Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 214/99 + 2103/99 UD. 28.11.2000 CRON. 6368 REPUBBLICA ITALIANA Пер. 100% IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 033 1 8 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.r magit Dott. Franco PONTORIERI Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Rafaele CORONA Consigliere Richiesta copia studio Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE dal Sig. --SOLE 24 ORE per diritti L. 6000. Dott. Matteo JACUBINO Consigliere MO IL CANCELLIERE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 214/99 + 2103/99 Ricorso n. 214/99 proposto Oggetto: Opposizione da a decreto ingiuntivo. LAGOSISTEMI S.p.A., in liquidazione, in persona del suo 3000 liquidatore Dott. Luciano Francolini, elettivamente domiciliata in Roma, Via Filippo Nicolai n. 48, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bartoli che unitamente all'Avv. Carlo Camilletti la rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso. DD678934 RICORRENTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Richiesta copia studio dal Sig. BARTOL per diritti L. 6000 IL CANCELLIERE1947/00 il 24 MAG. 2001 * SI NG, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Meo che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Enrico Fascione lo rap- presenta e difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE Ricorso n. 2103/99 proposto da SI NG, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Stefano Di Meo che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Enrico Fascione lo rap- presenta e difende come da procura in calce al controricorso. RICORRENTE INCIDENTALE
contro
LAGOSISTEMI S.p.A. in liquidazione. INTIMATA per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 612/98 del 30.09.1997 / 03.03.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Enrico Fascione. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Rosario Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, ac- coglimento del primo motivo del ricorso incidentale e rigetto del secondo motivo. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NG NE propose opposizione avverso il decreto in- giuntivo n. 2347/87 emesso dal Presidente del Tribunale di Milano con il quale gli era stato intimato il pagamento in favo- re della soc. IS s.p.a. della somma di L. 10.107.920, oltre interessi e spese, per mancato pagamento di varie fatture emesse per acquisto di materiali e servizi in ordine ai compu- ters del suo ufficio di consulenza. L'opponente NE ecce- pì, oltre l'incompetenza per territorio, l'intervenuta prescrizio- ne del credito;
nel merito dedusse l'inesistenza del debito per avvenuto pagamento e per compensazione con un controcre- dito. Il Tribunale rigettò l'opposizione e confermò il decreto in- giuntivo. Su gravame del NE, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 612/98 del 30.09.1997 / 03.03.1998, in parziale riforma di tale decisione, revocò il decreto ingiuntivo, dichiarò compensati, tra le parti, i reciproci crediti fino a concorrenza di £.
6.900.000 e condannò il NE al pagamento in favore della soc. IS della somma di £. 3.207.920, oltre ri- valutazione monetaria e interessi, compensando tra le parti la metà delle spese del doppio grado di giudizio e ponendo l'altra metà a carico del NE. 3 Osservò la Corte d'appello che l'unica questione ancora in discussione tra le parti era quella del riconoscimento del con- trocredito di £. 6.000.000, più IVA, corrispondente al valore di permuta di un vecchio elaboratore. Al riguardo la Corte d'ap- pello disattese, in base alla risultanze processuali (docu- mentali e testimoniali), alla tipologia del contratto, alla prassi commerciale e alla condotta delle parti, l'assunto della soc. IS che le parti avessero pattuito un'obbligazione al- ternativa, o, più propriamente, con facoltà alternativa, ed ac- colse la tesi del NE che il vecchio elaboratore, dato in permuta, era stato dato alla soc. IS. Conseguente- mente ritenne che dal credito da questa vantato andava scomputato il controvalore del vecchio elaboratore;
per cui, operata la compensazione dei reciproci crediti fino alla concor- renza della somma di £. 6.900.000, residuava a favore della soc. IS solo un credito di £.
3.207.920. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soc. IS, deducendo due motivi di annullamento, il secondo dei quali articolato in tre punti. Ha resistito con controricorso NG NE che ha pro- posto a sua volta ricorso incidentale, in base a due motivi. La ricorrente soc. IS ha anche depositato memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) in quanto pro- posti contro la stessa sentenza. 1) Col primo motivo la ricorrente principale soc. IS deduce omessa, e comunque insufficiente, motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), e conseguente violazione dell'art. 1286, 2° comma, c.c.- Afferma che essa aveva sostenuto che la clausola "contro ritiro in permuta di un P 310/130 valutato £. 6.000.000" inte- grava le condizioni di pagamento del prezzo del nuovo elabo- ratore convenuto in £. 24 milioni da pagarsi a mezzo di lea- sing, nel senso che costituiva un'obbligazione alternativa o, più propriamente, con facoltà alternativa, avendo le parti pat- tuito il prezzo di £. 24 milioni per la vendita del nuovo elabo- ratore, ma potendo il compratore estinguere questa obbliga- zione quanto a £.
