Sentenza 3 febbraio 2016
Massime • 1
Nel reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, la particolare qualificazione del soggetto attivo per precedenti condanne per reati commessi per motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, non impedisce di ravvisare la responsabilità a titolo concorsuale di soggetti che non si trovino in tali condizioni personali o che non siano colti in possesso di oggetti atti allo scasso, purchè abbiano consapevolezza della particolare qualità di condannato del concorrente e del fatto che questi detiene gli indicati oggetti, di cui possono servirsi direttamente o indirettamente, aiutando l'altro a farne uso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2016, n. 16354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16354 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2016 |
Testo completo
10 16354/ 1 6 udienza pubblica del 3.2.2016 sentenza N. 343/2016 registro generale 31739/2015 Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione seconda Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: Presidente dott. Mario GENTILE Consigliere dott. Domenico GALLO dott. Luigi AGOSTINACCHIO Consigliere Consigliere est. dott.ssa IA AIELLI Consigliere dott.ssa Sandra RECCHIONE Ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da : OD LU nato l'[...] RA SH nato il [...] AB IS nato il [...] ES AD nato il [...] EP ER nato il [...] avverso la sentenza n. 6390/2014 della Corte d'Appello di Napoli del 16.10.2014; visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
sentita la relazione del Consigliere dott. ssa IA Aielli;
A udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di EP AL, IN UA, AH AN e l'annullamento con rinvio in ordine alla misura della pena e rigetto nel resto per il ricorso di RA SU;
udito il difensore degli imputati avv. Filomena Stellato in sostituzione dell'avv. Renato Jappelli del Foro di Santa Maria Capua Vetere che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 16.10.2014 riformava parzialmente la sentenza di primo grado del GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 8.8.2013, che aveva condannato gli imputati, IN UA, AH AN, RA SU, EP AL, IR LU e SH AD, per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di furti in appartamenti e ed altri reati contro il patrimonio, quali ricettazione di autoveicoli ed estorsioni.
1.1. In particolare la Corte territoriale pur condividendo, nel complesso, la decisione di primo grado, assolveva l'imputato SH EM dal (residuo) reato di cui all'art. 707 c.p., così riqualificato dal GUP, per non aver commesso il fatto ( l'imputato era già stato assolto in primo grado, dai reati di associazione a delinquere e ricettazione); assolveva l'imputato RA SU dal reato di associazione a delinquere contestato al capo A) e dal reato di furto contestato al capo G) dell'originaria rubrica, per non aver commesso il fatto, confermava la condanna a suo carico per il delitto di ricettazione di cui al capo F) rideterminando la pena a lui inflitta in anni 3 e gg. 20 di reclusione ed euro 666,00 di multa;
confermava inoltre la condanna nei confronti di tutti gli altri imputati per i reati loro rispettivamente ascritti .
1.2 Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, IN UA, AH AN, RA SU, SH AD e EP AL, per mezzo del difensore di fiducia il quale, quanto a IN UA, contesta il vizio di omessa, contraddittoria e illogica motivazione con riferimento al capo L) dell'imputazione. In particolare ad avviso del ricorrente, la Corte d'Appello, travisando il contenuto delle intercettazioni telefoniche, avrebbe erroneamente ritenuto che il "UA" di cui si parlava, fosse l'imputato; ritiene il difensore che la Corte avrebbe mal interpretato il contenuto della conversazione intercorsa tra EP AL e EL F AD, circa il reperimento del complice per fare il lavoro "il giorno successivo", poiché tale indicazione temporale portava ad escludere la responsabilità del UA, posto che il furto in danno di UL IA, venne effettuato il giorno stesso;
lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 416 c.p. e l'illogicità della motivazione in punto di ritenuta partecipazione del UA all'associazione a delinquere di cui al capo A), atteso che la Corte avrebbe ricavato la condotta partecipativa del ricorrente, da intercettazioni affatto significative, posto che egli chiamava l'amico nel proprio esclusivo interesse e che la partecipazione al furto nell'abitazione di UL IA, poteva, al più, dar luogo al concorso nel singolo episodio criminoso. .
