Sentenza 3 novembre 1998
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del G.i.p. il quale, a seguito di richiesta di archiviazione del P.m., restituisca gli atti all'inquirente prescrivendo ulteriori indagini dirette ad accertare un eventuale reato di competenza per materia di un giudice superiore. Siffatto provvedimento non crea una fase di stallo processuale ma sollecita semplicemente il P.m. a compiere quelle ulteriori indagini dirette ai fini di un esatta qualificazione giuridica del fatto, cosa che non comporta necessariamente la configurazione o il dubbio sulla sussistenza di un reato appartenente alla competenza del giudice superiore (Nella specie il P.m. presso la pretura aveva richiesto l'archiviazione della "notitia criminis" per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per mancanza di querela e il G.i.p. aveva restituito gli atti al P.m. per l'accertamento dell'eventuale sussistenza del reato di estorsione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/1998, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 3/11/1998
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Bruno Oliva " N. 3425
Dott. Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
Dott. Antonio Stefano Agrò " N. 137/93/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal p.m. presso la Pretura circondariale di Cremona avverso l'ordinanza 6 dicembre 1997 / 10 gennaio 1998 del GIP della Pretura di Cremona nel procedimento nei confronti di RM AL e IO OL.
Udita la relazione del Consigliere Antonio dr. Stefano Agrò. Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Il p.m. presso la Pretura di Cremona ricorre contro l'ordinanza 6 dicembre 1997 / 10 gennaio 1998, osservando che il GIP, adito con richiesta di archiviazione per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha prescritto lo svolgimento di ulteriori indagini dirette ad accertare un eventuale reato di estorsione. Rileva il carattere abnorme di simile provvedimento, in quanto il GIP, ai sensi dell'art.22 c.p.p., avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza anche sulla base dei semplice dubbio in ordine alla ricorrenza di un'ipotesi di maggiore gravità.
2. Il ricorso è tuttavia inammissibile, non potendosi considerare abnorme l'ordinanza impugnata.
Essa, infatti, non crea una situazione di stallo processuale non altrimenti risolubile che con il ricorso a questa sede, poiché con tale provvedimento, nello svolgimento degli ordinari poteri di controllo, si sollecita il p.m., che aveva avanzato richiesta di archiviazione per tardività della querela, solo a compiere quelle ulteriori indagini necessarie ai fini di un'esatta qualificazione - giuridica del fatto. Cosa che non comporta necessariamente la configurazione o il dubbio sulla sussistenza di un reato di competenza del Tribunale.
Del resto, come giustamente osserva il P.G., il p.m. destinatario dell'invito può, sussistendone le condizioni, rimettere gli atti alla Procura della Repubblica di Cremona, così evitando un'eventuale violazione di norme sulla competenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 1998