6.000.000 mediante la dazione del vecchio elaboratore da lui posseduto. Avendo però il NE stipu- lato un leasing per £. 24 milioni, e non per £. 18 milioni, e quindi scelto di pagare con numerario l'intero prezzo, si era ir- revocabilmente precluso la possibilità di eseguire la prestazio- ne facoltativa (art. 1286 c.c.), per cui anche se la soc. Lagosi- stemi avesse ritirato il vecchio elaboratore egli non avrebbe avuto mai diritto ad ottenere il rimborso di £. 6.000.000, ma solo pretendere la restituzione dell' elaboratore. 5 Deduce la ricorrente che la Corte d'appello con motivazione carente ha escluso che si trattava di un'obbligazione alternati- va, ritenendo la tesi della soc. IS suggestiva, ma di raro accadimento, e comunque priva di qualsiasi ancoraggio ai fatti e documenti. Quanto al rilievo che la previsione di un'obbligazione con facoltà alternativa sarebbe di raro accadimento, osserva la ri- corrente che la Corte di merito non si è affatto data cura di in- dividuare quale tipo di contratto usualmente verrebbe posto in essere allorché si preveda, in funzione dell' acquisto di una macchina nuova, di "dar dentro in permuta" una macchina vecchia, né ha considerato che il giudice non può esimersi dall'indagare quale sia stata l'effettiva intenzione delle parti, sulla base dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., al fi- ne di accertare se le parti avessero inteso regolare il rapporto secondo la prassi comune oppure dare ad esso una disciplina particolare in forza del principio dell'autonomia contrattuale. Quanto al rilievo che la tesi della soc. IS sarebbe priva di ancoraggio ai fatti e ai documenti, assume la ricor- rente che tale affermazione sarebbe la conseguenza del man- cato scrutinio di una circostanza fondamentale, data dal fatto che il NE aveva fatto un leasing per £. 24 milioni, corri- spondente all'intero prezzo del nuovo elaboratore, e non per £. 18 milioni avvalendosi della facoltà, quanto a lire sei milioni, 6 di estinguere parzialmente l'obbligazione, dando il vecchio ela- boratore. Assume la ricorrente che sul punto la Corte d'appello non avrebbe svolto alcuna indagine, nel senso che avrebbe dovuto indagare non solo se il NE avesse messo a disposizione della soc. IS il vecchio elaboratore, ma anche e so- prattutto se l'avesse messo a disposizione prima di pagare il prezzo. E una volta accertato che il pagamento del prezzo era avvenuto prima, avrebbe dovuto dichiarare che la facultas al- ternativa era venuta meno, cosi come prescrive l'art. 1286, 2° comma, c.c., e nessun obbligo di pagamento gravava sulla soc. IS. 1.1) Il motivo è infondato. Invero sotto l' apparente denuncia di vizi di legittimità la ri- peraltro sulla base di considerazioni ipotetiche e corrente soggettive, adducendo, quale omesso esame, una differente valutazione degli stessi elementi e dati (clausola “contro ritiro in permuta di un P 310/130 valutato L. 6.000.000”, leasing per £. 24 milioni, consegna del vecchio elaboratore) esaminati dalla Corte d'appello - tende sostanzialmente, ma inammissi- bilmente, ad effettuare un apprezzamento delle risultanze pro- cessuali, in punto di interpretazione e qualificazione della clausola contrattuale, consegna del vecchio elaboratore e pa- gamento del prezzo, completamente diverso da quello operato 7 dal giudice di merito nell'esercizio del suo esclusivo potere di- screzionale del quale, per quel che in questa sede interessa, ha reso adeguata e coerente ragione. Ha, infatti, osservato la Corte di merito che, pur nell' alter- nativa qualificazione di permuta parziale oppure di vendita in ordine al contenuto della clausola in questione, gli effetti tra- slativi della proprietà del vecchio elaboratore si erano chiara- mente realizzati in base al consenso espresso fra le parti, co- stituendo la consegna del bene un obbligo esecutivo dell' ac- cordo già raggiunto, rilevando come dal complesso degli ele- menti probatori (documentali e testimoniali), dalla tipologia del contratto e dalla prassi comunemente seguita in simili cir- costanze il passaggio della proprietà del bene era effettiva- mente avvenuto. Le parti avevano provveduto anche a regolare tale loro rapporto in quanto il NE in data 21.4.1981 (a distanza di pochi mesi dalla fattura di acquisto del nuovo ela- boratore) aveva emesso fattura alla soc. IS per £. 6.000.000 (oltre IVA) quale “Valore di permuta" del vecchio A elaboratore, senza che quest'ultima avesse al riguardo solle- vato alcuna obiezione. Fu la soc. IS, dopo diversi anni, ad inviare in data 15.1.1987 al NE la nota di de- bito a storno della fattura emessa in relazione al vecchio ela- boratore, contestandone l'operazione. 