannare l' in persona CP_1
del Presidente e legale rappresentante, con sede in Roma EUR, Via Ciro il Grande, e domicilio legale presso l'Agenzia Territoriale di Locri, Viale Matteotti, alla restituzione, in favore del ricorrente, dell'intera somma di € 4.935,30 trattenuta, con interessi come per legge, al soddisfo effettivo”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 26.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha agito in giudizio contestando l'estrema genericità delle motivazioni poste dall' a fondamento della trattenuta operata sulla liquidazione degli CP_1
arretrati allo stesso dovuti a titolo di assegno ordinario cat. IO n.002-679118518324.
In effetti, dalla lettura del provvedimento contestato viene esclusivamente indicata una trattenuta pari ad € 4.935,30, con la dizione “somme non dovute e trattenute da questa Agenzia di produzione” e l'ulteriore inciso, in calce all'atto, “recuperi debiti vari”.
È evidente quindi l'assoluta genericità del titolo posto a fondamento del recupero che non consente al ricorrente alcun tipo di difesa né controllo sulla legittimità della trattenuta operata.
È noto che l'onere motivazionale gravante sull'istituto che proceda in via amministrativa per la ripetizione di somme indebitamente versate non può essere inteso in senso puramente e strettamente formale, ma come necessariamente funzionale a garantire pienamente il diritto di difesa dell'accipiens, anche in sede giudiziale;
tuttavia, anche nel presente giudizio, le ragioni giustificatrici dell'indebito sono rimaste totalmente oscure.
L'istituto, nella propria memoria, ha sostenuto che il recupero sarebbe avvenuto in quanto “il sig. è risultato Soggetto inadempiente verso Pt_1 [...]
A seguito di notifica di atto di pignoramento c/terzi ad istanza di Controparte_2
, notificato il 27.9.2023 con citazione dell'8.3.2024, Controparte_3
questa Agenzia ha provveduto a rendere la dichiarazione ex art. 547 cpc, si rimane, pertanto in attesa dell'ordinanza del giudice esecutivo”.
Tale apodittica asserzione, tuttavia, è rimasta priva di riscontro alcuno.
L'ente non ha prodotto alcun atto a sostegno della propria produzione, non v'è traccia di un atto di pignoramento, di alcun provvedimento adottato dal NA (che non viene d'altronde neanche individuato, così come non viene indicato neanche il numero di rg. della procedura esecutiva asseritamente pendente), della dichiarazione asseritamente resa ex art. 547 c.p.c. Né tantomeno si indica quale sarebbe il credito azionato in via esecutiva o da quale rapporto scaturirebbe. Né tantomeno tale deserto allegatorio e probatorio è stato integrato dalla tardiva produzione del 23.2.2025, consistente in una mera tabella che non fornisce alcuna indicazione idonea a identificare le ragioni della trattenuta. L'assoluta genericità delle deduzioni dell'ente non consente dunque alcun controllo giudiziale della pretesa restitutoria né la predisposizione di alcuna difesa da parte del ricorrente.
Per tali motivi si deve necessariamente ritenere l'illegittimità della trattenuta operata in quanto non sostenuta da alcuna ragione giustificativa.
In accoglimento del ricorso, l'istituto deve essere dunque condannato alla restituzione in favore del ricorrente della somma illegittimamente trattenuta oltre alla maggior somma tra interessi e svalutazione monetaria ex art. articolo 16, comma 6, l.
412/1991 dal dovuto al soddisfo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa l'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la trattenuta operata dall' , in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, per € 4.935,30, sulla somma dovuta al ricorrente a titolo di arretrati sull'assegno ordinario cat. IO n.002-679118518324 è illegittima e, per l'effetto, condanna il resistente alla restituzione in favore del ricorrente della predetta somma, oltre accessori per come in parte motiva;
condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in € 886,00 oltre spese CP_1
generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Locri, 27/02/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi