Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2002, n. 10161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10161 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
1 01 61 /0 2 E N O I Z ес 67729 A D 5 8 9 1 / E 5 REPUBBLICA R A D DEL POPO TAL ANO E T N CORT SU REMA DI CASSAZIONE E Oggetto S SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno SACCUCCI R.G. N. 827/00 Consigliere Cron. 27134 Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Dott. Nino FICO Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 22/03/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SEN T ENZA 67729 sul ricorso proposto da: N. FE OR, domiciliato in ROMA PIAZZA presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI CAVAOUR, CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE SAIJA VIA BONER 49 MAESSINA (avviso postale), giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD MILAZZO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2002 legis;
1320 -1- - controricorrente avversO la sentenza n. 34/98 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 07/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo NARDI che ha concluso Generale Dott. preliminarmente declaratoria di inammissibilità del ricorso;
nel merito l'accoglimento. -2- Svolgimento del processo A seguito di avviso di accertamento dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Sicilia, notifi- cato in data 28-12-1993, avente ad oggetto maggior reddito di impresa ai fini Irpef ed Ilor da parte di RI SA, quest'ultimo proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Messina, deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione e omessa applicazione dell'art 39 del D.P.R. n. 600/73. L'adita Commissione, con sentenza n. 105/96, rigettava il ricorso. Proponeva appello il RI e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza in esame, rigettava l'impugnazione, confermando quanto statuito in primo grado. Ricorre per cassazione, con tre motivi, il RI;
resiste con controricorso l'Ufficio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 54/92, con conse- guente nullità della sentenza di primo grado, per non avere la Commissione Regionale dato rilievo all'erronea qualificazione dei primi giudici in ordine all'attività del ricorrente, non riconducibile a quella di "agente di commercio" bensì a quella di "imprenditore edile". Con il secondo motivo si deduce il difetto di motivazione in ordine alla legittimità dell'accertamento fiscale in questione sulla base dei criteri di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/73. Con il terzo motivo, infine, si deduce la erronea applicazione del richiamato art. 39 del D.P.R. n. 600/73 riguardo alla decisiva rilevanza dei dati risultanti dai registri contabili. Il ricorso non merita accoglimento in riferimento a tutte le suesposte censure. В La Commissione Regionale, infatti, ha confermato la sentenza della Commissione Provinciale, dan- do atto dell'errata qualificazione dei primi giudici in ordine all'attività del ricorrente e ritenendo la stessa non incidente sulla ratio decidendi, condividendola e confermandola. Sulla base, infatti, di un accertamento in fatto, non ulteriormente sindacabile nella presente sede, i giudici della Commissione Regionale hanno configurato l'attività in questione quale riconducibile nell'ambito di quelle indicate dall'art. 2195 c.c. ed antecedente all'entrata in vigore del disposto di cui all'art. 9, 2° comma, della 1. n. 408/90; ne consegue, in virtù di tali valutazioni, l'assoggettamento del reddito del RI all'imposta Ilor. Non ricorre, pertanto, il difetto di motivazione dell'impugnata decisione di cui al secondo motivo di ricorso sia per quanto attiene la parte riguardante lo svolgimento del processo, dalla quale è agevole la ricostruzione dei fatti per cui è causa, sia con specifico riferimento alla motivazione, in cui, tra l'altro, in modo pienamente condivisibile, è riportata, per fondare l'assoggettamento ad imposta Ilor di detta attività imprenditoriale, la giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 42/80) e quella di questa Corte (n. 4543/92). Infine, inammissibile è la terza doglianza: non sono nella presente sede ulteriormente valutabili dati quali quelli del bilancio e del conto profitti e perdite per riesaminare l'esercizio del potere di rettifi- ca dell'Ufficio in sede di accertamento ex art. 39 del D.P.R. n. 600/73. Va aggiunto che il c.d. prin- cipio della competenza di cui all'art. 74, 1° comma, del D.P.R. n. 597/73 viene configurato come leso dall'odierno ricorrente con riferimento ad una "immotivata rettifica" in modo del tutto generico e senza indicazione di specifiche ragioni. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che E N liquida in complessivi € 1.100,00, oltre spese prenotate a debito. 6 O 3 I 0 S Z 1 A / . 4 R N / T A 0 S I 2 I E . R G R In Roma, il 22-3-2002 . E A L P L . R T D A U . A L B B E D I A D R T I A S T 1 I 3 L'estensore I Il Presidente R 1 Ant A E uns/derасчист . N Ogg 12 LUG. 2002 IL CANCELLERE GT OS AN