Sentenza 13 febbraio 1987
Massime • 1
Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto. (nella specie, relativa a ritenuta responsabilità di titolari di centro diagnostico medico e laboratorio di analisi, erano stati posti in essere artifizi o raggiri diretti a dissimulare cause di incompatibilità poste dalla legge a precisa salvaguardia dei diritti degli assistiti e degli enti preposti e a comprovare, mediante false attestazioni, come proprie, prestazioni compiute da altri. Tali circostanze, ove conosciute, avrebbero costretto l'U.S.l. ad astenersi dal concludere convenzioni e comunque, in ogni caso, ad astenersi dal corrispondere i compensi relativi, ottenuti mediante frode). ( Conf mass n 098986; ( Conf mass n 109371).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/1987, n. 5705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5705 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1987 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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