Sentenza 14 ottobre 2020
Massime • 1
La confisca speciale obbligatoria di cui all'art. 74, comma 7-bis, d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309, inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, ha natura di misura di sicurezza, con la conseguenza che, trovando applicazione l'art. 200 cod. pen., è legittima l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che applica tale confisca in relazione ad un reato commesso anteriormente all'introduzione della norma che la prevede.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2020, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2020 |
Testo completo
02304-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2521/2020 ADRIANO IASILLO CC 14/10/2020- ANGELA TARDIO R.G.N. 2473/2020 - Relatore - FILIPPO CASA GIUSEPPE SANTALUCIA RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RM IO nato a [...] il [...] AL RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
Saute Sprinaci, che ha chiesto il rigens lette/sentite le conclusioni del PG dei ricorsi. して RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza depositata in data 28.10.2019, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava, previa riqualificazione degli originari ricorsi per cassazione, l'opposizione proposta da RM TT e AL AR (quale terza interessata) avverso il provvedimento in data 14.2.2017 con il quale era stata respinta l'istanza di restituzione della somma di euro 15.850,00, già sottoposta a sequestro probatorio il 14.7.2005 nell'ambito del procedimento definito con sentenza di condanna dell'RM alla pena di otto anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal G.I.P. del Tribunale di Napoli il 28.10.2008, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Napoli il 29.9.2011 e divenuta irrevocabile il 18.2.2013); con la stessa ordinanza veniva confermata dal giudice dell'esecuzione - non avendo provveduto sulla somma in sequestro il giudice della cognizione - l'applicazione della confisca obbligatoria speciale della somma medesima prevista dall'art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90. A ragione della decisione, dopo aver ripercorso la cronologia del procedimento, il giudice adito osservava, in via preliminare, che la confisca speciale obbligatoria de qua, introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. b), d. lgs. 29 ottobre 2016 n. 202 ("Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea"), in vigore dal 24.11.2016, poteva essere applicata anche a fatti antecedenti alla sua istituzione, atteso che, in deroga all'art. 2 cod. pen., le misure di sicurezza erano soggette alla disciplina contenuta nell'art. 200 cod. pen., ispirata al principio tempus regit actum. Nel merito proseguiva il giudice dell'esecuzione che la somma in sequestro fosse senz'altro provento del reato di cessione di stupefacenti in un contesto associativo si evinceva, come evidenziato nella sentenza di appello, dalle circostanze concrete relative al suo rinvenimento, avvenuto in esito a perquisizione eseguita presso l'abitazione di RM TT, poi condannato quale gestore di una piazza di spaccio per il clan MAZZARELLA, culminata nel ritrovamento anche di sei fogli con annotazioni di nomi, cifre e dati. L'istanza di restituzione, d'altra parte, non poteva considerarsi supportata da adeguati . riscontri, in quanto: a) nulla era stato prodotto in merito allo stato di famiglia della persona che avrebbe donato la somma sequestrata, tale OT AR (il cognome OM è frutto di un refuso dell'estensore del provvedimento impugnato), la quale avrebbe dovuto identificarsi con la madre di AL, ma che, nella comunicazione INPS 20.10.2004, attinente alla liquidazione dell'importo di € 22.661,41 erogato a titolo di arretrati di indennità di accompagnamento quale invalida civile totale, risultava identificata con le diverse generalità di MA AR;
b) la beneficiaria della somma erogata dall'INPS risiedeva in luogo diverso (vico Carbonari 16) da quello in cui venne rinvenuta la somma in sequestro (via S. Arcangelo a Baiano 50), circostanza che, ad avviso della Corte di appello, si poneva in contrasto con 2 ы l'eventualità di una donazione volta a compensare prestazioni assistenziali;
c) l'interessata non aveva giustificato le ragioni per le quali gli arretrati INPS sarebbero stati quasi interamente devoluti a lei, potendosi ipotizzare altri familiari interessati.
2. Hanno proposto ricorso congiunto RM TT e AL AR (quale terza interessata), per il tramite dei difensori, sulla base dei seguenti motivi.
2.1. Violazione dell'art. 200 cod. pen. nella parte in cui si è ritenuto di poter applicare la confisca di cui all'art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90, introdotta solo nel 2016, a processo di cognizione concluso, mentre l'istanza di restituzione era stata presentata nel 2013. La Corte di appello aveva omesso di considerare che l'eccezione al principio di irretroattività della legge penale contenuta nell'art. 200 cod. pen. trova una limitazione temporale coincidente con la fine del giudizio di cognizione, sicché la confisca introdotta in epoca successiva alla fine di tale fase non avrebbe potuto essere applicata nella fase di esecuzione, come avvenuto nel caso di specie.
2.2. Violazione dell'art. 2 cod. pen., per non essere stata valutata la natura sanzionatoria della confisca prevista dall'art. 74, comma 7-bis, d.P.R. e la conseguente non assoggettabilità della stessa al regime dell'art. 200 cod. pen.
