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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOL A
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile – nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4214 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Parte_1 C.F._1
RT e IO DO, presso il cui studio in Ottaviano, al Viale Elena n. 12, e presso il cui indirizzo digitale PEC è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alessandro Gastaldi, del Foro di Pavia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo digitale PEC, nonché presso lo studio dell'Avv. Rita Marotta in Caserta, alla Via Turati n. 83;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 09.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che , sulla base delle argomentazioni in atti, ha proposto opposizione a Parte_1 precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società opposta, resistendo con le difese in atti.
Differita la prima udienza al 06.2.2025, rispetto alla quale decorrevano i termini ex art. 171 ter
c.p.c., concessi alle parti, veniva discussa in detta sede anche l'istanza, avanzata dall'opponente, di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Tale istanza veniva rigettata da questo Tribunale con ordinanza del 12 aprile 2025 per mancanza di gravi motivi. All'udienza del 09.10.2025, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies e il Tribunale la tratteneva in decisione ai sensi del terzo comma di tale articolo.
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto la carenza di titolarità attiva del rapporto per non aver offerto «l'odierna convenuta la prova certa che fosse il soggetto abilitato ad azionare il credito vantato», per inidoneità della pubblicazione in GU di per sé a provare la cessione in blocco del credito nonché per mancata prova delle cessioni del credito intervenute.
Sul punto, preme osservare in primo luogo che il titolo esecutivo è un titolo giudiziale definitivo
(decreto ingiuntivo 1048/2017 del Tribunale di Nola del 3.5.2017, dichiarato definitivo ed esecutivo il 19.9.2017 per mancata opposizione) ottenuto dall'odierna opposta nei confronti dell'opponente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “è invero stabile consacrazione operata dal diritto vivente, come questa Corte ha più volte enunciato, l'affermazione - della cui attendibilità peraltro non dubita neppure il ricorrente - secondo la quale in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, è in facoltà del debitore opporre soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso” (Cass. 14636/2017; Cass. 12911/2012).
La Suprema Corte ha altresì affermato il principio di diritto secondo il quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi
e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 2785/2025; Cass. 3277/2015; Cass. 2742/1999).
Tali essendo i principi applicabili alla fattispecie in esame, va rilevato che con l'opposizione a precetto non è più possibile far valere la mancata titolarità del credito in quanto il titolo giudiziale
2 definitivo è in favore dell'odierna opposta e pertanto la mancata titolarità del credito per mancata dimostrazione di atti o fatti precedenti alla formazione del titolo (come nella specie) avrebbe dovuto essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo e non può essere esaminata in questa sede, deputata a verificare l'eventuale inesistenza giuridica del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute.
In ogni caso, si rileva, ad abundantiam, che parte opposta ha depositato i documenti attestanti la titolarità del credito e le vicende traslative del credito (ivi compresi i contratti stipulati dall'opponente con l'originaria creditrice, gli estratti conto dei rapporti, il contratto di cessione del credito da
Unicredit Spa a e il portafoglio recante il dettaglio del credito vantato nei confronti CP_1 dell'odierno opponente), oltre che una procura speciale per l'attività di recupero crediti stipulato tra e la mandataria che ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo. CP_1 Controparte_2
Siffatta documentazione, già di per sé, consente di dimostrare la titolarità del credito in favore dell'opposta.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto la mancata notifica del decreto ingiuntivo da parte della società come detto, quale mandataria, della Controparte_2 CP_1 ale motivo è infondato, avendo parte opposta depositato documentazione da cui si evince la
[...] notifica del decreto ingiuntivo in data 15.5.2015.
Sono poi del tutto tardive le contestazioni relative al presunto vizio di notifica del decreto ingiuntivo formulate dall'opponente solamente all'udienza del 06.02.2025 e, cioè, ben oltre i termini delle memorie ex art. 171 ter (in particolare della prima memoria), con le quali ha dedotto che «il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo, è stato notificato ad una tale , Parte_2 non facente parte del nucleo familiare del sig. , come si può evincere dal certificato Parte_1 contestuale che oggi si porta in visione». Del resto, come affermato dalla Suprema Corte, le risultanze anagrafiche da cui si evinca che il soggetto ricevente appartiene ad altro nucleo familiare non sono sufficienti ad escludere la qualità di persona di famiglia, dovendosi provare che la presenza in casa del destinatario era del tutto occasionale e momentanea (ex multis Cass. 11228/2021).
Con il terzo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto la nullità e/o l'annullabilità della notifica dell'atto di precetto per mancata allegazione della procura alle liti.
Anche tale motivo di opposizione non può trovare accoglimento, atteso che, come affermato dalla
Suprema Corte, «l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima,
3 ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene» (così Cass. Civ., Sez.
3, Sent. 08/05/2006, n. 10497). Nel caso di specie, il conferimento della procura alle liti nel presente giudizio sana il dedotto vizio.
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha dedotto l'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto di mandato stipulato tra la mandante e la mandataria CP_1 [...]
