Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1073
CASS
Sentenza 8 febbraio 1999

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L'art. 23 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 21 maggio 1992 n. 17, che ha previsto la facoltà del personale dipendente dall'Istituto regionale per la formazione professionale in servizio alla data del 31 dicembre 1991 presso il centro di formazione professionale del Marina d'Aurisina Europa hotel di essere inquadrato a domanda in ruoli regionali ad esaurimento con decorrenza dal 1 gennaio 1992, previo superamento di una prova d'esame tecnico - pratica, va interpretato, in armonia con i principi generali dell'impiego pubblico, nel senso che la retroattività degli inquadramenti è disposta solo ai fini giuridici, senza riflessi sul trattamento economico fino alla data dell'inizio delle prestazioni alle dipendenze della Regione, come del resto trova conferma nell'art. 44 della medesima legge, prevedente che nelle more il medesimo personale rimanesse alle formali dipendenze dell'indicato Istituto regionale. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la legittimazione passiva del suindicato Istituto regionale per la formazione professionale riguardo a spettanze retributive per il periodo in cui gli attori ancora non erano stati inquadrati nei ruoli regionali, anche se posteriore al 31 dicembre 1991).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1073
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1073
    Data del deposito : 8 febbraio 1999

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