Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/1987, n. 5705
CASS
Sentenza 13 febbraio 1987

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Ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti pone in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto. (nella specie, relativa a ritenuta responsabilità di titolari di centro diagnostico medico e laboratorio di analisi, erano stati posti in essere artifizi o raggiri diretti a dissimulare cause di incompatibilità poste dalla legge a precisa salvaguardia dei diritti degli assistiti e degli enti preposti e a comprovare, mediante false attestazioni, come proprie, prestazioni compiute da altri. Tali circostanze, ove conosciute, avrebbero costretto l'U.S.l. ad astenersi dal concludere convenzioni e comunque, in ogni caso, ad astenersi dal corrispondere i compensi relativi, ottenuti mediante frode). ( Conf mass n 098986; ( Conf mass n 109371).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/1987, n. 5705
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5705
    Data del deposito : 13 febbraio 1987

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