Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2005, n. 21307
CASS
Sentenza 22 marzo 2005

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Massime1

È configurabile il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) qualora il soggetto ricorra all'espediente della simulata qualità di esportatore abituale - mediante l'artificiosa costituzione del c.d. plafond, ottenuto attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti -, al fine di conseguire il regime agevolato dell'IVA sulle merci acquistate, con conseguente possibilità di rivenderle a prezzi maggiormente competitivi, in quanto la mancata percezione di somme rilevanti costituisce atto di disposizione da parte dell'Erario, sub specie di rinuncia all'esazione dell'importo dovuto, con evidente nocumento patrimoniale in diretta dipendenza causale dagli artifici o raggiri posti in essere dall'agente.

Commentario1

  • 1Truffa: vende l'auto subito dopo l'alcoltest per evitare la confisca, assolto
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023

    La massima Non integra il delitto di truffa la condotta del soggetto che, subito dopo avere appreso l'esito dell'alcoltest al quale era stato sottoposto, venda simulatamente il proprio autoveicolo al fine di sottrarlo alla confisca conseguente all'accertamento del reato di cui all' art. 186 cod. strada, in ragione dell'assenza di un danno patrimoniale per la pubblica amministrazione costituente conseguenza immediata e diretta della condotta decettiva, attesa la necessità di emanazione di un ulteriore provvedimento avente natura sanzionatoria. (Cassazione penale, sez. II, 24/09/2019, n. 5489). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2005, n. 21307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21307
Data del deposito : 22 marzo 2005

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