2.3. Vizio di motivazione nella parte in cui l'ordinanza affermava che nella sentenza di appello si era accertata la soltanto "presumibile" riferibilità della somma di denaro sequestrata all'attività illecita di RM.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, al termine di una requisitoria molto articolata, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, seppure per ragioni diverse.
1. Il ricorso proposto da AL AR, nella qualità di terza interessata alla restituzione della somma confiscata, va dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale. In ordine alla problematica relativa alla costituzione in giudizio dei terzi interessati, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, n. 310 del 7/12/2017, dep. 2018, G.T. auto s.r.l., Rv. 271722 - 01; Sez. 3, n. 29858 dell'1/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505 - 01; Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli ed altro, Rv. 260894 01; Sez. 1, n. 18234 del 2/4/2014, Tropea ed altro, Rv. 259441 - 01; Sez. 1, n. 8362 del 10/1/2014, Di Falco, Rv. 259549 - 01; Sez. 1, n. 8361 del 10/1/2014, Russo, Rv. 259174 - 01; Sez. 3, n. 39077 del 21/3/2013, Aronne, Rv. 257729 01; Sez. 6, n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv. 249873 - 01; Sez. 6, n. 11796 del 4/3/2010, Pilato, Rv. 246485 - 01; Sez. 6, n. 46429 del 17/9/2009, Pace ed altri, Rv. 245440 - 01) secondo cui «per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per "G la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un 3 difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato è infatti nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto d'impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. “personalissimi”. Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.». In applicazione di tale principio, la maggioritaria giurisprudenza di questa Corte ha affermato che è inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 3, n. 29858 dell'1/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505 - 01; Sez. 2, n. 31044 del 13/6/2013, Rv. 256839 - - 01; Sez. 3, n. 23107 del 23/4/2013, Rv. 255445 01, oltre alla già citata Sez. 1, n. 8361/2014). Lo stesso principio, dall'evidente carattere sistematico, è stato esteso dalle Sezioni Unite di questa Corte alla materia delle misure di prevenzione in relazione a un ricorso per cassazione proposto (da difensore di terzo interessato sprovvisto di procura speciale) avverso decreto applicativo di confisca (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli ed altro, Rv. 260894 - 01). Con la sentenza da ultimo citata, il Supremo consesso ha, inoltre, escluso la possibilità di attivare in favore del terzo interessato di cui si accerti il difetto di procura speciale il meccanismo sanante previsto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. civ.., posto che, secondo le regole della procedura penale, i termini per proporre valida impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza, sicché, in assenza di una disposizione suscettibile di consentire il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto del processo civile, non è permesso derogare ad essi. Alla stregua degli enunciati principi, che il Collegio intende ribadire, il ricorso proposto dalla terza interessata AL AR va dichiarato inammissibile, non essendo stata rinvenuta in atti la prescritta procura speciale in capo ai suoi difensori, né ad essa è stato fatto neppure incidentalmente riferimento nelle premesse del ricorso stesso.
2. L'impugnazione proposta da RM TT è inammissibile per manifesta infondatezza.
2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. Va ricordato che, in virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 cod. pen. e dei principi affermati dall'art. 25 Cost., deve escludersi che in tema di applicazione di misure di sicurezza, in quanto correlate alla situazione di pericolosità attuale del proposto, operi il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 cod. pen., operante nei riguardi delle Я as 4 norme incriminatrici, sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata (Sez. U, n. 4880 del 26/6/2014, dep. 2015, Spinelli ed altro, Rv. 262602 - 01; Sez. 1, n. 44327 del 18/7/2013, Gabriele ed altri, Rv. 257638 - 01; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone ed altro, Rv. 254698 - 01; Sez. 4, n. 12406 del 19/1/2010, P.G. in proc. Raggiunti, Rv. 246801 01; Sez. 1, n. 7116 dell'8/11/2007, dep. 2008, Liboni, Rv. 239302 01; Sez. 1, n. 13039 dell'11/3/2005, Santonocito ed altro, Rv. 231598 - 01; Sez. 1, n. 3717 del 19/5/1999, P.G. in proc. Musliu, Rv. 213941 01; Sez. 2, n. 3655 del 3/10/1996, dep. 1997, Sibilia, Rv. 207140-01). La confisca speciale obbligatoria ex art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90, per quanto introdotta in epoca successiva alla commissione del reato per il quale RM è stato condannato, è regolata, come tutte le misure di sicurezza, dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione (art. 200 cod. pen.), cioè al tempo nel quale il presupposto della sua applicazione è divenuto apprezzabile o è stato apprezzato dal giudice come tale (Sez. 6, n. 775 del 17/11/1995, dep. 1996, Borino Marchese, Rv. 204119 - 01). E va ricordato anche il disposto del secondo comma dell'art. 200 citato, per cui "Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione". Alla luce dei parametri normativi ed ermeneutici richiamati, del tutto corretto deve, pertanto, ritenersi l'operato del giudice dell'esecuzione, che ha applicato la misura di sicurezza in parola tenendo conto della legge vigente al momento della sua applicazione ed esecuzione, dovendo, conseguentemente, reputarsi del tutto infondato il rilievo difensivo in base al quale la misura suddetta avrebbe potuto applicarsi solamente entro la fine del giudizio di cognizione, ma non nel giudizio di esecuzione.
