Sentenza 10 gennaio 2014
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (La suprema Corte in motivazione ha precisato che i termini per proporre impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza e che, in assenza di una disposizione che consenta il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto del processo civile dell'art. 182, comma secondo cod. proc. civ., non è permesso derogarvi).
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- 1. L'inapplicabilità della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. alLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la sentenza in commento, clicca sotto su download documento. Clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista con una nota di commento sempre a firma di L. Matarrese. 1. Con la sentenza qui pubblicata le Sezioni Unite pongono fine ad un'intricata questione procedurale oggetto di insanabile contrasto giurisprudenziale. Prima di soffermare l'attenzione sulle motivazioni che sottendono alla decisione del Collegio occorre richiamare per sommi capi la vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione. Con decreto depositato il 14 luglio 2010, poi confermato dalla Corte d'appello, il Tribunale di Napoli …
Leggi di più… - 2. Responsabilità amministrativa degli enti: sì alla nomina di due difensoriAccesso limitatoIlaria Borrelli · https://www.altalex.com/ · 30 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2014, n. 8361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8361 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/01/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 106
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 40986/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS NZ N. IL 05/11/1980;
avverso l'ordinanza n. 1255/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 02/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 2.8.2013, il Tribunale del riesame di Napoli dichiarava inammissibile l'istanza presentata per conto di SS EN avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal locale GIP in data 6.6.2013, in quanto il difensore del SS, terzo interessato nell'ambito del procedimento n. 45702/2012 R.G.N.R., non era munito di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p.. Il Tribunale del riesame, in particolare, non riteneva di poter desumere dal tenore dell'atto depositato il 5.7.2013 che l'avv. Vittoria Pellegrino fosse stata investita della necessaria procura, dal momento che la parte si limitava a conferire alla legale predetta tutte le facoltà spettanti per legge, tra cui il potere di nominare sostituti processuali e proporre impugnazioni in ogni stato e grado del processo anche nell'ambito delle procedure incidentali.
2. Avverso l'ordinanza menzionata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di SS EN, denunciando il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 100 c.p.p.. Deduce il difensore del ricorrente che nell'"Atto di nomina del difensore e di conferimento di procura speciale (artt. 100 e 122 c.p.p.)" esaminato dal Tribunale era dato evincere con chiarezza l'esplicito riferimento alla facoltà di proporre impugnazione anche nella fase cautelare ("... anche nell'ambito delle procedure incidentali ..."), sicché era palese la violazione di legge in cui era incorso il collegio.
Diversamente opinando ed in caso di pluralità di misure reali, si sarebbe dovuto richiedere un mandato specifico ad impugnare ciascuna di esse.
Citava, infine, il difensore un arresto giurisprudenziale della Sezione 3^ di questa Corte, in cui si afferma che, ove sia rilevato il difetto di procura speciale, la richiesta di riesame non può essere dichiarata inammissibile, "perché è fatto obbligo al Giudice, in tal caso, di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di valida procura" (sentenza n. 11966 del 16.12.2010, dep. 24.3.2011).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1. Preliminarmente va ribadito il principio secondo il quale, per soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 c.p.p. prevede espressamente per la Parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale (Sez. 6^, sent. n. 46429 del 17/9/2009, Pace, Rv. 245440; Sez. 6^, sent. n. 11796 del 4/3/2010, Pilato, Rv. 246485; Sez.
6 - sent. n. 13798 del 20/1/2011, Bonura, Rv. 249873). La posizione processuale del terzo interessato è, infatti, nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quella dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 c.p.c.. 2. In applicazione dell'enunciato principio, la giurisprudenza di questa Corte, secondo il condivisibile orientamento di gran lunga prevalente, ha statuito che è inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (Sez. 2, sent. n. 31044 del 13/6/2013, Scaglione, Rv. 256839; Sez. 3, sent. n. 23107 del 23/4/2013, Stan, Rv. 255445; vedi, anche, massime precedenti conformi n. 21314 del 2010 Rv. 247440, n. 8942 del 2012 Rv. 252438, n. 10972 del 2013 Rv. 255186).
Non può condividersi il diverso orientamento interpretativo secondo il quale l'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato, ove sia rilevato il difetto della procura speciale, non può essere dichiarata inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in applicazione dell'art. 182 c.p.c., comma 2 di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura (Sez. 3, sent. n. 11966 del 16/12/2010, dep. 24/3/2011, Pangea Green Energy S.r.l., Rv. 249766; Sez. 6, sent. n. 1289 del 20/11/2012, dep. 10/1/2013, Cooperativa Leonardo Da Vinci a r.l., Rv. 254287).
Ed invero, va rilevato che, secondo le regole del codice di procedura penale, i termini per proporre impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza;
pertanto, in assenza di una disposizione che consenta il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto del processo civile, non è permesso derogare ad essi (Sez. 2, sent. n. 31044/2013 cit.).
3. L'ordinanza impugnata si colloca nel solco interpretativo che questo Collegio condivide, avendo dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata da difensore sprovvisto di procura speciale avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Napoli in data 6.6.2013 nei confronti di SS EN, terzo interessato nel procedimento n. 45702/2012 R.G.N.R..
Correttamente il Tribunale partenopeo ha escluso che dalla formula generica ed equivoca utilizzata dal difensore nell'atto di nomina - l'inciso "anche nell'ambito delle procedure incidentali" correlato al "potere di proporre impugnazione" - potesse evincersi anche il conferimento di una procura speciale da parte del SS, posto che detta procura avrebbe dovuto, in ogni caso, specificare lo strumento impugnatorio prescelto e il provvedimento da impugnare. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014