1.3 Con riferimento alla posizione di AH AN, condannato per il reato di cui all'art. 707 c.p. ( così derubricato l'originario reato di furto) e 648 c.p., la difesa eccepisce la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 707 c.p.) e la mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.), risultante dal testo del provvedimento ovvero dalla conversazione intercettata n. 945 del 13.1.2012 in quanto, ad avviso del ricorrente, non vi sarebbero argomenti per ritenere il AH responsabile della detenzione del materiale atto allo scasso, né sotto il profilo oggettivo, non essendo questi presente all'interno dell'autovettura in cui vennero rinvenuti gli attrezzi, nè sotto il profilo soggettivo, non avendo il AH conoscenza della qualità soggettiva dei presunti correi, tanto più che la conversazione citata dalla Corte a sostegno della condanna, dimostrerebbe, secondo la difesa, che il materiale atto allo scasso doveva essere acquistato il giorno dopo, cioè il 13.1.2012, quando il AH era già uscito di scena perchè malato. Quanto al delitto di ricettazione di cui al capo G), la difesa contesta la violazione di legge (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 648 c.p.) e la contraddittorietà della motivazione (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.), in quanto il AH detenne l'autovettura provento di furto, solo per brevissimo periodo, salvo restituirla agli altri coimputati.
1.4. I motivi di ricorso di SH AD con riferimento al capo G), si incentrano sulla violazione di legge processuale (art. 606 c.1 lett. c) c.p.p.), in relazione all'art. 649 c.p., in quanto la Corte d'Appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 707 c.p., già derubricato dal GUP, nonostante per tale fatto lo EL fosse stato già giudicato ed assolto dal giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza in data 2/5/2014, passata in giudicato il 31/10/2014 ovvero in data successiva alla sentenza d'appello del 16/10/2014. Con il secondo motivo, relativo ai capi B), C), D) ed E): ricettazione dell'autovettura Audi A6 e diversi furti, il ricorrente lamenta la carenza illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.), avendo la Corte di merito erroneamente interpretato i dati delle intercettazioni telefoniche, in uno con i tracciati del GPS, ritenendo provata la penale responsabilità dell'imputato, quando invece il ricorrente aveva la disponibilità di una autovettura Smart, mentre non è certo che egli fosse presente a bordo dell'auto Audi A6 nei luoghi dei consumati furti. Con il terzo motivo relativo al capo N) ( ricettazione di blocchetti di gratta e vinci), lo SH denuncia la omessa motivazione ( art. 606 c. 1 lett.e) c.p.p.), e la violazione di legge (art. 606 c. 1 lett. b) c.p.p.), in relazione all' art. 648 c.p., non essendovi prova della ricezione del provento di reato in capo all'imputato, poiché la refurtiva venne trovata nella Fiat Mondeo condotta da altro imputato.
1.5. Il ricorrente RA SU, si concentra sul quantum della pena. In grado di appello RA SU era stato assolto dai reati di associazione a delinquere e detenzione di arnesi da scasso e condannato per reato di ricettazione (capo F), alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. Con il ricorso deduce l'omessa 3 motivazione della sentenza in punto di recidiva (art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p.), la violazione di legge in relazione agli artt. 63, 99 c. IV e VI c.p. e 133 c.p. e la omessa motivazione, in punto di calcolo della pena ( art. 606 c. 1 lett. b) ed e) c.p.p.), in quanto la Corte d'Appello avrebbe applicato, per effetto della recidiva, un aumento di pena pari ad anni 1 e mesi 10 di reclusione, superiore a quello consentito ex art. 99 u.c. c.p., pari ad anni 1 e mesi 9 di reclusione.
