Sentenza 7 dicembre 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame).
Commentario • 1
- 1. Rifiuti. Attività di campionamentoAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 1 gennaio 2025
Rifiuti. Attività di campionamento Cass. Penale Sez. III n. 44033 del 3 dicembre 2024 (CC 14 nov 2024) Pres. Ramacci Est. Galanti Ric. Ecologia RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 16 aprile 2024, il Tribunale del riesame di Vibo Valentia rigettava la richiesta di riesame proposta, dalla società Ecologia Oggi s.p.a., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Vibo Valentia dell'11 marzo 2024, con cui era stato disposto il sequestro preventivo della società Eco Call S.p.a., sito in Vazzano, loc. Stagliate, e di dieci automezzi di proprietà della società Ecologia Oggi S.p.a., rappresentata da A.G.. 2. Avverso l'ordinanza la società indagata propone, tramite i suoi difensori di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2017, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2017 |
Testo completo
0031 0-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/12/2017 GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente Sent. n. sez. 2573/2017 ADRIANO IASILLO REGISTRO GENERALE LUCIANO IMPERIALI N.41314/2017 MARIA DANIELA BORSELLINO STEFANO FILIPPINI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ G.T. AUTO S.R.L. nella persona di DA EL DR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 10/07/2017 del TRIB. LIBERTA' di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI che conclude per l'inammissibilita'. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 24.5.2017 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma disponeva, nell'ambito del procedimento penale nei confronti di IC SC e altri, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen., 240 comma 1 e 629 cod. pen., tra l'altro, il sequestro preventivo dell'appartamento sito in Roma, via Cassia n. 1818 di proprietà della GT Auto srl.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva richiesta di riesame la terza interessata GT AUTO srl, eccependo l'erroneità del provvedimento per essere carenti gli indizi sui quali si basa l'assunto accusatorio secondo il quale l'immobile costituisce il profitto di condotte estorsive poste in essere da SI SC ai danni di ET SS, come meglio descritto al capo 15 dell'imputazione provvisoria.
1.2. Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, con ordinanza del 10.7.2017, rigettava l'istanza proposta, confermando il provvedimento impugnato.
2. Ricorre per Cassazione la GT Auto srl in persona dell'amministratrice DA BE RI, per mezzo del difensore di fiducia, sollevando il seguente articolato motivo:
2.1. violazione di legge e vizio della motivazione poiché, nonostante la dimostrazione, offerta dalla ricorrente, della adeguatezza del prezzo pagato alle condizioni di fatto e di diritto dell'immobile, dell'avvenuto incasso degli assegni dati in pagamento, della esistenza di notevole attivo finanziario in capo alla società acquirente, della sostanziale interruzione, sin dal 2008, dei rapporti tra SS RI e SI SC, nonché della riconducibilità del contratto a vicenda del tutto diversa da quella immaginata dagli inquirenti, il Tribunale ha omesso lo specifico esame degli argomenti e confermato il provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1. Deve, in punto di fatto ed via preliminare, rilevarsi che nel caso di specie il ricorso è stato proposto dall'avv. Sandro D'Aloisi, difensore del legale 1 rappresentante (DA BE RI) dell'attuale ricorrente GT Auto srl, terza interessata e non indagata nel procedimento de quo, nell'ambito del quale è stata disposta la misura cautelare reale del sequestro preventivo;
per quel che risulta dal ricorso, allo stesso non è stata allegata la procura alle liti prevista dall'art. 83 cod. proc. civ., né detta procura è stata rinvenuta agli atti del procedimento di legittimità; attesa la natura processuale della questione il Collegio ha ritenuto di poter consultare il fascicolo relativo al giudizio di riesame, rinvenendo al suo interno un atto di procura speciale in favore dell'avv. Sandro Aloisi, che tuttavia risulta espressamente conferito per il solo giudizio di riesame. E comunque, ai sensi dell'art. art. 100 comma 3 cod. proc.pen., la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volontà diversa. Volontà che, nel caso di specie non risulta, anzi parrebbe espressamente esclusa dal tenore letterale dell'atto, che menziona una sola determinata impugnazione (il riesame).
1.1. Tanto premesso, rileva il Collegio che vada dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per essere stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato al sequestro non munito di procura speciale così come previsto dall'art. 100 cod. proc. pen.. Difatti la giurisprudenza di questa Corte ha, al riguardo, chiarito che nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati il difensore del terzo interessato, non munito di procura speciale, non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186). E ciò sulla base dell'affermazione, condivisa dal Collegio, che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso del ricorrente, vale la regola prevista dall'art. 100 cod. proc. pen. secondo cui stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale>> analogamente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ. (sez. 6 n. 13798 del 20/1/2011, Rv. 249873; sez. 2 n. 27037 del 27/3/2012, Rv. 253404; sez. 1 n. 10398 2 del 29/2/2012, Rv. 252925). Difatti solo all'indagato o all'imputato è consentito di stare in giudizio personalmente, avendo solo l'obbligo di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege ed in forza di tale rappresentanza è titolare di un diritto d'impugnazione in favore dell'assistito senza alcuna necessità di un'apposita procura speciale, prevista soltanto per quei singoli atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato. Né deve trovare applicazione, nel caso di specie, la previsione contenuta nell'art. 182 comma 2 cod. proc. civ.; invero, il Collegio ritiene che la possibilità di sanare il difetto di rappresentanza prevista dalla suddetta disposizione specificamente per la fase istruttoria del giudizio civile, non possa trovare applicazione nell'ambito del procedimento penale ed in specie in quello incidentale relativo alla revoca di una misura cautelare reale;
ciò, in quanto, come già affermato da questa Corte (sez. 3 n. 23107 del 23/4/2013, Rv. 255445; sez. 2 n. 31044 del 13/6/2013, Rv. 256839), per la suddetta procedura è pena di previsto un termine per proporre impugnazione stabilito a decadenza, al quale non è consentito di derogare in assenza di una espressa previsione in tale senso.
2. Ma comunque, anche a voler trascurare detto profilo, il ricorso risulta manifestamente infondato. Infatti, a proposito dei limiti di sindacabilità, da parte di questa Corte, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali, secondo l'orientamento che il Collegio condivide, in materia di misure cautelari il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). Ed in particolare in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle 3 R imputazioni;
ciò comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato;
si tratta, in sostanza, di verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv. 215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386). Sulla base di tale premessa, l'ordinanza impugnata non risulta censurabile, emergendo dalla stessa una motivazione congrua e logica circa la sussistenza dei presupposti che giustificano l'adozione di una misura cautelare reale. Invero, il Tribunale di Roma ha fatto corretta applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale, con riferimento al limitato perimetro decisorio nel quale si inserisce l'istanza di riesame proposta dal terzo interessato dal sequestro probatorio, ha dettagliatamente evidenziato gli elementi a sostegno del fumus commissi delicti riportati alle pagg.
4-6 del provvedimento impugnato, alle quali può farsi senz'altro rinvio.
3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammenda. Così deciso il 7.12.2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Stefano Filippini Dr. Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 9 GEN. 2018 IL 4 CANDELIERE Claudia Planelli