Sentenza 11 marzo 2011
Massime • 1
L'integrazione della fattispecie di ricettazione richiede il conseguimento, in qualsivoglia modo, del possesso della cosa proveniente da delitto. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza, quale trasportato, dell'imputato a bordo di auto guidata dall'autore del furto di questa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2011, n. 12763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12763 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 11/03/2011
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 810
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 37004/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AY SE, nato a [...] () il 7/5/1961;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, 3^ sezione penale, in data 11/5/2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Giovanni Galati, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
Udito il difensore, avv. Centorame Claudio per delega dell'avv. Martini Marco, del foro di Milano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11/5/2010, la Corte di appello di Milano, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 28/11/2005, che aveva condannato AY SE alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reati di ricettazione di una autovettura proveniente da furto, ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 648 cpv.. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. ed agli artt. 624, 625 e 648 c.p.. Al riguardo si duole che la motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente sul presupposto della condotta punibile nel reato di ricettazione, eccependo che dagli atti emerge che il prevenuto non ha mai conseguito il possesso dell'autovettura, essendo egli un semplice trasportato sull'autovettura condotta da NI LO, soggetto dichiarato responsabile del furto della predetta autovettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, richiamando noti arresti giurisprudenziali di questa Corte in ordine alla possibilità di dedurre la prova della consapevolezza della provenienza furtiva della cosa sulla base di elementi presuntivi legati al comportamento del soggetto agente. Tuttavia la discussione sull'elemento soggettivo del reato può essere sviluppata soltanto ove sia accertato l'elemento materiale del rapporto dell'agente con la cosa. A norma dell'art. 648 c.p. l'elemento oggettivo del reato di ricettazione consiste nel fatto di chi: "al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.
Ha precisato la giurisprudenza di questa Corte che: "Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, l'azione della ricezione, che ne costituisce l'elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da delitto e, quindi, rientra in essa anche il conseguimento del possesso a mero titolo di compiacenza" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2534 del 27/02/1997 Ud. (dep. 15/03/1997) Rv. 207304).
Nella fattispecie il punto di crisi della sentenza impugnata è proprio la mancanza di qualsiasi motivazione in ordine al presunto conseguimento del possesso della cosa da parte dell'imputato. Il fatto che taluno sia sorpreso a bordo di una autovettura condotta dal soggetto che ne ha compiuto il furto, è circostanza neutra, dalla quale non è possibile desumere che il passeggero avesse conseguito il possesso (anche a mero titolo di compiacenza) dell'autovettura, trattandosi di un indizio non univoco, dal quale non è possibile desumere la prova di una relazione del trasportato con la cosa, ne' la prova della avvenuta "traditio" da parte del ladro. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste, unitamente alla sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Milano, in data 28/11/2005, perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011