1.7. Quanto a EP AL, incontestata la pronuncia di condanna per il reato di associazione a delinquere (capo A), il difensore deduce, con riferimento al capo J) dell'originaria rubrica, ovvero la ricettazione della refurtiva oggetto del furto in danno di LL CH e ZZ SA: 1) mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p., in quanto, la Corte d'Appello di Napoli, avrebbe ricavato la prova della responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, da una conversazione telefonica ( n. 880 del 12.1.2012) non probante, tenuto conto del contenuto di altra conversazione ( la n. 708 del 9/1/2012), dalla quale risulterebbe che il EP non deteneva la refurtiva;
inoltre la Corte territoriale, non avrebbe risposto ad una specifica censura, elevata in grado di appello, riguardante la congruenza dei dati probatori emergenti dalle due conversazioni ( n. 708 del 9.1.2012 e 880 del 12/1/2012), essendosi limitata a citare acriticamente detta conversazione, senza esplicitarne la rilevanza probatoria in termini di ritenuta detenzione da parte del EP, dell'orologio provento di furto in danno della coppia LL - ZZ;
riguardo al capo I) il difensore del EP, censura la sentenza per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, avuto riguardo al contenuto della conversazione telefonica n. 708 da cui non si ricaverebbe la prova del concorso del EP, con IR LU, SH AD e KA ER, nel tentativo di estorsione ai danni dell'LL, consistito nel richiedere alla p.o. una somma di denaro per ottenere la restituzione della refurtiva, atteso che il EP sarebbe intervenuto nella transazione, solo nel momento iniziale e non avrebbe partecipato alla determinazione finale relativa alla richiesta di denaro;
infine con riferimento al capo L) ovvero al furto nell'abitazione di UL IA, il ricorrente deduce che la motivazione della Corte di Appello, è apparente e contraddittoria in quanto non vi sarebbe alcuna argomentazione circa la ricorrenza di un accordo organizzativo del EP con SH AD, per la consumazione del reato, sì da ritenere quest'ultimo, esecutore materiale del "mandato" del EP, mentre la conversazione citata (n. 539 del 9.1.2012), sarebbe stata travisata poichè relativa ad un accordo relativo ad un lavoro da eseguirsi il giorno successivo al furto, avvenuto, invece, il giorno stesso del colloquio intercettato ( 9.12.2012). CONSIDERATO IN DIRITTO 2.I ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi manifestamente infondati ad eccezione di quello del RA, parzialmente fondato. Infatti tutti i motivi proposti attengono a valutazioni di merito, che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi 80 H 4 giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Trattasi, inoltre, di questioni già prospettate nei motivi di appello, alle quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che i ricorrenti si limitano a censurare genericamente.
2.1 E così segnatamente il ricorso di IN UA è inammissibile, perchè manifestamente infondato. La Corte d'appello infatti ha bene esplicitato i passaggi logico giuridici fondanti la propria pronuncia ed ha evidenziato gli elementi probatori a sostegno di detto ragionamento. In particolare occorre rilevare che rispetto al IN, i motivi di ricorso in cassazione sono perfettamente sovrapponibili ai motivi di appello cui la Corte ha già fornito specifiche e puntuali risposte che il difensore si limita a contestare, introducendo doglianze di merito concretantesi in una mera rilettura dei dati probatori già ampiamente valutati. Così rispetto al concorso del IN nella consumazione del reato di cui al capo L), la Corte territoriale ha valorizzato le intercettazioni ambientali ed i relativi esiti investigativi che hanno consentito di identificare con certezza il soggetto indicato nelle conversazioni con il nome "UA", con l'odierno ricorrente. Questi veniva contattato dal EL AD, su indicazione del EP, per sostituire il AH, al momento indisponibile, per l'esecuzione del furto presso l'abitazione di UL IA, attuato con modalità esecutive e secondo le indicazioni di cui alle citate conversazioni, sicché alcun dubbio sussiste per i giudici di merito circa la partecipazione del IN alla consumazione del reato, tanto più che egli in sede di interrogatorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tale argomento, censurato dalla difesa che ne ha fatto specifico motivo di doglianza, non ha assunto, nell'economia motivazionale, una valenza probatoria in sé, ma è stato utilizzato dalla Corte al solo fine di evidenziare la mancata prospettazione di ipotesi alternative;
