Sentenza 9 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2001, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
O L L O B E ) E E 4 N 7 O C 3 I . A Z N P A , R I 1 T S 9 D I 9 1 G E - CORTE SUP0249% E 1 C R I 1 9 - D A 3 1 SSAZIONE D U 2 E I E 6 G T 4 N . E E S T N SEZIONE SECONDA CIVILE T E . T R S A (I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ogget1.o Presidente Dott. Mario SPADONE Consigliere Dott. Antonio VELLA Dott. Matteo IACUBINO Consigliere R.G.N. 17757/99 - Rel. Consigliere Cron. 6730 Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott.Lucie lieft. Rep. Consigliere Ud. 08/01/01 ha pronunciato la seguente C.C. ORDI NANZA sul ricorso proposto da: PA NP, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO difeso CARELLA, the lo difende unitament 'avvocato GAETANO CARRIERO, giusta delega in atti;
ricorrente M
contro
IVRI SPA, in persona dell'Amm.re Unico Sig. PAOLO domiciliato in ROMA VIA L.TEDESCO, elettivamente 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANTEGAZZA GARDIN, che lo dife) de unitamente all'avvocato DONATO GARGANO, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
18 avverso la sentenza n. 278/99 del Giudice di pace di 09 -1- BRINDISI, depositata il 24/06/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 08/01/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MATONE il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione dicbiari la estinzione del processo con le conseguenze di legge. -2- La Corte Rilevato: -che AN АС proponeva opposizione contro il decreto con il quale il Giudice di pace di Brindisipliaveva ingiunto il pagamento, in favore della IVRI s.p.a., del corrispettivo per servizio di vigilanza;
-che con sentenza in data 15 giugno 1999 il Giudice di pace di Brindisi rigettava l'opposizione; -che contro tale decisione il soccombente proponeva ricorso per cassazione, al quale successivamente rinunziava;
-che, pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia;
-che nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese, in considerazione della accettazione della rinunzia;
P.Q.M.
l'estinzione del giudizio di dichiara cassazione per rinunzia. Roma, 8 gennaio 2001 & Presidiute IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Roma - 6 MAR. 2001 IL CANCELLIERE 01 3