Sentenza 21 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2002, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NO0 24 96 /02 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 15403/99 con. 6003Consigliere Dott. Fernando LUPI Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Ud. 12/12/01 Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: -- POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale --- - rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE CI RE;
- intimato avverso la sentenza n. 46/98 del Tribunale di TRENTO, 2001 depositata il 19/08/98 R.G.N. 21/98; 4951 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 16 marzo 1998, il Pretore di Trento accoglieva la domanda proposta dal sig. EN De CO nei confronti dell'Ente Poste Italiane dal quale dipendeva quale addetto all'area operativa nell'agenzia di Cles, volta al riconoscimento della qualifica superiore di Quadro2, con decorrenza dal 15 febbraio 1995, ai sensi dell'art. 2103 c.civ., in relazione alle mansioni di fatto svolte dalla data sopra indicata, senza che ricorresse l'ipotesi di sostituzione di altro lavoratore avente diritto alla conservazione del posto. Su appello delle Poste Italiane s.p.a., il Tribunale della stessa sede, con sentenza in data 6 /19 agosto 1998, riformava la sentenza di primo grado affermando che l'inquadramento nel livello Q2 avrebbe dovuto avere decorrenza dal 1° luglio 1995. Ha ritenuto il giudice di secondo grado che, contrariamente a quanto giudicato dal Pretore, al CO non erano state assegnate mansioni superiori in sostituzione di altro dipendente avente diritto alla conservazione del posto, in quanto il posto, nel trapasso dalla gestione pubblica alla gestione dell'Ente Poste, avrebbe dovuto essere assegnato previa verifica tramite selezione da operarsi sulla base di parametri oggettivi. Non essendo individuato il soggetto avente diritto al posto nel quale era stato collocato provvisoriamente il De CO, non sarebbe stato configurabile quel conflitto di interessi tra due dipendenti in relazione a quel posto, ad evitare il quale era stata emanata la norma di cui all'art. 2103 c.civ.. 1540399.doc Neppure aveva rilievo la circostanza che il sostituito fosse assente perché analogamente assegnato ad un posto di livello Q1 per la cui copertura avrebbe pure dovuto svolgersi una selezione interna. Dei dipendenti sostituiti dal De CO, la prima, certa IA aveva diritto alla conservazione del posto in quanto aveva sostituito altro dipendente di livello Q1 per un tempo inferiore ai sei mesi e pertanto la stessa sostituzione non aveva assunto rilievo sino al momento in cui la IA, presumibilmente trasferita o dimissionaria, dovette essere ancora sostituita dal De CO per quest'ultima ragione. La prova che, in tale sostituzione, il De CO svolgesse effettivamente mansioni rientranti nella categoria Q2, non desumibile con sicurezza dalla deposizione del teste esaminato sul punto, avrebbe potuto desumersi dall'unico dato sicuro e chiaro sotto il profilo di fatto [costituito dalla] documentazione dimessa dalla datrice, i modelli 70ULA, che ricapitolano le presenze giornaliere e le mansioni affidate a ciascun dipendente, anche ai fini della individuazione delle relative responsabilità. Con la variazione di organico, disposta il 13 novembre 1995, con effetto retroattivo dal 1° settembre 1995, si erano creati due posti di livello Q2 ad uno dei quali era stata addetta altra lavoratrice che pure aveva rivendicato la superiore qualifica, ma le cui pretese erano state rigettate non essendosi maturato il periodo minimo per la promozione automatica, mentre il De CO EN aveva acquisito il diritto alla superiore qualifica, per il decorso del tempo previsto dall'art.2103 c.p.c., inziatosi il 1° luglio 1995 (cessazione definitiva dal lavoro della IA e assunzione ufficiale del suo posto da parte del De CO) e protrattosi sino al successivo febbraio. 1540399.doc Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Poste italiane s.p.a. con due motivi illustrati con memoria. Il De CO è intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, la società - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.2103 del codice civile deduce che, in pendenza della procedura concorsuale prevista dagli accordi sindacali del 23 maggio e del 26 ottobre 1995 per l'inquadramento del personale interno, concernente anche il posto di quadro di secondo livello dell'ufficio di Cles, non avrebbe potuto avere luogo la promozione automatica prevista dall'art.2103 c.civ. perché per tal via allo stesso posto avrebbero potuto avanzare pretese sia il vincitore della procedura concorsuale sia quello o quelli che avessero maturato il diritto al superiore inquadramento, in contrasto con l'esigenza di evitare siffatti conflitti di interessi. La situazione sarebbe stata, quindi, del tutto analoga a quella della sostituzione del dipendente assente con diritto alla conservazione del posto. Nel caso di specie, il posto era appartenuto ad altri dipendenti con qualifica di quadro di 2° livello i quali, a loro volta e in attesa dell'esaurimento della procedura concorsuale, erano stati chiamati a sostituire il superiore, quadro di 1° livello Errato era l'assunto del Tribunale secondo cui il dipendente avente diritto alla conservazione del posto, ai fini della promozione automatica del sostituto, avrebbe dovuto essere precedentemente individuato. 