e allora se è vero che in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", l'imputato può non rispondere su fatti leggibili "contra se" e negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza; tuttavia al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato, su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo ( Sez. 5, n. 12182 del 6/4/2006, rv. 233903; Sez. 2, n.22651 del 21/4/2010, rv. 247426; Sez.2, n. 6348 del 28/1/2015 n. 262617). Quanto alla prova della partecipazione del IN all'associazione a delinquere contestata sub A), la Corte ha valorizzato le intercettazioni telefoniche e ambientali dalle quali ha ricavato non solo il dato oggettivo della sua partecipazione ai reati fine (furti), ma anche l'esistenza di costanti contatti con i vertici dell'associazione al fine di pianificare, dopo l'arresto, una strategia difensiva comune ed accordarsi per occultare la refurtiva, segnali che unitamente alla stabile "messa a disposizione", già dimostrata con riferimento al furto di cui al capo L), hanno correttamente portato alla Corte a ritenere integrato il reato di associazione a delinquere, in luogo del mero concorso di persone nel reato. In proposito la giurisprudenza di questa Corte B A 1 5 che il Collegio condivide, è costante nel ritenere che il criterio distintivo tra le due ipotesi, risiede nella connotazione dell' accordo partecipativo che nel concorso di persone si esaurisce nella consumazione del reato da realizzare, mentre nell'associazione per delinquere permane per l'ulteriore attuazione del programma criminoso, con il permanere di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato nella attuazione del programma stesso anche indipendentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei reati programmati cosicchè è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dal comune fine criminoso, che determina pericolo per l'ordine pubblico ed è la ragione stessa per la configurazione, quale autonomo titolo di reato, del delitto di associazione per delinquere ( Sez.5, n.42635 del 04/10/2004, Rv. 229906; Sez. 2 n. 933/ 2013, rv. 258009).
2.5. Anche con riferimento alla posizione dell'imputato AH deve affermarsi la manifesta infondatezza del ricorso atteso che la Corte ha fornito ampia spiegazione delle ragioni giuridiche in forza delle quali ha ritenuto di confermare la pronuncia di primo grado sia con riguardo al reato associativo ( non costituente oggetto di ricorso), sia in ordine alla condotta di cui all'art. 707 c.p. ( capo G), sia rispetto al reato di ricettazione di cui al capo F). Con riferimento alla responsabilità ex art. 707 c.p., il ricorso riguarda solo il profilo soggettivo del reato sul quale la Corte ha congruamente motivato evidenziando che si tratta di contravvenzione, per cui ha valorizzato l'elemento oggettivo del possesso, richiamando intercettazioni telefoniche e sottolineando che il AH aveva la disponibilità degli attrezzi, potendo liberamente accedere al luogo di loro detenzione e, con riferimento all'elemento soggettivo, ha richiamato il quadro probatorio sintetizzato in tema di reato associativo evidenziando l'intraneità del AH rispetto al gruppo criminale, circostanza da cui logicamente ha ricavato il profilo soggettivo (la colpa) del reato, conoscendo egli o avendo la possibilità di conoscere, la qualità soggettiva degli altri soggetti. Nel reato di cui all'art. 707 c.p., infatti, la particolare qualificazione del soggetto attivo per precedenti condanne per reati commessi per motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, non impedisce di ravvisare la responsabilità a titolo concorsuale di soggetti che non si trovino in tali condizioni personali o che non siano colti in possesso di oggetti atti allo scasso, purchè abbiano consapevolezza della particolare qualità di condannato del concorrente e del fatto che questi detiene gli indicati oggetti, di cui possono servirsi direttamente o indirettamente, aiutando l'altro a farne uso ( Sez. 2, 3626 del 19/1/2006, rv. 232870). Quanto alla ricettazione dell'autovettura Audi A6 tg. DG 127 RM , la Corte d'appello ha specificato che il ricorrente AH non ha dimostrato di avere un obbligo di immediata restituzione della autovettura prelevata presso il correo BR, sicchè il fatto che egli la detenesse a titolo di consegna precaria o per breve lasso di tempo, è risultato sprovvisto di prova, a nulla rilevando il precedente giurisprudenziale invocato dalla difesa, che correttamente la Corte di merito ha ritenuto non pertinente in quanto risalente nel tempo ed attinente al caso un pistola ricettata con obbligo di restituzione immediata. AN Come più volte affermato da questa Corte con pronunce ampiamente condivise, il reato di ricettazione si ravvisa nel caso di conseguimento del possesso, in qualsivoglia modo, della cosa proveniente da delitto che ben fa presumere, in assenza di prova contraria, l'esistenza di una relazione di fatto con la cosa stessa ( Sez. 2, n. 12763 del 11/3/2011, rv. 249863; Sez. 2, n. 17718 del 7/4/20111, rv. 250156).