2.2. Allo stesso modo manifestamente infondato in diritto, in coerenza con quanto appena detto, è il secondo motivo di ricorso, dal momento che la confisca di cui si discute, come tutte le misure di sicurezza patrimoniali (ad eccezione della confisca "per equivalente", connotata da carattere afflittivo: Sez. U, n. 18374 del 31/1/2013, Rv. 255037 01) e le assimilate misure di prevenzione, non ha natura di "pena" sui generis e, quindi, non presenta affatto natura "sanzionatoria" (per tutte, Sez. 6, n. 775 del 28/2/1995, Rv. 201701 01), come sostenuto in ricorso, ma natura lato sensu "preventiva", rientrando, pacificamente, nel paradigma della confisca penale ordinaria di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. (laddove richiama le cose costituenti "profitto" del reato), con l'unica differenza dovuta al suo carattere obbligatorio, che ne rende possibile l'applicazione proprio nel giudizio di esecuzione, che qui rileva. Nessuna violazione dell'art. 2 cod. pen. è, quindi, dato riscontrare nell'ordinanza impugnata ed è inconferente il richiamo operato dalla difesa del ricorrente alla irretroattività della confisca obbligatoria del veicolo prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, in quanto detta confisca, già avente natura di sanzione penale accessoria, con conseguente 5 b applicabilità dell'art. 2 cod. pen., è stata degradata a sanzione amministrativa dalla legge n. 120 del 2010, anch'essa irretroattiva ex art. 1 legge n. 689/81 (Sez. 4, n. 6807 del 4/11/2010, dep. 2011, Rv. 249350-01).
2.2.1. D'altro canto, va pure evidenziato che, ove il bene in sequestro debba essere qualificato come profitto di reato (è esattamente il caso che ci occupa della somma derivante da cessione di stupefacenti), dello stesso non può mai essere disposta la restituzione, trattandosi, comunque, di provento conseguente a negozio illecito per contrarietà a norme imperative, mai entrato, perciò, nel patrimonio del detentore del bene (Sez. U, n. 9149 del 3/7/1996, Rv. 205708 01; tra le più recenti, Sez. 3, n. 29982 del 22/2/2019, Rv. 276252 - 01). Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorrente non avrebbe potuto addurre valide ragioni a sostegno dell'istanza di restituzione della somma originariamente sequestratagli.
2.3. Manifestamente infondato, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si attacca la motivazione del provvedimento impugnato laddove si afferma che dalla sentenza di appello emergerebbe una "presumibile riferibilità del denaro" provento del reato per cui RM è stato condannato. Secondo la prospettazione difensiva, il passaggio motivazionale riportato, da un lato, risulterebbe inidoneo a dare certezza all'affermazione del giudice di secondo grado (si parla di riferibilità "presumibile") e, dall'altro, costituirebbe frutto di un vero e proprio travisamento, poiché una simile proposizione nella sentenza di appello mancherebbe del tutto. In realtà, le deduzioni difensive tradiscono una non attenta lettura della sentenza pronunciata il 29.9.2011 dalla Corte di appello di Napoli nei confronti di RM. Si legge, in particolare, a pag. 147, a proposito dell'esito della perquisizione domiciliare eseguita il 14.7.2005, che "il denaro, anche per le modalità della custodia, appare riferibile all'attività illecita, quale provento della stessa, mentre le telecamere, per le modalità della loro · cortile dello stabile e pianerottolo ove è situata l'abitazione dell'imputato sistemazione - hanno la palese finalità di controllare l'accesso al palazzo e all'abitazione, elementi sintomatici, questi, dell'appartenenza a strutture delinquenziali, nonché modalità di difesa passiva". L'uso del verbo apparire ("il denaro...appare riferibile all'attività illecita") nella frase ora trascritta va inteso, all'evidenza, nel significato di "risultare", come prova di una supposizione, di un procedimento induttivo o deduttivo, senza denotare, pertanto, alcuna incertezza sulla riferibilità del denaro sequestrato - come "profitto" - all'attività di traffico di stupefacenti condotta in forma associata dall'imputato. Il richiamo operato dal giudice dell'esecuzione al brano appena riportato non è, allora, frutto di alcun travisamento, come dedotto in ricorso, né l'uso inappropriato dell'aggettivo "presumibile" vale a inficiare il suddetto riferimento che, in conclusione, dà conto in modo congruo dello stretto legame tra il denaro in sequestro e il reato oggetto di condanna e della legittimità della confisca di cui all'art. 74, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90 ("Nei confronti del 60 я а condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto...").
3. Alla luce delle esposte considerazioni, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, dal che consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Stiano Savills Filippo Casa Adriano Iasillo Си DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 GEN 2021 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7