Sentenza 2 aprile 2014
Massime • 1
Deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione avverso il decreto di emissione di misura di prevenzione patrimoniale proposta dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, senza che possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182 , comma secondo, cod. proc. civ. per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza.
Commentario • 1
- 1. L'inapplicabilità della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. alLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la sentenza in commento, clicca sotto su download documento. Clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista con una nota di commento sempre a firma di L. Matarrese. 1. Con la sentenza qui pubblicata le Sezioni Unite pongono fine ad un'intricata questione procedurale oggetto di insanabile contrasto giurisprudenziale. Prima di soffermare l'attenzione sulle motivazioni che sottendono alla decisione del Collegio occorre richiamare per sommi capi la vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione. Con decreto depositato il 14 luglio 2010, poi confermato dalla Corte d'appello, il Tribunale di Napoli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2014, n. 18234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18234 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - rel. Consigliere - N. 1057
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 39777/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP MI N. IL 15/01/1961;
SO OS N. IL 21/11/1990;
avverso l'ordinanza n. 33/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 08/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERÀ MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del giorno 8.8.2013, la corte d'appello di Torino, dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore relativamente al decreto del Tribunale di Torino in data 16.5.2013, con cui era stata disposta misura di prevenzione patrimoniale a carico di SO IO (proposto) con ricadute su terzi interessati (OP IC e SO BR), in quanto interposto, dal difensore dei terzi interessati, non munito di procura speciale. Le due prevenute, ritenute prestanome del proposto, avevano impugnato il decreto che disponeva la confisca dei beni immobili, dei c/c, della cassetta di sicurezza e dell'autovettura intestati alla Tropea, nonché dei beni immobili intestati alla Tassone ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 10. 2. Avverso tale decisione, hanno interposto ricorso per cassazione OP IC e SO BR, pel tramite del loro difensore, deducendo violazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 10 e 27, artt. 100 e 101 c.p.p., artt. 1362, 1367 e 1369 c.c., art. 182 c.p.c., e art. 6 par. 1 CEDU: in primis viene lamentato che la corte d'appello torinese non abbia applicato l'art. 182 c.p.c., comma 2, che prevede l'obbligo di assegnare alle parti, laddove venga rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione o altro vizio comportante la nullità della procura, un termine perentorio per la costituzione della persona a cui spetti la rappresentanza o assistenza. Viene poi rilevato che le due ricorrenti avevano conferito mandato molto ampio al difensore nell'ambito del processo 24/2012 Pm, senza limiti di sorta o di grado, che andava considerata come una vera e propria procura speciale. In ogni caso non vi era dubbio alcuno che il mandato defensionale conferito andasse riferito anche al potere di proporre impugnazione avverso il decreto decisorio di confisca emesso dal tribunale. Vengono poi ricordati all'art. 1362 c.c., comma 2, secondo cui per determinare la comune volontà delle parti devesi valutare il loro comportamento anche posteriore alla conclusione del contratto, l'art. 1369 c.c., secondo cui l'interpretazione della volontà delle parti va condotta nel senso più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto ed infine l'art. 1367 c.c., cosicché nel dubbio, le singole clausole contrattuali vanno interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, al fine di poter concludere che la volontà delle parti era sicuramente quella di conferire procura speciale al loro difensore. Viene poi insistito sul fatto che per il principio di conservazione degli atti giuridici l'art. 182 c.p.c., obbliga il giudice in presenza della rilevazione di un vizio della procura, a provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso, con equiparazione della nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale, con conseguente sanatoria ed efficacia retroattiva. La mancata rimessione in termini ad opera della corte d'appello rappresenterebbe un vizio dell'ordinanza impugnata, che deve essere annullata con rinvio, affinché si svolga il giudizio di appello.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
1. Deve essere preliminarmente ricordato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che i terzi coinvolti nella procedura di confisca di beni a soggetti sottoposti a misura di prevenzione vanno assimilati alle parti private, essendo portatori di interessi civilistici, per i quali deve valere la regola prevista dall'art. 100 c.p.p., secondo cui parte civile, responsabile civile e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio con il ministero di difensore munito di procura speciale, secondo il dettato dell'art. 83 c.p.c., (v. ex pluribus Sez. 6^, 20.1.2011, n. 13798; Sez. 1^, 29.2.2012, n. 10398), a differenza dell'imputato e del proposto alla misura di prevenzione (figura quest'ultima del tutto assimilata a quella dell'imputato/indagato) che possono stare in giudizio personalmente, avendo solo la necessità di munirsi di un difensore che li rappresenti ex lege e che è titolare del diritto di impugnazione per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza necessità di procura speciale. Il punto così come chiarito, costituisce ius receptum e rappresenta il primo passaggio, pacifico, dell'argomentare che deve condurre alla soluzione del caso in esame.
2. Il profilo sul quale si sono addensate diversità di interpretazioni e difformità di interventi, soprattutto nel più recente periodo, sul quale insiste il ricorrente nel richiamare l'attenzione di questa Corte,è quello relativo all'applicabilità nel processo penale dell'art. 182 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, che prevede per il giudice l'obbligo di assegnare alle parti, laddove venga rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, un termine perentorio per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza. Tutto ciò in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici anche di natura processuale e per consentire, in aderenza alla normativa Europea, il più ampio accesso alla tutela giurisdizionale. L'applicabilità dell'art. 182 c.p.c., comma 2, è stata sostenuta in alcuni recente arresti di questa
Corte, in cui è stato affermato che il fatto che non sia stato assegnato, in presenza di un vizio della procura, un termine alla parte per munirsi della prescritta procura speciale,costituisce un vizio di violazione di legge, rilevabile in sede di scrutinio di legittimità (Sez. 6^, 20.11.2012, n. 1289; Sez. 6^, 5.2.2014, n. 11933). Secondo questa opzione ermeneutica è stata ritenuta del tutto ingiustificata la non applicabilità dell'art. 182 c.p.c., nel processo penale, si talché il difetto di procura dovrebbe essere apprezzato in termini di irregolarità sanabile e non già come una condizione ostativa, in conformità al principio di conservazione degli atti giuridici, anche di natura processuale.