2.6 Ancora inammissibile il ricorso di SH AD quale con il primo motivo si duole della violazione dell'art. 649 c.p. relativamente al reato di cui all'art. 707 c.p., ( così qualificato il fatto di cui agli artt. 624 bis, 625 c.p., di cui al capo G), non dedotta in appello in quanto il passaggio in giudicato della sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avente ad oggetto i medesimi fatti, era passata in giudicato il 31/10/214 e cioè successivamente alla pronuncia d'appello (del 16/10/2014). Il motivo è infondato. Per aversi preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo quando questo si realizza nelle medesime condizioni di tempo di luogo e di persone, ne consegue che costituisce fatto diverso quello che pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un'ulteriore estrinsecazione nello spazio e nel tempo, distinta da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva ( Sez. 2, 8/1/2014, 292 ; rv. 257992). Nel caso in esame il fatto di cui alla sentenza passata in giudicato, genericamente descritto quale possesso di strumenti atti allo scasso, commesso il 13/1/2012, interessa il ricorrente ed il correo EP, mentre nel caso esaminato dalla Corte d'appello, il fatto si sviluppa in più giorni ( ( 13,14,15 gennaio 2012) ed è posto in essere con più persone oltre al EP , sicchè non può ravvisarsi identità sotto il profilo storico naturalistico.
2.7 Quanto ai singoli reati fine ( B,C,D,E) la Corte sviluppa la motivazione sulla base di più fonti probatorie: intercettazioni telefoniche, rilevazione di GPS collocati sulle autovetture Smart e Audi A6, servizi di appostamento e osservazione della P.G., che hanno dato conto degli spostamenti della Smart, stabilmente in uso allo SH, del cambio auto degli occupanti della stessa, muniti di borsone, con la Audi A6 di provenienza furtiva, con il tracciamento dei movimenti dell'Audi nei luoghi e negli orari dei furti e ancora sull'intercettazione captata a bordo della Smart quando lo SH commenta il fatto di non avere trovato su strada l'Audi, sequestrata dalla P.G. all'insaputa dei prevenuti, per cui il motivo di impugnazione si appalesa manifestamente infondato se solo si considera la completa ed esaustiva disamina di plurimi elementi probatori significativamente ed efficacemente collegati tra loro dal giudice di merito.
2.8 Infine con riferimento alla ricettazione dei blocchetti gratta e vinci ( capo N), il ricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato, posto che nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcun riferimento all'elemento oggettivo del reato ovvero alla condotta di ricezione della merce di provenienza furtiva da parte dello EL, ma solo un riferimento alla consapevolezza della sua provenienza illecita. In effetti la Corte, si è concentrata sul profilo soggettivo del reato quale argomento di maggiore rilevanza argomentativa ed ha riscontrato tale requisito valorizzando le caratteristiche della condotta dello SH al momento dell'intervento degli operanti - l'imputato reagì colpendo gli agenti e tentando di fuggire, consapevole della provenienza illecita dei beni (pagg. 25, 26)- dando per certo il possesso della refurtiva in quanto rinvenuta nell'autovettura a bordo della quale si trovava l'imputato. Questa Corte ha condivisibilmente affermato che risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso ( Sez. 2 n. 5522 del 22/10/2013, rv.258264), sicchè la pronuncia della Corte d'appello che si è conformata a tale consolidata giurisprudenza, appare correttamente e adeguatamente motivata .
