Sentenza 16 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di rapina, le diverse condotte di violenza o minaccia finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto mediante impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, costituiscono autonomi tentativi di rapina, unificabili sotto il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di rapina, pur in presenza di molteplici atti di violenza o minaccia, allorché gli stessi siano sorretti da un'unica volontà e continua determinazione, che non registri interruzioni o desistenze in modo da costituire singoli momenti di una sola azione.
Commentario • 1
- 1. L’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. condizioni di accertamento e criteri di determinazioneArseni Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2014, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2014 |
Testo completo
ACP_ 2 5 4 2/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. 2341 -Presidente MARIO GENTILE Dott. - - Consigliere - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Dott. REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 13488/2014 ANDREA PELLEGRINO Dott. - Rel. Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARSEGLIA COSMO DAMIANO N. IL 25/07/1981 avverso la sentenza n. 284/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del 31/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luigi Riello che ha concluso per per l'annullaments belle scutente impuguete livi tetemente all' euments per le continuazione per il reeto rub B) re pine proprie e infrafrie - con ogniодні ге consequenziale statuizione, e rigetto nel resto;
rilevate le regelentà degli evvizi di ritoj foo Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa in data 15.1.2013 dal Tribunale di Melfi, che aveva dichiarato MO IC MARSEGLIA, in atti generalizzato, colpevole di 2 tentate rapine pluriaggravate, lesioni aggravate e porto illegale in luogo pubblico aggravato di una pistola, in continuazione (fatti commessi in Rionero in Vulture il 9.11.2011), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: I - erronea applicazione di legge (artt. 628 ed 81 c.p.), poiché i distinti reati di cui ai capi A) e B) costituirebbero in realtà un'unica vicenda;
II- insussistenza della circostanza aggravante speciale del "travisamento" (poiché l'imputato indossava soltanto un paio di occhiali da sole); -III illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo è fondato;
il ricorso, nel resto, va rigettato perché, nel complesso, infondato.
1. Il primo motivo è fondato.
1.1. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza, in continuazione, delle tentate rapine di cui ai capi A) e B), commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo ed in danno del medesimo soggetto-persona offesa (il gestore della rapinanda gioielleria).
1.2. La fattispecie pone il problema di valutare se le predette condotte integrino, o meno, una pluralità di reati. A tal fine, occorre prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla stregua del duplice criterio: finalistico e temporale. Azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di "atti" che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell'azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa. A sua volta, l'unicità del fine non basta ad imprimere all'azione un carattere unitario, essendo necessaria la cd. "contestualità", vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica. Ne consegue che le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto, finalizzate ad impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detenga, costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili sotto il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto ed, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; al contrario, si ha un solo tentativo di rapina, pur in presenza di molteplici atti di violenza o minaccia, allorché questi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, risultino sorretti da un'unica e continua determinazione che non registri, sul piano della volontà, interruzioni, desistenze o quant'altro, e costituiscano perciò singoli momenti di un'unica azione. Ad esempio, si è già ritenuto (Sez. VI, sentenza n. 9952 del 22.1.2003, CED Cass. n. 224040) che, in tema di tentativo di rapina impropria, le minacce rivolte nei confronti di più persone, che siano state presenti o siano intervenute immediatamente dopo il fatto, anche diverse da quella che ha subito la tentata sottrazione, se proferite nell'ambito del medesimo ed unico contesto illecito, senza un'apprezzabile soluzione di continuità ed all'unico fine di garantirsi l'impunità, non integrano una pluralità di condotte illecite, ma costituiscono un'unica azione criminosa Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: In tema di unità o pluralità di reati, le diverse condotte di violenza o minaccia finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto mediante impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detenga, costituiscono autonomi tentativi di rapina, unificabili sotto il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto ed, in particolare, alle modalità di realizzazione ed all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; al contrario, si ha un solo tentativo di rapina, 2 pur in presenza di molteplici atti di violenza o minaccia, allorché questi ultimi risultino sorretti da un'unica e continua determinazione che non registri, sul piano della volontà, interruzioni o desistenze, e costituiscano perciò singoli momenti di un'unica azione>>.
1.3. In applicazione di tali argomentazioni, appare evidente, nel caso concreto, che le distinte condotte violente contestate all'imputato risultino sorrette da un'unica e continua determinazione di rapinare la gioielleria de qua, che non ha registrato, sul piano della volontà, interruzioni o desistenze, e costituiscono perciò singoli momenti di un'unica azione posta in essere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, ed in danno del medesimo soggetto (prima per rapinarlo, poi per darsi utilmente alla fuga). Il reato di cui al capo B) risulta, pertanto, assorbito nel reato di cui al capo A).
2. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha già chiarito, in proposito, che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina, è sufficiente anche una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idonea a rendere difficoltoso il riconoscimento di essa (Sez. II, sentenza n. 18858 del 27.4.2011, CED Cass. n. 250114, in fattispecie nella quale si è ritenuto che la circostanza aggravante de qua fosse integrata da un travisamento posto in essere dal rapinatore indossando un cappello con visiera ed un paio di occhiali scuri). A questo orientamento si è correttamente attenuta la Corte di appello nel : ritenere la sussistenza della contestata aggravante de qua.
3. Il terzo motivo è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte (Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), in modo del tutto - ་ ་ ་ ་ assertivo, e comunque manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la determinazione del trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando (f. 5 s.) la gravità del fatto (motivatamente desunta dalla notevole spregiudicatezza criminale, essendo stata la rapina commessa durante la sottoposizione ad una misura 3 alternativa alla detenzione, dalla spiccata aggressività, palesata dall'uso della violenza e dalla partecipazione di due complici, con l'uso di una pistola per minacciare la vittima, nonché dal notevole allarme sociale, essendo stato il fatto delittuoso commesso all'interno di una gioielleria situata nel centro abitato>>) ed i numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato, a fronte dei quali è apparsa priva di contrario rilievo la confessione, necessitata dalla flagranza di reato, e quindi non sintomatica di significativa meritevolezza.
4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al reato di cui al capo B), perché assorbito nel reato di cui al capo A), con rinvio alla Corte di appello di Salerno per la determinazione del nuovo trattamento sanzionatorio. Gli ulteriori motivi di ricorso vanno rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) perché assorbito nel reato di cui al capo A), con rinvio alla Corte di appello di Salerno per la rideterminazione del nuovo trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, udienza pubblica 16.10.2014 Il Componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani Mario Gentile Maris Gentill DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 GEN 201520150 E M E R IL CANCELLIERE P U S Claudia Pianelli s t4