Sentenza 19 gennaio 2010
Massime • 1
La confisca dell'autovettura, prevista dall'art. 187 cod. strada, come modificato dall'art. 4 D.L. n. 92 del 2008, conv. con mod., in L. n. 125 del 2008, si applica anche alle condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della novella.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2010, n. 12406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12406 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 19/01/2010
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - N. 114
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 22261/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA;
nei confronti di:
1) RAGGIUNTI GIANLUCA N. IL 03/12/1969;
avverso la sentenza n. 39/2009 TRIB. SEZ. DIST. di SANT'ELPIDIO A MARE, del 13/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
udito il P.G. in persone del Dott. Gialanella Antonio che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla omessa disposizione sulla confisca.
OSSERVA
Il Tribunale di Fermo - sezione distaccata di S. Elpidio a Mare - con sentenza in data 13-2-2009, applicava nei confronti di Raggiunti Gianluca, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata tra le parti, e ritenuta di giustizia, per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti (cocaina nelle urine 2,952 ng/ml), accertato in data 11 giugno 2007;
il giudicante applicava altresì all'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un mese.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona ricorre per cassazione, dolendosi per l'omessa applicazione della misura di sicurezza della confisca dell'autovettura prevista dalla L. 24 luglio 2008, art.
4. Osserva il ricorrente che la normativa citata dovrebbe essere applicata nel caso di specie anche se entrata in vigore successivamente alla perpetrazione del reato;
difatti, la confisca costituirebbe una misura di sicurezza in ordine alla quale non varrebbe il principio, contenuto nell'art. 2 c.p., della irretroattività delle norme incriminatici;
chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso va accolto perché fondato.
Si rileva che l'art. 187 C.d.S. - come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, art. 4, comma 2, convertito in L. n. 125 del 2008, dispone, con il richiamo all'art. 186 dello stesso codice, che, nel caso di condanna, o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, ai sensi dell'art.240 c.p., comma 2, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Ne consegue il chiaro intendimento del legislatore di qualificare detta misura nell'ambito delle misure di sicurezza patrimoniali e quale confisca obbligatoria. D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità è conforme nel qualificare la confisca come una misura fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di una cosa utilizzata per commettere il reato;
l'istituto come tale ha carattere cautelare e non punitivo, tende a prevenire la commissione di nuovi reati.
Ciò posto, deve evidenziarsi, per un verso, che il principio di irretroattività della legge penale, sancito dall'art. 2 c.p. e art.25 Cost., comma 2, è operante nei riguardi delle norme incriminatici e non anche rispetto alle misure di sicurezza, sicché la confisca può essere disposta anche in riferimento a reati commessi nel tempo in cui non era legislativamente prevista ovvero era diversamente disciplinata quanto a tipo, qualità e durata (in termini, Sez. 4, n. 9986 del 27/01/2009 Cc. - dep. 05/03/2009 - Rv. 243297; conf.: Sez. 1, n. 7116 del 08/11/2007 Cc. - dep. 14/02/2008 - Rv. 239302; Sez. 1, n. 9269 del 01/03/2006 Cc - dep. 16/03/2006 - Rv. 233586; Sez. 1, n. 7045 del 19/05/2000 Ud. - dep. 14/06/2000 - Rv. 216185); e, per altro verso, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 200 c.p., comma 1 e art. 236 c.p., comma 2, "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione". Orbene, poiché nel caso in esame la sentenza è stata emessa il 13 febbraio 2009, il giudicante avrebbe dovuto tener conto, con riferimento alla confisca dell'auto, delle disposizioni di cui ai novellati artt. 186 e 187 C.d.S. in quanto già in vigore in quel momento.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alle omesse statuizioni in ordine alla confisca dell'automezzo, con rinvio al riguardo al Tribunale di Fermo, Sez. Dist. di S. Elpidio a Mare, che, ovviamente, accerterà anche se l'autovettura in sequestro appartiene a persona estranea al reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca, con rinvio al Tribunale di Fermo.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010