1540399.doc 5 Il motivo è infondato. In linea di fatto, come risulta dall'esposizione che precede dello svolgimento del processo, il Tribunale ha accertato che il De CO aveva svolto mansioni proprie del livello di quadro per un periodo superiore a quello di sei mesi previsto dalla contrattazione collettiva per l'acquisizione della qualifica superiore (art.6 della legge 13 maggio 1985, n.190, come sostituito dall'art. 1 della legge 2 aprile 1986, n.106), non in sostituzione di altro lavoratore avente diritto alla conservazione del posto, ma di lavoratrice che, all'inizio di tale periodo minimo, era stata trasferita o aveva cessato di essere alle dipendenze dell'Ente Posteperessersi dimessa. D'altro canto, la regola generale dell'art.2103 c.civ. e dell'art.6 della legge n.190/1985 cit. è quella dell'acquisizione in via definitiva del diritto alle mansioni superiori assegnate per un tempo superiore a quello previsto dalla legge (o dal contratto collettivo), mentre l'ipotesi che si sia trattato di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto rappresenta un casus exceptus, come tale non suscettibile di applicazione analogica (art.14 disposizioni sulla legge in generale). Pertanto, la circostanza che l'Ente Poste Italiane abbia avuto la necessità (anche in relazione ad accordi sindacali) di sopperire alle proprie esigenze di riorganizzazione con la copertura di posti mediante selezione interna, e di assegnare ad essi, in via provvisoria, propri dipendenti di area inferiore, non consente di per sé di equiparare, alla condizione del lavoratore prevista dall'art.6 della legge 13 maggio 1985, n.190, - in caso di protrazione delle mansioni più qualificate oltre il limite, superato il quale, secondo la disciplina di legge e collettiva sarebbe scattato il diritto alla promozione automatica - la situazione di م ی ر س ت ا ن 1540399.doc 6 potenziale conflitto tra il lavoratore, futuro vincitore della selezione, e il dipendente frattanto assegnato provvisoriamente alle mansioni superiori che sarebbero altrimenti rimaste temporaneamente prive di copertura. Col secondo motivo è dedotta contraddittoria e, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendosi da parte delle Poste Italiane che i modelli 70 ULA dai quali il Tribunale aveva ritenuto di desumere l'espletamento di superiori mansioni, in realtà non indicavano le mansioni affidate, ma solo l'orario del servizio svolto, senza nessun'altra annotazione utile ai fini della decisione. In particolare, priva di significato sarebbe stata la partecipazione alternativa dei ricorrenti originari alla turnazione mattutina e pomeridiana, risultante dai predetti modelli. Il motivo non può essere accolto. Esso presenta, infatti, un profilo di inammissibilità, per non avere la società ricorrente riprodotto nel ricorso l'esatto e completo contenuto dei modelli sulla base dei quali il giudice di merito ha ritenuto essere accertate le mansioni affidate a ciascun dipendente, anche ai fini della individuazione delle relative responsabilità (elemento quest'ultimo ritenuto dal Tribunale di particolare rilievo, non tanto in sé, ma perché dalla individuazione delle responsabilità, particolarmente rilevanti in presenza di attività pubblicistiche, ben era possibile risalire alla natura delle mansioni), sicché al giudice di legittimità, cui è inibito di compiere accertamenti in fatto mediante l'esame diretto degli atti processuali, non è neppure consentito di apprezzare la decisività della censura per l'inosservanza, da parte del ricorrente, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale chi denunci in sede di legittimità la mancata o la errata valutazione, per violazione di norme di legge o di canoni logici, di una prova 1540399.doc 7 A S documentale da parte del giudice di merito, ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto del documento il cui omesso o errato esame è censurato (cfr. Cass. 10 novembre 2001, n.13963; 13 luglio 2001, n.9554). Va aggiunto che il Tribunale non ha fondato la propria decisione sulla turnazione evocata nel motivo. Non deve provvedersi sulle spese, in assenza di qualsiasi attività difensiva dell'intimato. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Così deciso in Roma, addì 12 dicembre 2001. PRESIDENTEIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORĘ IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 2.1 FEB.2002 IL CANCELLIERE Cudia Sanselle 8 1540399.doc