Sentenza 8 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 23 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia 21 maggio 1992 n. 17, che ha previsto la facoltà del personale dipendente dall'Istituto regionale per la formazione professionale in servizio alla data del 31 dicembre 1991 presso il centro di formazione professionale del Marina d'Aurisina Europa hotel di essere inquadrato a domanda in ruoli regionali ad esaurimento con decorrenza dal 1 gennaio 1992, previo superamento di una prova d'esame tecnico - pratica, va interpretato, in armonia con i principi generali dell'impiego pubblico, nel senso che la retroattività degli inquadramenti è disposta solo ai fini giuridici, senza riflessi sul trattamento economico fino alla data dell'inizio delle prestazioni alle dipendenze della Regione, come del resto trova conferma nell'art. 44 della medesima legge, prevedente che nelle more il medesimo personale rimanesse alle formali dipendenze dell'indicato Istituto regionale. (Nella specie la S.C. ha confermato, correggendone la motivazione, la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la legittimazione passiva del suindicato Istituto regionale per la formazione professionale riguardo a spettanze retributive per il periodo in cui gli attori ancora non erano stati inquadrati nei ruoli regionali, anche se posteriore al 31 dicembre 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1999, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Giacomo DeTommaso - Presidente
" Fernando Lupi - Consigliere
" Donato Figurelli "
" Pasquale Picone " Rel.
" Giovanni Amoroso "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO REGIONALE per la FORMAZIONE PROFESSIONALE -I.R.Fo.P.- in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Colonna, n. 355 - Ufficio di rappresentanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - presso l'Avv. Renato Fusco, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IC CI, IN NI, UP RI, CA RI, AR IO, AN ER, NI RI, EL MA, CO IO, RI UM, JA LI, GR UR, EL LL Edi, RL PP, NA LI, AR MA, AR DA, AN Furio, ER RI, NN EN, CO Diego, ANGELR-41 Sergio, OA LO, RL AD, OZ RI, elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone, n. 44, presso l'Avv. Bruno Aguglia, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Ventura, in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
ME RI, SE NI, GO NC;
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Trieste n^ 662 in data 27 giugno 1997 (R.G. 6/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.11.1998 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'Avv. Renato Fusco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Sulla causa promossa degli attuali resistenti nei confronti dall'Istituto Regionale per la Formazione Professionale - I.R.Fo.P. - il Pretore di Trieste ha accertato, con la sentenza non definitiva n. 23 del 1995, passata in giudicato, il diritto dei lavoratori ricorrenti alle differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio ad essi spettante rispetto a quella riconosciuta dal datore di lavoro;
con la sentenza definitiva n. 326 del 1995, il Pretore ha determinato i crediti dei lavoratori, condannando al pagamento delle somme a ciascuno dovute, calcolate nel presupposto che i rapporti di lavoro fossero cessati nel 1994, non nel 1992 come sostenuto dall'ente convenuto. Su quest'ultimo punto la sentenza è stata confermata dal Tribunale di Trieste, che, decidendo sugli appelli, rispettivamente principale e incidentale, dell'Istituto e dei lavoratori, si è limitato a modificare taluni degli importi che il datore di lavoro era tenuto a pagare. Sull'unico tenia controverso nel giudizio di cassazione, il Tribunale, premesso che ogni questione di giurisdizione era coperta dal giudicato formatosi nello stesso processo, ha affermato che il passaggio dei lavoratori alle dipendenze della Regione, avvenuto con effetto retroattivo in virtù della legge regionale del 1992, non poteva portare ad escludere che l'I.R.Fo.P. fosse stato comunque l'effettivo datore di lavoro fino al 1994, atteso che le prestazioni lavorative in tale periodo erano state eseguite per conto dell'Istituto, il quale aveva provveduto al pagamento delle retribuzioni;
che, inoltre, poiché il giudizio era iniziato nel giugno 1991, sul piano processuale la fattispecie risultava riconducibile all'art. 111 c.p.c., con la conseguenza che il procedimento poteva proseguire tra le parti originarie.
La cassazione della sentenza è domandata dall'Istituto con ricorso articolato in due motivi.
Hanno resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, i venticinque lavoratori indicati nell'epigrafe; non si sono costituiti RI ME, NI ES e NC RE Motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso denunzia la violazione dell'art. 23 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 e l'erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, perché tutti i lavoratori, ad eccezione di RI ME, NI ES, RI TO e NC RE, impiegati in attività di formazione professionale presso il Centro di formazione professionale alberghiero di Marina di Aurisina, erano stati inquadrati dall'1.1. 1992 nel ruolo regionale ad esaurimento, ai sensi della norma indicata, sia ai fini giuridici che economici sulla base di atti amministrativi di inquadramento divenuti inoppugnabili e, di conseguenza, da tale data dovevano essere considerati dipendenti della Regione e non dell'I.R.Po.F.
Il secondo motivo denunzia l'insufficienza della motivazione, poiché il Tribunale si era limitato a richiamare il principio di effettività, senza considerare lo status giuridico ed economico determinato dalla norma di legge e dai provvedimenti amministrativi per il periodo in contestazione, non compatibile con la persistenza della qualità di datore di lavoro in capo all'I.R.Fo.P. I motivi, esaminati congiuntamente per lor o evidente connessione, non sono fondati.
