Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (In motivazione la Corte ha precisato che nel, caso di specie, non può essere concesso il termine di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.).
Commentario • 1
- 1. L'inapplicabilità della sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. alLina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per scaricare la sentenza in commento, clicca sotto su download documento. Clicca qui per leggere l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, a suo tempo pubblicata sulla nostra Rivista con una nota di commento sempre a firma di L. Matarrese. 1. Con la sentenza qui pubblicata le Sezioni Unite pongono fine ad un'intricata questione procedurale oggetto di insanabile contrasto giurisprudenziale. Prima di soffermare l'attenzione sulle motivazioni che sottendono alla decisione del Collegio occorre richiamare per sommi capi la vicenda che ha dato origine all'ordinanza di rimessione. Con decreto depositato il 14 luglio 2010, poi confermato dalla Corte d'appello, il Tribunale di Napoli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2013, n. 31044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31044 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 13/06/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1395
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 48156/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCAGLIONE STEFANIA N. IL 18/02/1972;
avverso l'ordinanza n. 22830/2011 TRIBUNALE di ROMA, del 12/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
sentite le conclusioni del PG Dr. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8 giugno 2012, il Tribunale di Roma, 6A sezione penale, sull'accordo delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. applicava a CH OL la pena, sospesa alle condizioni di legge e all'ulteriore condizione di pagamento in favore della parte civile INPS la somma di duecentomila/00 Euro, di due anni di reclusione;
a TE MA la pena di tre anni tre mesi di reclusione e a NE ST la pena di due anni venti giorni di reclusione, in ordine ai reati loro ascritti di partecipazione (con ruolo di promotore e capo di TE) ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni dell'INPS e dell'Erario nonché di truffa aggravata continuata ai danni dei medesimi enti;
disponeva la confisca dei beni immobili e delle somme di danaro oggetto di sequestro e specificamente indicati nei confronti di TE e NE;
rigettava la richiesta di sequestro conservativo sui restanti beni in sequestro, beni dei quali disponeva l'immediata restituzione agli aventi diritto. Con ordinanza del 5 luglio 2012, in accoglimento di richiesta del PM (sulla base di nota dell'amministratore), il Tribunale, rilevato che erano venute meno le condizioni che (in occasione dell'emissione del provvedimento di sequestro) avevano determinato al GIP a consentire il diritto d'uso di tutto il complesso immobiliare di Villa Ricordi agli imputati TE e NE, revocava con effetto immediato tale diritto d'uso e disponeva che il complesso immobiliare venisse posto nella disponibilità dell'amministratore dr. Santini. Con ordinanza del 12.7.2012 il Tribunale rigettava la successiva istanza proposta dal legale rappresentante della AT RL (diretta ad ottenere l'autorizzazione a rientrare nel possesso di alcuni beni installati nella Villa Ricordi), al rilievo che, richiamate le motivazioni di cui al precedente provvedimento del 5.7.2012, "il Tribunale di Velletri, nell'ambito del procedimento di separazione personale tra coniugi, aveva revocato il diritto di assegnazione- abitazione in favore della NE."
Contro la decisione del 12.7.2012 ha proposto tempestivo ricorso NE ST nella qualità di legale rappresentante della AT RL, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- inosservanza delle norme processuali stabilite dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 321 c.p.p. per inesistenza o mera apparenza della motivazione e comunque manifesta illogicità della motivazione per relationem, perché la circostanza che il Tribunale di Velletri abbia revocato il diritto di abitazione è ininfluente, l'istanza essendo stata proposta dall'AT RL per ottenere la restituzione di alcuni beni di sua proprietà;
- mancanza assoluta di motivazione in relazione alla proprietà dei beni di cui si è chiesto l'asporto da parte della AT RL, soggetto terzo ed estraneo rispetto al procedimento penale presupposto;
- mancanza assoluta di valutazione circa il rilievo difensivo sulla insussistenza di qualsiasi depauperamento del complesso immobiliare Villa Ricorso a seguito dell'asporto dei beni indicati nell'istanza di restituzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale (cfr. Cass. Sez. 2, 27.3.2012; Cass. Sez. 6, 23.10.2012-15.2.2013 n. 7510; Cass. Sez. 1, 29.2.2012 n. 10398). Il terzo interessato, quale è la società ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100 c.p.p., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore" (Cass. pen., sez. 6, n. 13798 del 20 gennaio 2011, Bonura, rv. 249873, e n. 46429 del 17 settembre 2009, Pace ed altri, rv, 245440).
Non sfugge il diverso orientamento interpretativo secondo il quale l'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato, ove sia rilevato il difetto della procura speciale, non può essere dichiarata inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in applicazione dell'art. 182 c.p.c., comma 2, di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura (Cass. Sez. 6, 20.11.2012 n. 10.1.2013 n. 1289). Ed invero, secondo le regole del codice di procedura penale, i termini per proporre impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza. In assenza di disposizione che consenta il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto del processo civile, non è consentito derogare ad essi. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di somma a favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2013