Sentenza 11 marzo 2005
Massime • 1
Il disposto dell'art. 200, comma primo, cod. pen. - secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione - deve essere interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, é possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, che per loro natura sono correlate alla situazione di pericolosità attuale del proposto. Conseguentemente, nel procedimento di prevenzione iniziato prima dell'entrata in vigore della legge 7.3.1996 n. 108 - che consente la confisca dei beni provenienti da attività di usura - é consentita l'applicazione e l'esecuzione di una misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di soggetti indiziati del reato di usura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2005, n. 13039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13039 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/03/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1159
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 036787/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO ER, N. IL 07/01/1932;
2) DI NATALE PIETRA, N. IL 09/01/1938;
avverso DECRETO del 10/11/2003 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G. dichiararsi il ricorso inammissibile. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto 10/11/2003 la Corte di Appello di Catania confermava il decreto del Tribunale in sede, depositato l'11/03/1997, con il quale, ai sensi della L. 575/1965, era stata applicata nei confronti di IT NO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni due con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, con imposizione della cauzione di lire dieci milioni e con la confisca del garage, sito in Misterbianco alla via Matteotti n. 245.
Nella motivazione la Corte di merito, richiamando la motivazione svolta dal Tribunale, osservava che la pericolosità qualificata del proposto, anche con riferimento alla sua attualità, doveva ritenersi provata sulla base di specifici indizi, costituiti dalla sua denuncia in stato di arresto e dal suo rinvio a giudizio per reati di usura continuata in danno di numerose persone e di estorsione aggravata. In particolare la Corte di merito - dopo aver valorizzato gli elementi emersi nel corso delle indagini a carico del proposto (meglio specificati nel decreto di primo grado) - riteneva che il IT vivesse abitualmente, anche in parte, con i proventi di una attività continuata di usura e di collegate estorsioni, come tale suscettibile di applicazione della normativa prevista dalla L. 575/1965. Inoltre, secondo la Corte di merito, la confisca del garage si giustificava ai sensi dell'art. 14 L. 55/1990, come modificato dall'art. 9 co. 1 L. 108/1996, a nulla rilevando che il reato di usura fosse stato inserito nell'elenco dei reati per i quali era possibile procedere alla confisca dei beni provenienti da tale attività illecita solo con la L. 108/1996, entrata in vigore in epoca successiva all'inizio del procedimento di prevenzione. Infatti il IT era indiziato anche del reato di estorsione aggravata, già compreso nell'elenco dei reati di cui all'art. 14 L. 55/1990, di guisa che, poiché il garage confiscato era in modo specifico collegato con l'attività estorsiva connessa al reato di usura di cui il proposto era imputato (vedi dichiarazioni dei coniugi TÀ ST e Di ST DA), la confisca del garage doveva ritenersi pienamente legittima.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso il difensore del IT e di Di LE ET, sua moglie e terza interessata. Il difensore ha chiesto l'annullamento del decreto, deducendo: a) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 4 co. 9 L. 1423/1956 sul rilievo che la Corte di merito aveva ritenuto applicabile la normativa antimafia senza tenere conto che il ricorrente era stato assolto dal reato di estorsione;
b) violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 4 co. 9 L. 1423/1956 sul rilievo che la Corte di merito aveva ritenuto sussistente la pericolosità attuale del ricorrente sulla base della sola denuncia in stato di arresto per il reato di usura;
c) violazione di legge e carenza assoluta della motivazione in relazione all'art. 4 co. 9 L. 1423/1956 sul rilievo che la Corte di merito aveva omesso ogni motivazione sui motivi di appello riguardanti la riduzione della misura e l'esclusione della cauzione;
d) violazione di legge e carenza assoluta della motivazione sul rilievo che, in relazione alla confisca del garage, la Corte di merito da un lato aveva ritenuto sussistente la condotta estorsiva posta in essere dal proposto senza indicare elementi specifici a sostegno del suo assunto e dall'altro non aveva tenuto conto che il bene non era confiscabile, in quanto, nel momento in cui fu iniziato il procedimento di prevenzione, non era consentita la confisca di beni provenienti dall'attività di usura.
Fondato deve ritenersi il ricorso della Di LE, in quanto nel decreto impugnato non solo non risulta quale sia la posizione della ricorrente, ma non è stata emessa alcuna pronuncia nei suoi confronti nonostante che la stessa abbia presentato ricorso in appello avverso il decreto del Tribunale. Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato nei suoi confronti per omessa pronuncia sui motivi di appello.
