Sentenza 28 gennaio 2015
Massime • 1
Il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può trarre argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze "aliunde" acquisite.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2015, n. 6348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6348 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/01/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - N. 183
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 27342/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA IU N. IL 09/12/1978;
avverso la sentenza n. 705/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del 06/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente all'indulto; rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. AG PE ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 6.11.2013, che, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del locale Tribunale, ha dichiarato interamente condonata la pena irrogatagli dal primo giudice per il delitto di rapina aggravata in danno di CI IO, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Propone diversi motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.
Deduce, in particolare, che i giudici di merito avrebbero erroneamente valutato le dichiarazioni rese dalle testi MA EL e CI IO, le quali avrebbe fornito una descrizione dei rapinatori caratterizzata da elementi di assoluta genericità; avrebbero dato illogico rilievo alle dichiarazioni della teste MA (che ha riconosciuto il AG come uno degli autori della rapina) rispetto a quelle della teste CI (che non lo ha riconosciuto); avrebbero dato erroneo rilievo, a fini probatori, al silenzio del AG in sede di interrogatorio di garanzia. Le censure sono inammissibili.
Il ricorrente, infatti, critica - sotto mentite spoglie - la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono pervenuti in ordine alla sua responsabilità penale. La valutazione delle prove, tuttavia, è riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione;
a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso di specie - deve però escludersi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione più volte di precisare che ®L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv. 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (richiamando, tra l'altro, come la teste MA, nell'immediatezza dei fatti, abbia riconosciuto con assoluta certezza - presso gli ufficio di polizia - il AG come uno dei giovani rapinatori e come tale riconoscimento abbia confermato anche successivamente in sede di ricognizione personale, fornendo peraltro una dettagliata descrizione del rapinatore quanto alle sue fattezze fisiche e quanto al suo abbigliamento, in tutto corrispondenti a quelle del AG); non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche;
e che, anzi, l'estensore della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto. D'altra parte, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne' quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1^, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241; Sez. 2^, n. 3438 del 11/6/1998 Rv. 210938), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile;
ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
Legittimamente poi i giudici di merito hanno considerato, nell'apprezzamento delle prove acquisite, il silenzio tenuto dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia. Se è vero, infatti, che il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio non può essere utilizzato dal giudice quale elemento di prova a suo carico;
è vero anche che tale silenzio - quale condotta processuale - può essere considerato dal giudice, che può desumere da esso "argomenti di prova", utili per la valutazione degli elementi di prova aliunde acquisiti.
In questo senso, si è pronunciata questa Corte quando ha affermato che al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell'imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del suo libero convincimento, ben può considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 2^, n. 22651 del 21/04/2010 Rv. 247426); e che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell'onere probatorio (Sez. 1^, n. 2653 del 26/10/2011 - dep. 23/01/2012 - Rv. 251828).
2.2. Col secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla decisione della Corte di Appello di applicare l'indulto di cui alla legge n. 241/2006, nonostante la richiesta dell'appellante di concessione della sospensione condizionale della pena.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, in caso di concorso tra sospensione condizionale della pena e indulto, prevale la prima per il principio del "favor rei", in quanto estingue il reato e non la sola pena, mentre il secondo, condonando in tutto o in parte la pena, non estingue il reato, ne' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna (Fattispecie in cui è stata annullata la decisione del giudice d'appello che, sia pure implicitamente, ha revocato la sospensione della pena concessa dal giudice di primo grado, applicando il condono) (Sez. 6^, n. 21454 del 19/02/2008 Rv. 239882). Va esclusa, d'altra parte, la cumulabilità di applicazione di entrambi i benefici in argomento.
Va infatti considerato che il condono è applicabile solo ed esclusivamente in relazione a pene suscettibili di esecuzione, tant'è che esso viene a ripartirsi su tutte le pene cumulate (cfr. art. 174 c.p., comma 2) dopo che dal cumulo siano state escluse le pene già eseguite, quelle estinte e quelle non eseguibili per qualsiasi causa (cfr. Sez. 1^, 8 ottobre 2008 n. 39331, Rv, 241151;
Sez. 5^, 10 dicembre 1975 n. 816, Rv. 132372); sicché appare inconciliabile con siffatto principio un'applicazione dell'indulto in contestualità con una decisione di sospensione della pena ex art. 163 c.p., ossia in relazione ad una pena non suscettibile in quel momento di esecuzione e, quindi, in una situazione nella quale viene ad essere impedita l'operatività del beneficio indulgenziale. Nè va trascurato di considerare che l'istituto della sospensione condizionale della pena persegue finalità giuridico-sociali di prevenzione della criminalità (cfr. ex multis: Corte Cost. sent. n. 434 del 1998) e di sollecitazione del ravvedimento del condannato, costituendo la disposta (e revocabile) decisione di sospensione dell'esecuzione della pena (conseguente ad un giudizio prognostico di astensione dalla reiterazione dei reati) uno strumento di pressione nei confronti del reo in vista di una sua non recidivanza e dell'adempimento degli obblighi eventualmente impostigli;
finalità - queste - il cui perseguimento sarebbe impedito dalla simultanea applicazione dell'indulto, che precluderebbe la possibilità di revocare la sospesa esecuzione della pena, oramai condonata, elidendo così il carattere disincentivante della misura di cui all'art. 163 c.p., non più suscettibile di costituire una remora per il condannato.
Per tali ragioni, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l'indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest'ultimo beneficio prevale sul primo (Sez. Un., n. 36837 del 15/07/2010 Rv. 247940). E peraltro, infine, va rilevato che non sussiste alcun interesse del condannato, cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, alla simultanea applicazione del beneficio indulgenziale, dal momento che la pena irrogata, ed in relazione alla quale è stato applicato il benefico di cui all'art. 163 c.p., è priva di esecutività e che il condannato, ove non risulti in prosieguo utilmente decorso "il periodo di prova" ex art. 163 c.p. (e non si verifichi, quindi, la definitiva estinzione del reato), può comunque in qualsiasi momento richiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione del provvedimento indulgenziale con lo strumento dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 672 c.p.p.. In definitiva, deve ritenersi che il beneficio sospensione condizionale della pena e l'indulto non sono cumulabili;
conseguentemente, risulta contra legem l'applicazione dell'indulto da parte della Corte territoriale e la conseguente declaratoria di estinzione della intera pena, dopo che il Tribunale aveva concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163 c.p.. 3. Alla stregua di quanto sopra, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'indulto; mentre il ricorso nel resto va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessione dell'indulto che elimina. Inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione penale, il 28 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015