2.9. I motivi di ricorso proposti dal BR sono parzialmente infondati trattasi di questioni relative al trattamento sanzionatorio che introducono censure ampiamente superate dalla Corte d'Appello con motivazione corretta ed esaustiva. In particolare riguardo alla sussistenza della recidiva la Corte non si limita ad elencare i precedenti penali dell'imputato, ma ne sottolinea la specifica rilevanza, evidenziando la natura delle fattispecie per le quali è intervenuta condanna. Tuttavia, con riferimento al calcolo della pena, deve rilevarsi un errore di calcolo che ha determinato l'applicazione di una pena illegale atteso che si è proceduto ad un aumento di pena che esorbita dai limiti di cui all'art. 99 u.c. c.p., tenuto conto che la precedente condanna subita dal RA era di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa. Non v'è dubbio che in tal caso vi sia la possibilità per la Corte cassazione di procedere direttamente alla determinazione della pena a norma dell'art. 620, comma primo, lett. I), cod. proc. pen., non comportando l'operazione particolari accertamenti o valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di non univoci apprezzamenti di fatto che rimangono, in quanto tali, incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità e trattandosi di errore di diritto emendale mediante l'applicazione di un parametro di calcolo predeterminato (Sez. 4, 41569/2010, rv. 248458, Sez.2, Sentenza n.16367/2014; Rv. 259562). Pertanto prendendo in considerazione la pena base, rimasta inalterata per il reato più grave di ricettazione: anni 2 e mesi 9 di reclusione, aumentando il quantum per effetto della recidiva, ex art. 99 u.c. c.p., tenuto conto che il RA era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa, deve annullarsi la sentenza sul punto e procedersi alla rideterminazione nei seguenti termini: p.b. anni 2 e mesi 9 di reclusione ed euro 600,00 di multa, aumenta per la recidiva ex art. 99 u.c. c.p. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 900,00 di multa, ridotta di un terzo per la scelta del rito alla pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 600,00 di multa.
2.10. Quanto al ricorso di EP AL, che contesta la motivazione in punto di penale responsabilità per i delitti di ricettazione e tentata estorsione, occorre rilevare che Corte d'Appello ha articolato il proprio ragionamento sulla base del chiaro tenore di una serie di conversazioni telefoniche (tra le quali in particolare la n. 880 del 12.1.20012), nelle quali il EP discute con EL AD, pacificamente ritenuto responsabile del furto in danno degli LL -ZZ, del peso e del valore complessivo della refurtiva, delle caratteristiche e della 8 marca degli orologi, apprezzandone il valore commerciale ed ha ricavato la prova dell'effettivo possesso in capo al EP della refurtiva, proprio da tali conversazioni ed particolare ( ma non da sola), dalla conversazione n.880 del 12.1.2012, richiamata nello specifico, in quanto particolarmente indicativa della relazione di fatto tra il bene ed il soggetto. In tema di ricettazione questa Corte ha già avuto modo di affermare che integra la condotta del reato di ricettazione la disponibilità di cosa proveniente da reato, che ben fa presumere, in assenza di prova contraria, l'esistenza di una relazione di fatto con la cosa stessa ( Sez. 2 n. 26063 del 18.3.2009, rv. 244721). Né con riferimento alla collegata vicenda estorsiva, in danno della p.o. LL, può ravvisarsi, come prospettato dal ricorrente, un vizio di motivazione. Il ricorso infatti ripercorre lo stesso argomento già speso in appello ovvero la rilevanza della telefonata n. 880 del 12.1.2012 da cui, a dire della difesa, si ricaverebbe la prova che il EP aveva desistito dal proposito estorsivo. Ebbene la Corte a pag. 30, correttamente evidenzia che quand'anche l'imputato avesse manifestato un dubbio, circa la convenienza commerciale dell'operazione relativa alla "restituzione" di un orologio, permaneva in capo a tale soggetto ed ai suoi complici, la esplicita volontà di esercitare la pressione estorsiva con riferimento alla rimanente refurtiva, costituita almeno da altri quattro orologi, senza poter ravvisare la invocata desistenza volontaria. Deve osservarsi che la desistenza volontaria è caratterizzata da una scelta volontaria dell'agente, di interrompere l'azione, indipendente dall'incidenza di fattori esterni quale, nel caso in esame, la valutazione di altra scelta commerciale ( Sez.
