Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/06/2001, n. 8435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8435 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
O T A I T 0 R S 1 E . IN NOM8435 /0 1 I 1 O N 1 L A L R . E T T D S R A E O N C 8 I O REPUBBLICA ITAL N I 9 R - S A 3 L - C U 5 P A S L E E E : S D E A CORTE SU EMA DI CASSAZIONE I P R Oggetto 0 S E 4 T . A L M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CARNEVALE Presidente e Relatore R.G. N. 9383/00 Dott. Corrado Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - VITRONE Consigliere Cron. 19288 Dott. Ugo Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Ud. 18/05/2001 Dott. Mario ADAMO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL OMARY WISAM SALEH AHMAD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18/7B, presso l'avvocato STEFANO PARRETTA, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO AUDITORE e ROBERTO FONTANA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato provvedimentoavversO il del Tribunale di GENOVA, (cron, 1925 N.C. 288/00) - 100 2001 emesso il 26/02/ 1345 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2001 dal Presidente Relatore Dott. Corrado CARNEVALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. In fatto e in diritto Il ricorso contro il provvedimento indicato in epi- grafe è stato proposto nei confronti del Ministero dell'interno, e non dal prefetto che aveva adottato il provvedimento di espulsione. La giurisprudenza di questa Corte Suprema (ex plu- rimis, V. sent. 13 ottobre 2000, n.13653) è costante nell'affermare che l'organo statale passivamente legit- timato al ricorso contro il provvedimento conclusivo del procedimento giurisdizionale di opposizione al de- creto di espulsione adottato dal prefetto nei confronti dello straniero ai sensi dell'art. 13, comma 2, del te- sto unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è in via esclusiva lo stesso prefet- to che ha emesso il provvedimento di espulsione, quale unico organo statale ritenuto idoneo a valutare e con- - nei ristrettissimi tempi del procedimento trastare le ragioni dell'opposizione; e che tale legittimazione esclusiva permane anche nel giudizio di cassazione, non 2 ravvisandosi alcuna valida ragione per la quale la scelta normativa, inequivocamente risultante dal teno- re letterale dell'art. 13 bis dello stesso testo unico, debba considerarsi limitata al procedimento giurisdi- zionale di merito e non debba, invece, essere estesa all' (eventuale) giudizio di cassazione. Conseguentemente, il ricorso in quanto proposto nei confronti di un organo statale diverso da quello legittimato a resistervi deve essere dichiarato inam- missibile. Non deve adottarsi alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il svolto attività difensiva in Ministero dell'Interno questa sede.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 18 maggio 2001 Il Presidente estensore Corradoсахлезаха е мин E 0 T ! A 1 . R T Domenico Plessalu IE 1 S 1 N O . A T L R CORTES L T R E S A D E 8 N O 9 O IC - I Dur 3 S R - L A 6 U C P L S A E E : D E S IA 0 E R 4 P E S T . A L 3 M