Il ricorso va però rigettato per ragioni diverse da quelle sulle quali si è fondata la sentenza impugnata, il cui dispositivo è comunque conforme al diritto, limitandosi la Corte a correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ. Va premesso che ogni questione inerente alla sussistenza della giurisdizione dei giudice ordinario è coperta dal giudicato, formatosi non soltanto in relazione alla sentenza non definitiva del Pretore di Trieste n. 23195, ma anche per effetto delle statuizionì di inerito della sentenza impugnata non investite dai motivi di ricorso.
Se fosse vero che una fonte primaria ha disposto che, a decorrere dall'1.1.1992, datore di lavoro dei resistenti era a tutti gli effetti la Regione e non l'I.R.Fo.P., avrebbe avuto certamente torto il Tribunale ad invocare, contro il dato normativo, il principio di effettività, principio, peraltro, contraddetto nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene la fattispecie riconducibile alla previsione di cui all'art. 111 cod. proc. civ., che presuppone appunto la sostituzione di un soggetto ad un altro nello stesso rapporto giuridico.
Ma contrariamente all'assunto dei ricorrente, così non è. L'art. 23 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 maggio 1992, n. 17 (recante "Provvedimenti in materia di personale") -
articolo compreso nel titolo II (disposizioni in materia di personale), capo V (inquadramenti nel ruolo unico regionale) - ha istituito, ad esaurimento, un ruolo dei personale dipendente dall'I.R.Fo.P. già in servizio, alla data dei 31 dicembre 1991, presso il centro di formazione professionale di Marina D'Aurisina Europa hotel con contratto di lavoro alberghiero a tempo indeterminato. (comma I); dopo le disposizioni relative ai criteri per l'inquadramento nei livelli funzionali (comma 2) ed alla determinazione dello stato giuridico ed economico (comma 3), il comma 4 prevede che il personale già in servizio presso il centro di formazione professionale di Marina D'Aurisina Europa hotel possa essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera a)con decorrenza 1^ gennaio 1992 su domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
il comma 5, poi prescrive che l'inserimento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 avviene previo superamento di una prova d'esame tecnico-pratica i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali;
i commi 6 e 7 dettano, rispettivamente, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici ed i requisiti che i candidati devono possedere per assumere l'impiego regionale;
il comma 8 dispone, infine, che al personale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inserimento nel ruolo ad esaurimento. Già queste disposizioni non autorizzano a ritenere che la Regione sia stata sostituita, a decorrere dall'1.1.1992, all'I.R.Fo.P. nella titolarità dei rapporti di lavoro in corso con il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento.
Poiché la legge contempla un complesso procedimento amministrativo destinato a protrarsi nel tempo, appare maggiormente plausibile un'interpretazione, coerente con i principi generali dell'impiego pubblico, secondo la quale la retroattività degli inquadramenti è disposta ai soli fini giuridici, senza riflessi sul trattamento economico fino alla data di inizio delle prestazioni alle dipendenze della Regione e senza, quindi, influenza di sorta. sui rapporti di lavoro eventualmente in corso nel periodo precedente. Ma ogni dubbio residuo è definitivamente risolto dalla stessa legge con l'art. 44 (compreso nel titolo III - "Norme finali e finanziarie" -), il cui comma 4 recita: "Nelle more dell'inquadramento di cui all'articolo 23, l'I.R.Fo.P. mantiene in servizio il personale del centro di formazione professionale Marina D'Aurisina Europa hotel avente titolo all'inquadramento medesimo utilizzandolo per i compiti d'istituto nonché ponendolo a disposizione delle strutture dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, compativamente alle specifiche progressionalità ". Proprio in virtù dei richiamati principi generali, nessuna valida ragione induce ad interpretare la norma nel senso che l'effetto retroattivo degli inquadramenti nel ruolo ad esaurimento comporti la sostituzione dell'ente Regione all'I.R.Fo.P., nella titolarità dei rapporti di lavoro, fin dalla data del gennaio
1992 e non, semplicemente, il beneficio di una retrodatazione dell'inquadramento ai fini giuridici, del tutto analogo ai riconoscimenti di anzianità convenzionale che l'autonomia negoziale può realizzare nel settore del lavoro privato. Pertanto, la previsione del mantenimento in servizio alle dipendenze dell'I.R.Fo.P. significa che l'Istituto ricorrente ha conservato la titolarità dei rapporti di lavoro nel periodo successivo al 1^ gennaio 1992 e fino alla data di inquadramento dei dipendenti nel ruolo regionale ad esaurimento.
La correzione della motivazione della sentenza impugnata costituisce giusto FO, P motivo per compensare interamente le spese tra l'I.R.Fo.P. e i controricorrenti, nulla da provvedere sulle spese per i resistenti non costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione tra l'I.R.Fo.P. e i controricorrenti;
nulla da provvedere sulle spese in relazione ai resistenti non costituiti.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 1999.