In proposito, è d'uopo rilevare che il rapporto tra tali società, che ha consentito alla CP_2 seconda di chiedere, in rappresentanza della prima, l'emissione del decreto ingiuntivo, è disciplinato da procura notarile versata in atti (doc. 6 del fascicolo monitorio), con la quale la prima ha rilasciato alla seconda procura “affinché la stessa provveda a compiere, in nome, nell'interesse e per conto di
ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione e CP_1 riscossione dei crediti di cui alla premessa” (ovvero dei propri crediti presenti e futuri), con la previsione esplicita del potere di presentare ricorsi per ingiunzione (si veda doc. 6 del fascicolo monitorio, pagg. 4 e 5). Pertanto, nessun dubbio sussiste sulla legittimazione della procuratrice a chiedere, in nome e per conto della rappresentata, l'emissione del decreto ingiuntivo, con conseguente rigetto del motivo di opposizione in esame.
Con l'ultimo motivo di opposizione, l'opponente ha genericamente dedotto la presenza di interessi moratori usurari, che avrebbero dovuto essere sostituiti dagli interessi corrispettivi (purché leciti), nonché la necessità di applicare gli interessi corrispettivi sulla quota capitale delle rate a scadere.
Trattasi di motivo inammissibile, non solo in quanto genericamente formulato, senza alcun riferimento al caso concreto e agli interessi come applicati, ma anche perché, come già detto in relazione al primo motivo di opposizione, posto che gli interessi sono già stati riconosciuti nel decreto ingiuntivo, il debitore poteva far valere tale motivo solo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non nel presente giudizio, in cui è possibile dedurre soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo giudiziale.
La richiesta di C.T.U., formulata al verbale d'udienza del 06.02.2025, non può essere accolta, in quanto riveste un carattere inammissibilmente esplorativo, stante la genericità del motivo.
Com'è noto, infatti, la C.T.U. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio;
le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio da cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 18/09/2020,
n. 19631 e Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 06/12/2019, n. 31886).
Quanto alle spese del presente giudizio, esse, seguono la regola della soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, con applicazione dei valori tra i minimi e i medi per tutte le fasi, tenuto conto del grado di complessità della causa e del mancato espletamento di prove orali. Si ritiene che
4 la domanda, pur infondata, non sia caratterizzata dalla violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della stessa (Cass. 9912/2018), con conseguente rigetto della richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 4214/2024 promossa da nei confronti di - Succursale per l'Italia, ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Nola il 13 dicembre 2025
Il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile – nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4214 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Parte_1 C.F._1
RT e IO DO, presso il cui studio in Ottaviano, al Viale Elena n. 12, e presso il cui indirizzo digitale PEC è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Alessandro Gastaldi, del Foro di Pavia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il relativo indirizzo digitale PEC, nonché presso lo studio dell'Avv. Rita Marotta in Caserta, alla Via Turati n. 83;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 09.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Va premesso che , sulla base delle argomentazioni in atti, ha proposto opposizione a Parte_1 precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società opposta, resistendo con le difese in atti.
Differita la prima udienza al 06.2.2025, rispetto alla quale decorrevano i termini ex art. 171 ter
c.p.c., concessi alle parti, veniva discussa in detta sede anche l'istanza, avanzata dall'opponente, di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Tale istanza veniva rigettata da questo Tribunale con ordinanza del 12 aprile 2025 per mancanza di gravi motivi. All'udienza del 09.10.2025, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies e il Tribunale la tratteneva in decisione ai sensi del terzo comma di tale articolo.
Con il primo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto la carenza di titolarità attiva del rapporto per non aver offerto «l'odierna convenuta la prova certa che fosse il soggetto abilitato ad azionare il credito vantato», per inidoneità della pubblicazione in GU di per sé a provare la cessione in blocco del credito nonché per mancata prova delle cessioni del credito intervenute.
Sul punto, preme osservare in primo luogo che il titolo esecutivo è un titolo giudiziale definitivo
(decreto ingiuntivo 1048/2017 del Tribunale di Nola del 3.5.2017, dichiarato definitivo ed esecutivo il 19.9.2017 per mancata opposizione) ottenuto dall'odierna opposta nei confronti dell'opponente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “è invero stabile consacrazione operata dal diritto vivente, come questa Corte ha più volte enunciato, l'affermazione - della cui attendibilità peraltro non dubita neppure il ricorrente - secondo la quale in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, è in facoltà del debitore opporre soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso” (Cass. 14636/2017; Cass. 12911/2012).
La Suprema Corte ha altresì affermato il principio di diritto secondo il quale “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi
e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 2785/2025; Cass. 3277/2015; Cass. 2742/1999).
Tali essendo i principi applicabili alla fattispecie in esame, va rilevato che con l'opposizione a precetto non è più possibile far valere la mancata titolarità del credito in quanto il titolo giudiziale
2 definitivo è in favore dell'odierna opposta e pertanto la mancata titolarità del credito per mancata dimostrazione di atti o fatti precedenti alla formazione del titolo (come nella specie) avrebbe dovuto essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo e non può essere esaminata in questa sede, deputata a verificare l'eventuale inesistenza giuridica del titolo e/o eventuali circostanze sopravvenute.