8 1.2) La Corte d'appello ha ampiamente spiegato il significato logico da attribuire alla clausola, emergente anzitutto dall' elemento letterale e desumibile dall' id quod plerumque accidit, nonchè dallo snodarsi temporale della vicenda, nel senso che le parti avevano inteso detrarre dal prezzo convenuto (£. 24 milioni) per l'acquisto del nuovo elaboratore il valore pattuito (£. 6 milioni) per il ritiro, in permuta, del vecchio elaboratore, escludendo l'interpretazione data dalla soc. IS circa la pattuizione di un'obbligazione alternativa o, più propria- mente, con facoltà alternativa perché non suffragata in alcun modo dalle risultanze processuali. Né può valere allo scopo l'invocata circostanza che il Rago- nesi stipulò il contratto di leasing per l'intero prezzo (£. 24 mi- lioni) del nuovo elaboratore, atteso che proprio perché nell' operazione subentrava un terzo soggetto (la società di leasing) il relativo contratto doveva essere stipulato per l'intero e non per l'importo decurtato del prezzo del vecchio elaboratore, ri- guardando tale decurtazione soltanto i rapporti tra il NE e la soc. IS. 1.3) Per il resto è appena il caso di ricordare che la valuta- zione delle risultanze processuali come la scelta fra le varie prove di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte 9 di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. 14.4.1994 n. 3498), onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di me- rito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da con- sentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lei so- stenuta. 2) Con il secondo motivo la ricorrente soc. IS de- nuncia: 2.1) Omessa motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la sentenza impugnata omesso di qualificare in positivo la pattuizione “contro ritiro in permuta di un P310/30 valutato £. 600.000”, ritenendo che non costituiva un patto inerente alle modalità di pagamento e che era superfluo accertare se rappresentava una permuta o una vendita, in quanto nell'uno e nell'altro caso il NE avrebbe avuto diritto alla somma di denaro da lui opposta in compensazione sol che avesse provato, come aveva fatto, l' esi- stenza del titolo costituito dal contratto. Sostiene la ricorrente che solo in presenza di un contratto di vendita il NE avrebbe avuto contrattualmente diritto a pretendere dalla soc. IS i sei milioni a titolo di prezzo del vecchio elabora- 10 tore, mentre se il contratto inter partes fosse stato una per- muta il NE non avrebbe avuto nessun titolo contrattuale a pretendere i sei milioni, potendosi porsi in astratto tutt'al più un problema di ripetizione di indebito. 2.2) Violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 1453 e 1460 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la sentenza impu- gnata fatto erronea applicazione delle norme che regolano l' onere della prova, in quanto avendo la soc. IS ecce- pito l'inadempimento del NE, questi, per essere ricono- sciuto creditore dei sei milioni, avrebbe dovuto provare non solo l'esistenza del contratto, come ritenuto dalla Corte d'ap- pello, ma anche il proprio adempimento e cioè di aver conse- gnato il vecchio elaboratore. 2.3) Omessa e comunque insufficiente motivazione su altro punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.); conse- guente violazione degli artt. 1453 e 1460 c.c., per aver la sen- tenza impugnata ritenuto che esisteva la prova che il NE aveva consegnato il vecchio computer avendolo messo nella disponibilità della soc. IS. Assume la ricorrente che il NE aveva compiuto un atto di dominio inconciliabile con la volontà di tenere l'elaboratore a disposizione della soc. La- gosistemi, allorché ne aveva disposto a favore della moglie e collega di studio, all'atto della separazione consensuale e al- lontanamento dallo studio Di RE, essendosi quest'ultima a 11 sua volta rifiutata di restituirlo, come era emerso dalla deposi- zione dei testi FO, RI, GO e RO. Sicché il Ra- gonesi non aveva mai avuto l'intenzione di dismettere la signo- ria (animus rem sibi habendi) sul vecchio elaboratore e di re- stituirlo, come era da desumersi anche dal fatto che aveva sti- pulato un leasing di £. 24 milioni. La Corte d'appello, secondo la ricorrente, sarebbe giunta a conclusioni diverse in base ad argomenti presuntivi, incongrui e discordanti, giacché la ritar- data contestazione della soc. IS circa la fatturazione del NE era un dato scarsamente affidabile;
la prosecu- zione dei rapporti commerciali con il NE e l'instaurazio- ne di un nuovo rapporto con lo studio Di RE non significa- vano nulla di particolare;
il tentativo di ritiro del vecchio ela- boratore aveva un valore contrario a quello attribuitogli. Per- tanto se la Corte d'appello avesse correttamente considerato le risultanze processuali sarebbe giunta a conclusione opposta, e cioè che non solo non esisteva la prova dell'avvenuta consegna del vecchio elaboratore, ma che addirittura esisteva la prova contraria della mancata consegna.