2. N. 2542 del 16/10/2014, rv. 261854), tanto più che nel caso concreto il tentativo di estorsione, avente ad oggetto una pluralità di beni appartenenti alla medesima persona, aveva una conformazione unitaria, sicchè per aversi desistenza, il EP e gli altri correi, avrebbero dovuto rinunciare volontariamente e non per effetto di un calcolo commerciale, all'intera operazione. Questa Corte ha infatti affermato che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva: Sez. 2, n. 24551 del 8/5/2015, rv. 264226).
2.3 Infine con riferimento al delitto di furto in danno di UL IA ( capo L), il motivo di ricorso è palesemente infondato sol che si consideri che la decisione della Corte è sorretta non solo dalla conversazione telefonica intercettata, richiamata dal ricorrente, ma anche dalle dichiarazioni di UL AN, coimputato giudicato separatamente, il quale nel corso dell'interrogatorio, aveva dichiarato di avere fornito al EP ed ai suoi complici, tutte le notizie necessarie per l'esecuzione del delitto in casa della sorella UL IA, la Corte correlando le due fonti di prova, ha fornito una spiegazione logica del contenuto della conversazione telefonica citata dalla difesa, evidenziando che il EP ed il correo SH, si stavano g accordando per la sostituzione del AH, impossibilitato quel giorno, ad eseguire il furto, preoccupandosi del reclutamento di altro soggetto, identificato in IN UA, per cui l'apporto del EP, in termini di pianificazione, è stato considerato essenziale nell'economia del delitto . Deve ricordarsi in proposito il costante insegnamento di questa Corte che in tema di concorso di persone nel reato valorizza il dato del contributo causale ( materiale o morale) fornito dal correo anche solo in termini di programmazione ed organizzazione del reato. Il reato concorsuale è stato previsto dalla legge come reato a struttura unitaria nel quale l'azione tipica è costituita dall'insieme degli atti dei vari compartecipi infatti gli atti dei singoli sono, nello stesso tempo, atti loro propri ed atti comuni a tutti gli associati dei quali perciò ciascuno risponde interamente. Il carattere unitario si basa, sotto l'aspetto oggettivo, sull'evidente connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, sul collegamento finalistico esistente tra tali atti, intesi dai singoli autori come parti di un tutto unitario. Stante la struttura unitaria, allorchè si viene a realizzare quell'associazione di diverse volontà, finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa. Il legislatore ha adottato la teoria monistica ed ha accolto il principio dell' equivalenza di cause, ponendo l'evento a carico di tutti concorrenti giacchè il reato è di tutti e di ciascuno di quelli che vi presero parte perché è il risultato della comune cooperazione morale o materiale che determina la solidarietà nella sanzione ( Sez. 1, n. 6489 del 3/6/1998, rv. 210757; Sez. 2, 18745 del 15/1/2013 rv. 25560). .
3. Tutto ciò comporta l'inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi proposti ad eccezione del motivo relativo alla recidiva di cui all'art. 99 u.c. c.p. dedotto da RA SU per il quale la sentenza, in parte qua va annullata senza rinvio. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, con esclusione del RA, al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RA SU limitamente alla misura della pena che ridetermina in anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso del predetto RA SU. Dichiara inammissibili tutti i restanti ricorsi e condanna i rispettivi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 3 febbraio 2016 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 APR. 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente IL Mario Gentile IA Aielli MAN CANCELLIERE DICACASSA E Sución fielli Mario Gentill R P Claudia Pianelli S S E T R O N E O C до