Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 1
Il principio di irretroattività della legge penale, sancito dagli artt. 2 cod. pen. e 25, comma secondo, Cost., è operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie in tema di confisca facoltativa di beni costituenti il profitto di reati - per i quali era intervenuta sentenza di applicazione della pena - commessi anteriormente alla modifica dell'art. 445 cod. proc. pen. ex L. n. 134 del 2003).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2007, n. 7116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7116 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 08/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 03567
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 014194/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI SE, N. IL 24/11/1945;
avverso ORDINANZA del 05/02/2007 TRIBUNALE di IMPERIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12 novembre 2005, rigettava la richiesta di dissequestro di preziosi presentata da LI IO e disponeva la confisca degli stessi, ritenendoli di illecita provenienza e profitto dei reati per i quali al LI era stata applicata la pena a norma dell'art. 444 c.p.p.;
- che il difensore del LI proponeva ricorso per Cassazione denunciando l'illegittimità del provvedimento di confisca per violazione di legge, in quanto la possibilità della confisca facoltativa in caso di patteggiamento era stata prevista dalla L. n.134 del 2003, entrata in vigore dopo la data di commissione dei reati per i quali era stata applicata la pena e che nel caso in esame difettavano i presupposti della confisca, sull'assunto che i preziosi confiscati non costituivano il prezzo del reato ma, a tutto concedere, ne costituivano il profitto;
- che il ricorso è infondato;
- che il Giudice dell'esecuzione, ritenuti sussistenti gli elementi costitutivi dei reati contestati al Colombari, ne ha ricavato la conclusione, con adeguata motivazione che non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, che i preziosi sequestrati rappresentano il profitto delle attività criminose attribuite all'imputato, onde le linee argomentative dell'ordinanza impugnata resistono ai rilievi critici del ricorrente;
- che il principio di irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 2 c.p., e art. 25 Cost., comma 2, è infatti operante nei riguardi delle norme incriminatrici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata (Cass., Sez. 1^, 19 maggio 1999, P.M. in proc. Musliu, rv. 213941; Sez. 1^, 19 maggio 2000, Carrozzo, rv. 216185);
- che pertanto, il tribunale ha correttamente applicato il novellato art. 445 c.p.p., che in caso di patteggiamento consente anche la confisca facoltativa;
- che al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008