Sentenza 30 gennaio 2009
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della sospensione condizionale della pena è necessario, ex art. 163, comma terzo, cod. pen., che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto, e non già al momento della celebrazione del processo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2009, n. 11230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11230 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 30/01/2009
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 98
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 016707/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) ZA DA N. IL 28/04/1936;
avverso SENTENZA del 15/01/2008 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello V. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Torino avverso la sentenza in data 15 gennaio 2008 del Gip del locale Tribunale con la quale, ex art. 444 c.p.p., è stata applicata a RZ TE la pena di mesi due di reclusione (a titolo di continuazione con la sentenza del Gip di Torino del 14 ottobre 2005) in ordine al reato di bancarotta semplice, reato al lui contestato quale amministratore e poi liquidatore della srl Derskim dichiarata fallita il 29 gennaio 2004. Con estensione della sospensione condizionale della pena concessa con la precedente sentenza.
Deduce:
1) la violazione dell'art. 163 c.p., comma 3 e art. 671 c.p.p., comma 3 legge, per avere, il giudice, ritenendo esteso il beneficio della sospensione condizionale alla pena complessivamente calcolata in anni due e mesi uno di reclusione, in ragione del fatto che l'imputato era persona ultrasettantenne: ma tale condizione personale non si era consolidata al momento della consumazione del reato. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale della Cassazione, la giurisprudenza è assolutamente costante nel ritenere che l'applicazione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 163 c.p., comma 3, richiede che la pena inflitta non superi i due anni e sei mesi e che l'autore del reato abbia compiuto gli anni settanta al momento della commissione del fatto criminoso e non già al momento della celebrazione del processo (Rv. 217414) Conformi: N. 13051 del 1980 Rv. 147022, N. 807 del 1983 Rv. 15716. Emerge dalla sentenza impugnata che invece il Gip ha fatto applicazione dell'art. 163 c.p., comma 3 a soggetto che egli qualifica ultrasettantenne, senza però tenere conto che l'imputato, nato il 28 aprile del 1936, compiva settanta anni il 28 aprile del 2006 e quindi ben oltre la data di consumazione del reato che non è successiva al 29 gennaio 2004.
Tanto premesso, deve anche rilevarsi che la richiesta di sospensione condizionale alla quale era stata subordinata quella di applicazione della pena, risultando illegittima, produce l'effetto di invalidare l'intero accordo delle parti.
La sentenza va dunque annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Gip per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina trasmettersi gli atti di Gip di Torino per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009