Il ricorso del IT deve invece essere accolto per quanto di ragione.
Infondati devono ritenersi il primo ed il secondo motivo relativi alla misura personale. Invero, proprio per l'intrinseca differenza tra il giudizio di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, la valutazione di pericolosità sociale non deve essere necessariamente formulata sulla base di fatti integranti estremi di reato, ma può essere anche ancorata ad elementi a carattere essenzialmente sintomatico. Ne consegue che tale valutazione può basarsi sulla utilizzazione di qualsiasi elemento certo, idoneo per la sua rilevanza a giustificare il libero convincimento del giudice in ordine alla qualificata pericolosità del proposto, che comporti l'applicazione della misura di prevenzione.
In conformità di tale principio i giudici di merito - con provvedimenti che si integrano tra loro per essere conformi sul punto - hanno ancorato il proprio giudizio ad elementi di rilevante significato indiziario in ordine alla sussistenza dei reati di usura ed estorsione (vedi in particolare decreto di primo grado), evidenziando una serie di fatti specifici, indubbiamente sintomatici della condotta abituale del proposto e rivelatori della sua attuale pericolosità. Pertanto il giudizio della Corte di merito sul punto risulta ancorato a fatti certi, indiscutibilmente rivelatori di concreta ed attuale pericolosità, di guisa che la decisione impugnata si sottrae, con tutta evidenza, al sindacato di legittimità per la puntuale osservanza dei principi giuridici e l'aderenza della motivazione alla funzionalità dell'atto. Nè può contestarsi l'applicazione al caso di specie della normativa antimafia, tenuto conto che i giudici di merito hanno ritenuto, con motivazione immune da vizi logici, che gli indizi riguardassero non solo il reato di usura, ma anche quello di estorsione per il quale è applicabile la normativa in esame. D'altra parte nessuna rilevanza può avere la circostanza (solo affermata nel ricorso, ma non provata) che il ricorrente è stato assolto dal reato di estorsione, in quanto, come già in precedenza chiarito, nel procedimento di prevenzione il giudice può fondare il proprio convincimento non solo su prove, ma anche su indizi.
Infondato deve ritenersi anche il motivo relativo alla disposta confisca del garage. Invero - a parte la considerazione che la Corte di merito ha indicato gli elementi specifici (vedi dichiarazioni coniugi TÀ - Di ST) dai quali ha desunto con motivazione immune da vizi logici la provenienza illecita del garage derivante dall'attività estorsiva connessa all'usura - va rilevato che correttamente al caso di specie è stata applicata la normativa prevista dall'art. 14 L. 55/1990, come modificato dall'art. 9 co. 1 L. 108/1996, che estende l'applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale anche a soggetti indiziati del reato di usura.
Nè può condividersi la tesi difensiva secondo cui non è possibile procedere alla confisca dei beni provenienti da attività di usura sul rilievo che la L. 108/1996 è entrata in vigore in epoca successiva all'inizio del procedimento di prevenzione in esame. Infatti - poiché l'art. 200 co. 2 c.p. dispone che "se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione" - deve ritenersi consentita nel procedimento di prevenzione l'applicazione e la esecuzione di una misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di soggetti indiziati del reato di usura, atteso che il principio della irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, che per loro natura sono correlate alla situazione di pericolosità attuale del proposto (Cass. sez. 2^ n. 3651/1997, rv. 207140; Cass. sez. 6^ n. 3391/1995, rv. 203.314; Cass. sez. 1^, c.c. 16/02/1987 n. 423, proc. Cirillo). Fondato deve ritenersi invece il motivo relativo alla carenza assoluta di motivazione in ordine alla durata della misura e all'importo della cauzione. Infatti la Corte territoriale, benché su tali punti sono stati proposti specifici motivi di appello, non ha fornito alcuna risposta, incorrendo in tal modo nella violazione dell'art. 125 co. 3 c.p.p.. Pertanto il decreto impugnato deve essere annullato nei confronti di Di LE ET per omessa pronuncia sui motivi di appello, nonché nei confronti di IT NO limitatamente alla durata della misura e all'importo della cauzione con rinvio sui punti anzidetti alla Corte di Appello di Catania (in diversa composizione) per nuovo esame.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla il decreto impugnato nei confronti di Di LE ET per omessa pronuncia sui motivi di appello, nonché nei confronti di IT NO limitatamente alla durata della misura e all'importo della cauzione e rinvia per nuovo esame sui punti predetti alla Corte di Appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso del IT.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2005