3. L'ulteriore particolarità del caso oggetto del presente processo è dato dal fatto che la pronuncia di inammissibilità, con il provvedimento della corte d'appello torinese oggetto del ricorso, è intervenuta nella fase dell'appello e non in quella di primo grado, in cui il vizio di legittimazione ad processum non venne erroneamente rilevato.
4. Questa Corte ritiene, come già opinato in tale senso dalla maggioritaria giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo Sez. 3^, 21.3.2013 n. 39077 e da Sez. 2^, 13.6.2013, n. 31044), che non possano ritenersi applicabili in sede penale le regole previste dalla disciplina processual civilistica, se non laddove ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma penale processuale. Seppure nel caso in oggetto si abbia riguardo a posizione relativa a soggetto terzo interessato, titolare di diritti civilistici, non può non esser considerato che detti diritti sono stati azionati nell'ambito del processo penale, ambito che è disciplinato da una normativa specifica e diversa da quella processual civilistica e che non mutua da quest'ultima gli istituti, se non in forza di richiamo espresso. Richiamo espresso che nel caso specifico non ricorre, cosicché in assenza di regole dettate dal codice processuale penale in merito all'obbligo, per il giudice, di sanare la carenza di legittimazione attraverso l'assegnazione di un termine alla parte per munirsi di procura speciale, deve ritenersi inammissibile l'azione del terzo rappresentato da difensore non munito di procura speciale. La tesi patrocinata dalla difesa, secondo cui in sede penale dovrebbe ritenersi operante l'art. 182 c.p.c., presuppone la interferenza fra le due procedure che non trova alcun ancoraggio, atteso che la scelta di sistema operata dal legislatore, quanto ai rapporti tra azione civile ed azione penale, ha tenuto ferme e distinte le linee guida ed i principi che ispirano e connotano i due modelli processuali, così diversi per quanto riguarda i tempi del processo, l'impulso processuale, i limiti al diritto di prova. Con la conseguenza che non è possibile invocare il travaso di norme da un sistema all'altro, in assenza di condizioni di permeabilità, avendo ciascun sistema una propria struttura non omologabile. L'autosufficienza delle regole processuali penali, per quanto riveste interesse nel presente processo, è del resto dimostrata dal fatto che l'art. 100 c.p.p., costituisce norma specifica che ha imposto l'obbligo della procura speciale al difensore delle parti civili, senza operare alcun richiamo a disposizioni di impronta civilistica. In tale senso va ricordata anche l'iperclara affermazione contenuta nella sentenza Sez. 3^, 9.4.2013, n. 39078, che precisa come "per tassativo disposto dell'art. 100 c.p.p., "la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale...". E che all'azione civile esercitata nell'ambito del processo penale si applichino le norme del codice di procedura penale non può essere revocato in dubbio;
è indubitabile quindi che trovi applicazione l'art. 100 c.p.p., e non l'art. 86 c.p.c.". Dunque si deve concludere che l'art. 182 c.p.c., trova il suo esclusivo ambito di applicazione nel processo civile e non può esserne invocata l'applicazione in sede penale, mancando un'esplicita norma di richiamo. Corretto è stato quindi il provvedimento della corte d'appello di Torino che ha dichiarato non ammissibile l'impugnazione interposta da difensore munito solo di nomina fiduciaria.
In proposito va aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il mandato da loro conferito al difensore non poteva essere apprezzato come procura speciale, essendosi limitate le stesse a conferire il potere defensionale senza alcun'altra indicazione:
come hanno sottolineato le Sezioni Unite (sent. 44712/2004) la procura speciale conferisce la rappresentanza tecnica in giudizio, ossia lo jus postulandi, attribuendo il potere di "compiere e ricevere... tutti gli atti del procedimento (art. 100, comma 4), necessari allo svolgimento dell'azione civile: si tratta di una "capacità di schietto diritto processuale", che risponde ad un'esigenza prevalentemente pubblicistica".
5. Deve essere aggiunto che poiché il rilievo sul mancato conferimento di procura speciale al difensore è intervenuto solo in fase di appello (e non nel giudizio di primo grado, ancorché fosse già carente la legittimazione del difensore dei terzi) non sarebbe stata comunque praticabile la strada suggerita dalla giurisprudenza minoritaria di assegnazione del termine per la regolarizzazione della procura, atteso che l'art. 182 c.p.c., comma 2, riserva espressamente tale facoltà al giudice istruttore del processo civile, quindi al giudice di primo grado.
6. Quanto alle doglianze avanzate dalla difesa sul merito della confisca disposta sui beni nella titolarità delle due ricorrenti, deve essere rilevato che l'intervenuta dichiarazione di inammissibilità dell'appello preclude a questa Corte lo scrutinio, mancando una decisione impugnabile.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
a tale declaratoria, riconducibile a colpa delle ricorrenti, consegue la loro condanna al pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si determina in Euro mille, ciascuna a favore della cassa delle ammende, giusto il disposto dell'art. 616 c.p.p., così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro mille, ciascuna, alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014