In ogni caso, si rileva, ad abundantiam, che parte opposta ha depositato i documenti attestanti la titolarità del credito e le vicende traslative del credito (ivi compresi i contratti stipulati dall'opponente con l'originaria creditrice, gli estratti conto dei rapporti, il contratto di cessione del credito da
Unicredit Spa a e il portafoglio recante il dettaglio del credito vantato nei confronti CP_1 dell'odierno opponente), oltre che una procura speciale per l'attività di recupero crediti stipulato tra e la mandataria che ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo. CP_1 Controparte_2
Siffatta documentazione, già di per sé, consente di dimostrare la titolarità del credito in favore dell'opposta.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha dedotto la mancata notifica del decreto ingiuntivo da parte della società come detto, quale mandataria, della Controparte_2 CP_1 ale motivo è infondato, avendo parte opposta depositato documentazione da cui si evince la
[...] notifica del decreto ingiuntivo in data 15.5.2015.
Sono poi del tutto tardive le contestazioni relative al presunto vizio di notifica del decreto ingiuntivo formulate dall'opponente solamente all'udienza del 06.02.2025 e, cioè, ben oltre i termini delle memorie ex art. 171 ter (in particolare della prima memoria), con le quali ha dedotto che «il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo, è stato notificato ad una tale , Parte_2 non facente parte del nucleo familiare del sig. , come si può evincere dal certificato Parte_1 contestuale che oggi si porta in visione». Del resto, come affermato dalla Suprema Corte, le risultanze anagrafiche da cui si evinca che il soggetto ricevente appartiene ad altro nucleo familiare non sono sufficienti ad escludere la qualità di persona di famiglia, dovendosi provare che la presenza in casa del destinatario era del tutto occasionale e momentanea (ex multis Cass. 11228/2021).
Con il terzo motivo di opposizione, parte opponente ha dedotto la nullità e/o l'annullabilità della notifica dell'atto di precetto per mancata allegazione della procura alle liti.
Anche tale motivo di opposizione non può trovare accoglimento, atteso che, come affermato dalla
Suprema Corte, «l'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo. Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo – fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore – della medesima,
3 ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene» (così Cass. Civ., Sez.
3, Sent. 08/05/2006, n. 10497). Nel caso di specie, il conferimento della procura alle liti nel presente giudizio sana il dedotto vizio.
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha dedotto l'indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto del contratto di mandato stipulato tra la mandante e la mandataria CP_1 [...]
In proposito, è d'uopo rilevare che il rapporto tra tali società, che ha consentito alla CP_2 seconda di chiedere, in rappresentanza della prima, l'emissione del decreto ingiuntivo, è disciplinato da procura notarile versata in atti (doc. 6 del fascicolo monitorio), con la quale la prima ha rilasciato alla seconda procura “affinché la stessa provveda a compiere, in nome, nell'interesse e per conto di
ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione e CP_1 riscossione dei crediti di cui alla premessa” (ovvero dei propri crediti presenti e futuri), con la previsione esplicita del potere di presentare ricorsi per ingiunzione (si veda doc. 6 del fascicolo monitorio, pagg. 4 e 5). Pertanto, nessun dubbio sussiste sulla legittimazione della procuratrice a chiedere, in nome e per conto della rappresentata, l'emissione del decreto ingiuntivo, con conseguente rigetto del motivo di opposizione in esame.
Con l'ultimo motivo di opposizione, l'opponente ha genericamente dedotto la presenza di interessi moratori usurari, che avrebbero dovuto essere sostituiti dagli interessi corrispettivi (purché leciti), nonché la necessità di applicare gli interessi corrispettivi sulla quota capitale delle rate a scadere.
Trattasi di motivo inammissibile, non solo in quanto genericamente formulato, senza alcun riferimento al caso concreto e agli interessi come applicati, ma anche perché, come già detto in relazione al primo motivo di opposizione, posto che gli interessi sono già stati riconosciuti nel decreto ingiuntivo, il debitore poteva far valere tale motivo solo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non nel presente giudizio, in cui è possibile dedurre soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo giudiziale.
La richiesta di C.T.U., formulata al verbale d'udienza del 06.02.2025, non può essere accolta, in quanto riveste un carattere inammissibilmente esplorativo, stante la genericità del motivo.
Com'è noto, infatti, la C.T.U. non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio;
le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio da cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 18/09/2020,
n. 19631 e Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 06/12/2019, n. 31886).
Quanto alle spese del presente giudizio, esse, seguono la regola della soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, con applicazione dei valori tra i minimi e i medi per tutte le fasi, tenuto conto del grado di complessità della causa e del mancato espletamento di prove orali. Si ritiene che
4 la domanda, pur infondata, non sia caratterizzata dalla violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della stessa (Cass. 9912/2018), con conseguente rigetto della richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa RGAC N. 4214/2024 promossa da nei confronti di - Succursale per l'Italia, ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso in Nola il 13 dicembre 2025
Il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE
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