2.a) Il motivo è destituito di fondamento in tutti i suoi profi- li. Quanto al primo aspetto va ribadito che correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che, nell'alternativa qualifica- zione di permuta parziale oppure di vendita, gli effetti traslativi 12 della proprietà del vecchio elaboratore si erano verificati con l'incontro del consenso, trovando il credito del NE fon- damento nel contratto. Invero la permuta al pari della vendita può avere efficacia reale quando l'effetto traslativo è immediato e conseguente al consenso legittimo delle parti. In tal caso può risultare inutile la qualificazione del contratto, quando è in di- scussione unicamente la consegna del bene e il pagamento del prezzo.
2.b) Quanto al secondo profilo, va osservato che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio dell' onere dalla prova, dato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale cia- scuna parte viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre quella della pro- va dei fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'oppo- nente. Pertanto giustamente la Corte d'appello ha ritenuto che era onere della soc. IS provare il proprio credito ed era onere del NE, che aveva eccepito la compensazione, provare l'esistenza del titolo (contratto) dal quale derivava il suo diritto alla somma eccepita in compensazione, con la con- seguenza che spettava poi alla soc. IS provare la propria controeccezione di inadempimento. 13 3.c) Infine, quanto all'ultimo profilo, va detto che trattasi all' evidenza di doglianza di merito tendente alla rivalutazione delle risultanze processuali e testimoniali, non deducibile in sede di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insuffi- cienza o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifi- co non ricorre avendo i giudici di merito correttamente giusti- ficato il loro convincimento, allorché hanno spiegato come la condotta delle parti e i riscontri documentali comprovavano che il NE aveva disposto del vecchio elaboratore a favore della soc. IS, mentre nessun elemento suffragava che lo avesse ceduto alla moglie o allo studio Di RE, allorché si era separato dalla moglie, aggiungendo come le prove testimo- niali non erano risultate decisive non avendo offerto elementi diversi da quelli ricavabili dai documenti e dal collegamento logico tra questi e la condotta delle parti. Tutte le altre considerazioni della ricorrente si risolvono in una diversa lettura del quadro probatorio, ma non nella dimo- strazione dei denunciati vizi di motivazione e violazione di leg- ge. B) Col primo motivo il ricorrente incidentale NG Ragone- si, deducendo omessa, e comunque insufficiente, motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), si duole che non siano state considerate ed esaminate le altre sue ragioni di credito opposte in compensazione, risultanti 14 dalle scritture contabili ed evidenziate dall'Avv. Anelli nella lettera dell'8.5.1984. B.1) Il motivo non ha pregio. Con motivazione immune da vizi logici e giuridici, l' impu- gnata sentenza, nell'individuare il petitum, ha spiegato come questo restava circoscritto, in base alle conclusioni definitive delle parti, all'unica questione concernente la qualificazione giuridica e l'adempimento-inadempimento da attribuire ad un patto pacificamente intercorso tra le parti, con conseguente possibilità per il NE di opporre in compensazione, ri- spetto al maggior credito vantato dalla soc. IS, la somma che costituiva il valore economico del patto medesimo, senza lo scrutinio di qualsiasi altra questione. B.2) Col secondo motivo, deducendo omessa, e comunque insufficiente, motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia (art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.), il ricorrente NE censura la sentenza impugnata in ordi- ne al regolamento delle spese processuali dolendosi che la Corte d'appello abbia disposto la compensazione di tutte le spese solo per la metà. B.2.1) Il motivo è infondato. In tema di spese processuali, la valutazione dell' opportu- nità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricor- 15 renza di altri giusti motivi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede specifica motivazione. La compensazione è ammissibile anche con riguardo ad una parte totalmente vittoriosa e la relativa valutazione, quale espressione del potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti vio- lato il principio secondo cui le spese non possono essere po- ste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la de- cisione del giudice di merito di compensarle in tutto o in parte sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente il- logiche ed erronee (fra le tante cfr. Cass.
3.4.1995 n. 4234; 14.3.1995 n. 2949). Ipotesi che non ricorre nella fattispecie dato che l'impu- gnata sentenza ha giustificato la compensazione delle spese per la metà in base alla reciproca soccombenza, e le ha poste per l'altra metà a carico del NE perché riconosciuto de- bitore, sia pure in misura inferiore rispetto alla pretesa moni- toria, della soc. IS. C) In base alle considerazioni svolte sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale vanno rigettati. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. 16 Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 28 novembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Del for in lipiste witter. IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico blazico - DEPOSITATO IN CANCELLERIA € 7 MAR 2001 Roma IL CANCELLIERE C1CANCELLI 100000 350000 OMA 2 20 350000 15323 Trecentocinquantam e- 17